Perché una persona arriva a farsi giustizia da sé.
Perché
una persona arriva a farsi giustizia da sé.
Farsi
giustizia da soli è reato: cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e
come è punito.
Lexplain.it
– (29 Marzo 2024) – Virginia Sacco – dottoressa in giurisprudenza – Redazione
-ci dice:
Il
legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
(artt. 392 e 393 c.p.), detto anche “ragion fattasi”, con lo scopo di poter
tutelare l’instaurazione di un processo e, quindi, il ricorso all’attività
giurisdizionale al fine di evitare tutte quelle condotte violente di autotutela
che solo apparentemente sembrano legali.
Farsi
arbitrariamente giustizia da sé, ovvero credendo di agire a tutela di un
proprio diritto pur potendo ricorrere al giudice, è un reato.
Il
legislatore, infatti, considera reato il fatto che il singolo cittadino scelga
di non rivolgersi a un giudice per un preteso diritto, ma scegliendo di farsi giustizia
da solo ricorrendo a comportamenti violenti e minacciosi.
La
legge distingue questo tipo di comportamento a seconda del fatto che l’autore
del reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso
le persone (art. 393 c.p.).
Entrambi
i reati sono procedibili a querela della persona offesa e la pena prevista è la
multa fino a 516 euro, nel caso di violenza sulle cose, oppure con la
reclusione in carcere fino a 1 anno, nel caso di violenza sulle persone.
Sommario.
1-Cos’è
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle
persone.
2-Fonti
normative: artt. 392 e 393 c.p.
2.1 -Un
esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
2.2 - Un
esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
3 -Elementi
costitutivi del reato.
3.1- Il
preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.
3.2- La
violenza o la minaccia.
3.3- Il
dolo.
4 -Il
tentativo.
5- La
procedibilità.
6-La
pena.
7-L’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni è stato depenalizzato?
8 - La
differenza con la legittima difesa.
9- Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.
1 - Cos’è
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle
persone.
Cos’è
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle
persone
Il
legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
detto anche ragion fattasi, con lo scopo di poter tutelare l’instaurazione di
un processo e, quindi, il ricorso all’attività giurisdizionale al fine di
evitare tutte quelle condotte violente di autotutela che solo apparentemente
sembrano legali.
Per
poter ritenere sussistente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è
necessario che l’autore sia convinto dell’esistenza di un proprio diritto e che
questo possa essere tutelato dalla legge.
L’autore,
che ben più opportunamente dovrebbe rivolgersi all’Autorità giudiziaria per
ottenere giustizia, in via arbitraria attribuisce indebitamente a sé i poteri e
le facoltà spettanti a un giudice.
La
legge distingue due ipotesi di reato, a seconda che la violenza sia rivolta
sulle cose o sulle persone e rispettivamente disciplinati all’art. 392 e 393
c.p.
Fonti
normative: artt. 392 e 393 c.p.
Il
Codice Penale distingue due ipotesi di reato, ovvero a seconda che la violenza
sia rivolta sulle cose o sulle persone.
L’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è disciplinato
all’art. 392 c.p.:
“Chiunque,
al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito
a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti
della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì,
violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato,
modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il
funzionamento di un sistema informatico o telematico”.
Invece,
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è
oggetto dell’art. 393 c.p.:
“Chiunque,
al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si
fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle
persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se
il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è
aggiunta la multa fino a euro 206. La pena è aumentata se la violenza o la
minaccia alle persone è commessa con armi”.
Un
esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Spieghiamo
il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose, di cui all’art. 392 c.p., con alcuni esempi utili.
Tizio,
locatore dell’immobile, a seguito del rifiuto del conduttore Caio di
corrispondere i canoni pattuiti, decide di introdursi nell’immobile e smontare
gli infissi interni ed esterni, invece di agire in giudizio e chiedere il
rilascio.
Medio,
per motivi di lavoro, è cliente abituale della Casa Vacanze Sogni Felici di cui
Sempronio è proprietario. Medio, infatti, occupa e utilizza di fatto l’immobile
con il consenso del proprietario, pur non essendo formalmente titolare di un
contratto di locazione. L’accordo tra i due è che, nei periodi in cui Medio
torna presso la sua città d’origine, nella Casa Vacanze si succedono più
locatari. La situazione va avanti così per diversi anni, tanto che Sempronio
affida a Medio le chiavi dell’immobile, con la richiesta di avvertirlo del suo
arrivo e della sua partenza. I periodi di permanenza di Medio diventano sempre
più frequenti e prolungati nei mesi.
Approfittando
dell’assenza di Medio recatosi al supermercato, Sempronio, deciso a esercitare
il preteso diritto di restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni
dovutigli, provvede cambiare la serratura e apporre un lucchetto alla porta
d’ingresso.
Un
esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Ecco
degli esempi che possono spiegare semplicemente il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ex art. 393 c.p.
Filano
e Caio hanno da tempo burrascosi rapporti condominiali, lamentando
reciprocamente di non rispettare le aree di parcheggio ripartite secondo quanto
indicato nel regolamento condominiale. In orario notturno, l’automobile di Caio
viene danneggiata e, convinto della responsabilità di Filano, si reca da questi
minacciandolo e intimandogli di rendergli la somma di denaro necessaria alla
riparazione.
Tizio,
in difficoltà economiche, decide di contattare l’amico Caio per chiedergli un
prestito che, prontamente, provvede a elargire concordando un termine per la
restituzione. Scaduto infruttuosamente il termine e non avendo Tizio restituito
la somma di denaro come pattuito, Caio si precipita presso la sua abitazione,
minacciandolo con un’arma per indurlo a onorare l’accordo.
Elementi
costitutivi del reato.
La
disciplina riservata all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è distinta,
come visto, in due diverse norme.
Gli
articoli 392 e 393 c.p. differenziano la condotta del soggetto agente a seconda
delle sue modalità di esercizio:
con
violenza sulle cose;
con
violenza o minaccia alle persone.
Sia
nell’uno che nell’altro caso, si tratta di un reato comune poiché chiunque può
esserne autore e perché sia titolare di un diritto o creda di esserlo che, pur
potendo ricorrere a un giudice, decida di farsi giustizia da sé.
Il
preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.
Presupposto
del reato di ragion fattasi è la sussistenza di un preteso diritto e la
possibilità di ricorrere al giudice.
Elemento
essenziale del carattere oggettivo del diritto è che l’autore sia mosso dalla
pretesa di far valere un diritto, proprio o di altri.
E’
necessario che il diritto vantato sia giudizialmente realizzabile e che dunque
possa formare oggetto di una contestazione giudiziaria.
La
violenza o la minaccia.
Il reato,
inoltre, deve connotarsi per il ricorso alla violenza oppure alla minaccia
fatta dall’autore del reato.
Per
violenza deve intendersi qualunque impiego di energia fisica adoperata nei
confronti della vittima o della cosa per annullarne la capacità di
autodeterminazione, così come per modificare o trasformare la destinazione
dell’oggetto.
Quanto
alla minaccia, si sostanzia nella prospettazione di un male futuro o di un
danno ingiusto e tale da ingenerare nella persona a cui si rivolge un timore capace
di modificare la sua volontà.
Il
dolo.
L’elemento
soggettivo del reato è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà
di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, assieme a quello
specifico e rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel
ragionevole convincimento della sua legittimità.
Il
dolo non deve però essere confuso con la buona fede.
La
buona fede, non solo è inconciliabile con il dolo, ma è addirittura un
presupposto necessario per il reato medesimo.
Il
tentativo.
È
configurabile il reato tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
ove la violenza o la minaccia non sia in grado di portare alla realizzazione
del risultato.
La
procedibilità.
Entrambe
le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.)
sono procedibili a querela della persona offesa.
La
vittima del reato dovrà quindi esprimere alle Autorità la propria volontà di
voler perseguire il colpevole, presentando personalmente (oppure a mezzo
dell’avvocato).
La
querela deve essere proposta entro 3 mesi dal fatto-reato.
Come
presentare una querela: quando si può fare, termini, remissione.
(Virginia
Sacco).
La
pena.
La
pena prevista per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose (art. 392 c.p.) è punito con la multa fino a 516 euro.
Nel
caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
(art. 393 c.p.) è invece punito con la reclusione fino a 1 anno.
Nel
caso in cui, oltre alla minaccia o violenza alle persone, vi fosse anche quella
impressa sulle cose, alla pena si aggiunge la multa fino a 206 euro.
Infine,
se la violenza o la minaccia alle persone è commessa ricorrendo ad armi, la
pena è aumentata.
L’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni è stato depenalizzato?
No, il
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è stato depenalizzato.
La
legge distingue questo tipo di delitto a seconda del fatto che l’autore del
reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso le
persone (art. 393 c.p.).
La
differenza con la legittima difesa.
L’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni deve essere tenuto ben distinto dal caso
diverso previsto dalla legittima difesa (art. 52 c.p.).
La
legittima difesa è una causa di esclusione del reato poiché non è punibili la
persona che abbia commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità
di difendere sé o altri da un pericolo o da un danno ingiusto, purché la difesa
sia proporzionata all’offesa.
Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.
La
differenza tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione deve
essere rintracciata sulla scorta della diversa forza intimidatoria esercitata
sulla persona offesa e che deve essere così persistente e violenta da essere
incompatibile con l’intento di far valere un diritto.
Inoltre,
ulteriore discrimine, è dato dal dolo che solo nel caso della ragion fattasi
può essere la convinzione di star realizzando una pretesa legittima, anche se eventualmente
infondata, ma che potrebbe formare oggetto di un giudizio.
(Virginia
Sacco - Dottoressa in Giurisprudenza).
(lexplain.it/farsi-giustizia-da-soli-e-reato-cose-lesercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni-e-come-e-punito/).
(lexplain.it/).
Esercizio
arbitrario delle
proprie
ragioni e estorsione.
Studiolegalegulino.it
– studio a Verona dal 1986 – Redazione – ci dice:
Quante
volte sentiamo persone dire di non avere più fiducia nella giustizia
soprattutto per la lungaggine dei processi o per l’esito “ingiusto” degli
stessi, tanto da valutare l’ipotesi di farsi giustizia da sé ricorrendo alle
“maniere forti”.
A
prescindere dalla ragione, è doveroso rivolgersi all’Autorità giudiziaria per
risolvere una controversia: la giustizia “fai da te” è pericolosa ma
soprattutto è un reato.
Il
farsi giustizia da sé, infatti, può portare a delle gravi conseguenze
facilmente evitabili rivolgendosi ad un legale che saprà consigliarvi e fare
valere le vostre pretese nelle competenti sedi giudiziarie.
Viceversa
il rischio è quello di venire accusati di estorsione o di aver esercitato in
modo arbitrario le proprie ragioni.
Indice
dei contenuti.
Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
La
violenza sulle cose.
La
violenza o minaccia alle persone.
Il
reato di estorsione.
Differenze
tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.
La
sentenza 29451/20 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Differenza
tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina.
Differenza
tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione.
Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
L’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato da due distinti articoli che ne
differenziano la condotta posta in essere che può essere esercitata:
Con
violenza sulle cose art 392 c.p..
Con
violenza o minaccia alle persone art 393 c.p.
Per
entrambe le fattispecie criminose l’autore dell’illecito può essere:
chiunque
sia titolare di un diritto.
Chi
crede di esserlo.
E pur
potendo ricorrere al giudice, decide di farsi ragione da sé arbitrariamente.
Secondo
una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – che verrà
approfondito nel seguito dell’articolo – può rispondere di questo reato anche
la persona diversa che agisce per far valere una pretesa vantata da altri e
nell’interesse del titolare della stessa a patto che la condotta posta in
essere sia finalizzata a tutelare un diritto altrui.
Ad
esempio casi tipici sono quello del custode o dell’amministratore o un coniuge
che agiscono per far valere una pretesa di cui un altro soggetto è
titolare.
Altro
elemento fondamentale per la commissione di questo reato è che vi sia un
conflitto tra due parti, una delle quali vanti una pretesa che sebbene possa
essere tutelata innanzi all’Autorità Giudiziaria, viene invece risolta
arbitrariamente mediante violenza.
La
violenza sulle cose.
La
violenza sulle cose, richiesta dall’art 392 c.p., consiste essenzialmente nel
loro danneggiamento, distruzione o nel mutamento della loro destinazione.
È
prevista poi una specifica condotta violenta disciplinata dal comma 3 dell’art
392 c.p. che ha per oggetto 2 beni specifici specificatamente indicati quali:
un
programma informatico che può essere alterato, danneggiato, modificato,
parzialmente o interamente cancellato;
un
sistema informatico o telematico il cui funzionamento può essere impedito o
turbato.
Tale
reato viene punito con la sola pena della multa fino ad un massimo di 516 euro
Esempi
classici di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
sono:
la
demolizione parziale del muro di confine eretto dal vicino, nella convinzione
che stia ledendo il diritto di proprietà;
nel
caso di un contratto di locazione giunto al termine, nel momento in cui
l’inquilino non lasci l’immobile, il proprietario sostituisca la serratura
della porta di ingresso.
La
violenza o minaccia alle persone.
L’art
393 c.p. configura, invece, il reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni mediante violenza o minaccia alle persone e la pena prevista è quella
della reclusione fino ad un anno. Entrambe le condotte sia se esercitate con violenza
sulle cose sia con violenza e minaccia alle persone sono sempre a querela di
parte.
Se
alla minaccia viene associata anche la violenza sulla cosa, viene aggiunta la
multa fino ad euro 206.
Pena
che aumenta ulteriormente se la minaccia o la violenza sono commesse con l’uso
delle armi.
Per
minaccia si intende qualsiasi tipo di condotta che incuta del timore e quanto
alla violenza, è bene ricordare, non deve essere sproporzionata alla pretesa.
Con la
precisazione che detto reato non va tuttavia confuso con la legittima difesa
disciplinata dall’art. 52 del c.p. e già oggetto di approfondimento in altro
articolo.
Un
chiaro esempio di esercizio arbitrario con violenza sulle persone è quello
dell’automobilista che usi violenza o minaccia nei confronti di un pedone che
sta stazionando su un parcheggio nell’attesa del sopraggiungere di una vettura.
Il
reato di estorsione.
L’estorsione,
a differenza dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone, è un reato molto più grave.
Innanzitutto
rientra tra i delitti contro il patrimonio ed è disciplinato dall’art 629 c.p.
È
commesso da chi con violenza e minaccia costringe taluno a fare o omettere di
fare qualcosa per procurare a sé un ingiusto profitto a scapito dell’altrui
danno.
È un
reato comune ossia può essere commesso da chiunque ma se il fatto estorsivo è
commesso da un pubblico ufficiale, costui risponde del delitto di concussione
(art 317 c.p.).
Anche
in questa fattispecie, la violenza e la minaccia possono essere perpetrate nei
confronti del titolare dell’interesse patrimoniale tutelato dalla norma ma
anche su persona diversa (ad esempio nel caso di minacce fatte al figlio per
costringere il padre a fare determinate azioni).
Si
dice in diritto che questo è un reato a condotta vincolata, ovvero la condotta
richiesta deve essere necessariamente quella della violenza e della minaccia
diretta a creare uno stato di soggezione e costrizione psichica sulla vittima
tali da ottenere un profitto (ingiusto) con l’altrui danno.
Per
minaccia si intende la prospettazione di un male futuro che può avere per
oggetto sia un bene patrimoniale sia non patrimoniale (per esempio,
l’incolumità, la reputazione etc.) e può essere commessa sia direttamente sia
mediante intermediari, per posta, al telefono.
L’esempio
tipico del reato di estorsione è l’incendio ai negozi per ottenere “il pizzo”
dai commercianti o il posteggiatore abusivo che pretenda un compenso per la
custodia dell’auto.
Severe
sono le pene per il reato di estorsione:
reclusione
da 5 a 10 anni;
multa
da 1000 euro a 4000 euro.
La
pena aumenta (da 7 a 20 anni di reclusione) se la condotta è commessa:
da
persona che fa parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso;
all’interno
di una abitazione o all’interno di un mezzo di trasporto pubblico;
nei
confronti di persone che stiano usufruendo o abbiano appena usufruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici
(bancomat);
Differenze
tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.
Balza
subito all’occhio come la prima grande differenza tra il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia sulle persone e quello
di estorsione sia nel trattamento sanzionatorio tanto che solo per l’art 393
c.p. è possibile richiedere la sospensione del procedimento con la messa alla
prova o una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto di cui
all’art 131bis c.p.
Ulteriore
differenza si rinviene nella procedibilità che per l’art 392 e 393 c.p. è
sempre a querela della persona offesa, mentre il reato di estorsione è
procedibile d’ufficio. Meritano invece un approfondimento a parte l’analisi
dell’autore e il fine della condotta posta in essere in queste due fattispecie
criminose per l’individuazione delle quali è stato necessario, a causa di un
contrasto giurisprudenziale, l’intervento della Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n 29451 del 2020.
La
sentenza 29451/20 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
È bene
sapere che le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono quando vi è un
contrasto giurisprudenziale, ovvero quando su un determinato argomento siano
state date interpretazioni diverse.
Nel
caso specifico è stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire cosa distingue
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle
persone dall’estorsione.
Prima
di questa pronuncia vi era un orientamento secondo il quale il reato di cui
all’art 393 c.p. e quello di cui all’art 629 c.p. si distinguevano per
l’elemento psicologico: il primo richiedeva la convinzione di essere titolari
di un diritto che si poteva esercitare davanti all’Autorità Giudiziaria, il
secondo invece persegue un profitto nella piena consapevolezza di non averne
diritto.
Inoltre
quanto all’autore del fatto, questo primo orientamento riteneva che il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni potesse essere commesso da chiunque,
non solo quindi dal titolare della pretesa vantata ma anche da terze persone.
Di
avviso opposto un altro orientamento che invece valorizzava il tipo di condotta
posta in essere sostenendo che nell’art 393 c.p. la violenza o la minaccia non
fossero mai fini a sé stesse ma orientate per far valere un preteso diritto e
non potevano mai consistere in un agire sproporzionato, altrimenti si sarebbe
trasformato in una condotta estorsiva.
Questo
orientamento poneva l’accento proprio sul grado di intensità della violenza o
della minaccia che dovevano essere per così dire “contenute.”
Secondo
questo orientamento inoltre l’autore del fatto del reato di cui all’art 393
c.p. poteva essere solo colui che vantava una pretesa, il titolare del diritto
e non il terzo che agiva per conto del titolare del diritto.
Ebbene
le Sezioni Unite con questa recentissima sentenza hanno stabilito che:
i
reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato
proprio non esclusivo.
il
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia
alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione
all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie
il
concorso del terzo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si
limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire
alcuna diversa ed ulteriore finalità
In
buona sostanza con questa pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che ciò che
differenzia il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
o minaccia alle persone dal reato di estorsione è l’elemento soggettivo ovvero
ciò che il Giudice deve valutare è l’intenzione di chi agisce, il dolo.
Qualora
si agisca per tutelare una pretesa giuridicamente tutelabile si risponderà
dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora invece si voglia
ottenere una prestazione ingiusta con un proprio profitto si risponderà del
diverso e più grave reato di estorsione.
Il
grado di intensità della violenza e della minaccia verranno tenute in
considerazione solo per valutare l’elemento soggettivo, ma non saranno più
l’elemento che distinguerà queste due fattispecie di reato, con la precisazione
però che, nel caso di elevata e sproporzionata violenza, si risponderà sempre
del reato di estorsione.
Quanto
all’autore del fatto, si è stabilito che anche una persona terza potrà
rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma solo se
agirà nell’interesse altrui, qualora invece dovesse agire per fini egoistici e
per un interesse proprio risponderà del reato di estorsione.
Differenza
tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina.
Il
tema della differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e della
rapina è stato trattato più volte nelle aule di Tribunale in quanto entrambi i
reati possono concretizzarsi in una condotta posta in essere con il fine di
ottenere un bene che si trova nella disponibilità materiale della vittima.
La
differenza sta, anche in questo caso, nell’intenzione di chi agisce.
Come
si è avuto modo di argomentare, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
l’agente è convinto di esercitare un proprio diritto mentre nella rapina vi è
la consapevolezza di volersi procurare un ingiusto profitto in danno altrui.
Il
caso Roggero, la legittima difesa
e la
gerarchia dei valori nella Costituzione.
Giustiziainsieme.it
- Maurizio Barione – (21 luglio 2026) – Redazione – ci dice:
La
vicenda giudiziaria che ha coinvolto Mario Roggero ha riaperto un dibattito
destinato a riproporsi ogni volta che un cittadino reagisce a un’aggressione:
fino a che punto è consentito difendere sé
stessi e il proprio patrimonio?
È una
domanda legittima, perché nasce dal bisogno di sicurezza, che ogni ordinamento
democratico ha il dovere di garantire.
Ma è anche una domanda che non può ricevere
una risposta affidata esclusivamente all’emotività suscitata dal singolo caso
di cronaca.
La risposta va cercata nella Costituzione e
nei principi che essa pone a fondamento della Repubblica.
La
scelta compiuta dall’Assemblea costituente fu tutt’altro che casuale.
Dopo gli orrori del fascismo e della Seconda
guerra mondiale, culture politiche profondamente diverse – cattolica, liberale
e socialista – trovarono un terreno comune nella centralità della persona
umana. Personalità come Piero Calamandrei, Aldo Moro, Giorgio La Pira e Meuccio
Ruini condivisero l’idea che la nuova Repubblica dovesse essere costruita sul
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, quale limite al potere dello
Stato e fondamento della convivenza democratica.
Emblematica
è l’affermazione di Aldo Moro nel dibattito costituente secondo cui la persona
umana costituisce “un più” rispetto allo Stato.
In
questa espressione è racchiuso il significato dell’articolo 2 della
Costituzione:
lo
Stato non attribuisce i diritti fondamentali, ma li riconosce e li garantisce
perché appartengono alla persona in quanto tale.
Da
questa impostazione discende una precisa gerarchia dei valori costituzionali.
La
proprietà privata è certamente riconosciuta e garantita dall’articolo 42 della
Costituzione, ma la sua tutela si inserisce in un sistema nel quale i diritti
inviolabili della persona occupano una posizione assiologicamente preminente.
Non
significa negare l’importanza del patrimonio né sottovalutare il danno subito
da chi è vittima di un reato;
significa
riconoscere che, nell’ordinamento costituzionale italiano, la vita, la dignità
e l’incolumità personale rappresentano beni giuridici di rango superiore.
È in
questa prospettiva che deve essere letta la disciplina della legittima difesa
prevista dall’articolo 52 del Codice penale.
Essa non attribuisce al cittadino un generale
diritto di farsi giustizia da sé, ma consente una reazione soltanto quando
ricorrono presupposti rigorosi:
un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale,
la necessità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa.
La legittima difesa costituisce un’eccezione
al principio secondo cui l’uso della forza appartiene allo Stato, ed è per
questo che il legislatore ne delimita attentamente i confini.
Particolare
rilievo assume il requisito dell’attualità del pericolo.
Quando
l’aggressore interrompe l’azione criminosa e si dà alla fuga, il problema
giuridico consiste nell’accertare se la minaccia all’incolumità sia realmente
cessata.
Se l’offesa è terminata e non permane un
pericolo concreto e immediato, viene normalmente meno uno dei presupposti
essenziali della legittima difesa.
La
reazione non può trasformarsi in una forma di punizione privata, poiché
l’accertamento delle responsabilità penali e l’esercizio della forza spettano,
in uno Stato di diritto, esclusivamente alle istituzioni.
Questo
principio non nasce da un astratto garantismo né da una sottovalutazione della
criminalità.
Al
contrario, è la conseguenza della scelta costituzionale di impedire che il
ricorso alla violenza divenga uno strumento ordinario di soluzione dei
conflitti.
La sicurezza dei cittadini deve essere assicurata
attraverso istituzioni efficienti, investigazioni efficaci, processi tempestivi
e pene certe, non mediante la progressiva privatizzazione della funzione
punitiva.
Il
caso Roggero può suscitare opinioni differenti, e il confronto pubblico sulla
disciplina della legittima difesa è del tutto legittimo.
Ma una discussione seria dovrebbe partire da
un dato imprescindibile: la Costituzione italiana non pone sullo stesso piano
la tutela della vita e quella del patrimonio.
Se si
ritiene che questo equilibrio debba essere modificato, è una posizione politica
legittima, purché venga sostenuta apertamente e nel rispetto delle procedure
costituzionali.
Ciò
che non appare condivisibile è sostenere che l’ordinamento già consenta ciò
che, alla luce dei suoi principi fondamentali, non consente.
È
proprio nei momenti in cui la paura e l’indignazione sono più forti che emerge
la funzione della Costituzione.
Le
Costituzioni non sono state scritte per disciplinare i casi facili, ma per
impedire che l’emozione del momento prevalga sui principi fondamentali.
Dopo aver conosciuto gli effetti devastanti dell’arbitrio
e della violenza, i Costituenti decisero che il fondamento della Repubblica
dovesse essere la persona, non il patrimonio;
il diritto, non la vendetta; la giurisdizione,
non la giustizia privata.
Per
questo motivo desta preoccupazione quando vicende giudiziarie complesse vengono
trasformate in simboli di una contrapposizione politica, alimentando l’idea che la
Costituzione costituisca un ostacolo alla sicurezza dei cittadini.
È una narrazione che rischia di contrapporre
artificiosamente diritti e sicurezza, come se fosse necessario sacrificare i
primi per ottenere la seconda.
Ma la
lezione dei Costituenti è esattamente opposta:
una società è tanto più sicura quanto più rimane
fedele ai principi dello Stato di diritto, anche quando essi impongono scelte
difficili e impopolari.
La
politica ha il diritto di proporre riforme e di criticare le decisioni dei
giudici.
Ciò che dovrebbe evitare è trasformare la
paura in uno strumento di mobilitazione del consenso, perché una democrazia
costituzionale non si rafforza alimentando l’emotività collettiva, ma offrendo
risposte efficaci nel rispetto dei principi fondamentali.
La
sicurezza è un diritto dei cittadini;
la
Costituzione indica il modo in cui essa deve essere garantita, senza rinunciare
alla tutela della dignità della persona che rappresenta il valore fondante
della Repubblica.
Esercizio
arbitrario: farsi
giustizia
da sé è reato.
Lexced.com
– (15 novembre 2025) – Carmine Paul Alexander Tedesco – Avvocato - Redazione –
ci dice:
La
Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni a carico di due persone che avevano rimosso
una passerella per disabili, sostenendo che si trovasse sulla loro proprietà.
La
Corte ha stabilito che, indipendentemente dalla titolarità del diritto, nessuno
può farsi giustizia da sé, ma deve sempre rivolgersi a un giudice.
Il ricorso
è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Esercizio
Arbitrario: La Cassazione Conferma che “Farsi Giustizia da Sé” è Reato.
Nel
nostro ordinamento vige un principio fondamentale:
nessuno può farsi giustizia da solo.
Anche
quando si è convinti di essere nel giusto, è necessario rivolgersi all’autorità
giudiziaria.
La recente sentenza n. 19099/2024 della Corte
di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, analizzando un caso di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La
vicenda riguarda la rimozione di una passerella per disabili, un gesto compiuto
dai proprietari di un’area che la ritenevano illegittimamente installata.
Vediamo
come la Suprema Corte ha affrontato la questione.
Il
Caso: La Rimozione della Passerella per Disabili.
I
fatti traggono origine dalla decisione di due persone di rimuovere una
passerella per disabili situata all’ingresso di uno stabile.
Sostenendo che la struttura fosse stata
collocata sulla loro proprietà privata, avevano deciso di agire autonomamente,
rimuovendola e depositandola in un magazzino, rendendola di fatto
inutilizzabile.
Per
questa azione, sono stati condannati in primo e secondo grado per il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto
dall’art. 392 del Codice Penale.
I
Motivi del Ricorso in Cassazione.
La
difesa degli imputati ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi
motivi, tra cui:
Vizi
procedurali:
Sostenevano un’irregolarità nella notifica del decreto di citazione a giudizio.
Prescrizione
del reato:
Affermavano
che il reato fosse già estinto per il decorso del tempo.
Errata
valutazione delle prove: Ritenevano che i giudici di merito non avessero considerato
correttamente che la passerella era stata installata illecitamente sulla loro
proprietà.
Insussistenza
del reato:
Argomentavano che il delitto non fosse configurabile, in quanto la loro azione
mirava a contrastare un’attività illecita.
L’Analisi
della Corte sull’Esercizio Arbitrario.
La
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso,
ritenendoli manifestamente infondati. Il punto centrale della decisione
riguarda la natura stessa del reato di esercizio arbitrario.
I
giudici hanno chiarito che, ai fini della configurabilità di questo reato, è
del tutto irrilevante che il diritto che si intende far valere esista davvero.
Ciò
che la norma punisce non è la pretesa in sé, ma il modo in cui si cerca di
farla valere.
L’essenza
del reato consiste proprio nel sostituire la tutela giurisdizionale, l’unica
legittima, con un’azione privata e unilaterale.
Le
Motivazioni.
La
Suprema Corte ha spiegato che, nel momento in cui sorge una contestazione su un
diritto, il cittadino ha l’obbligo di rivolgersi al giudice.
Agire
autonomamente, come nel caso della rimozione della passerella, integra
pienamente il reato previsto dall’art. 392 c.p.
La violenza sulle cose (la rimozione e il
danneggiamento implicito della rampa) è stata lo strumento per esercitare
arbitrariamente una pretesa che avrebbe dovuto essere discussa in un’aula di
tribunale.
La
Corte ha inoltre respinto la richiesta di applicare la causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), evidenziando come la
condotta avesse avuto conseguenze significative, impedendo l’accesso a persone
con disabilità e ostacolando l’attività professionale che si svolgeva
nell’edificio.
Le
Conclusioni.
La
sentenza conferma un caposaldo del nostro sistema giuridico: lo Stato detiene
il monopolio dell’uso della forza e della risoluzione delle controversie.
Qualsiasi
tentativo di ‘farsi giustizia da sé’ è illegale e costituisce reato. Anche di
fronte a un’azione che si ritiene illecita, la via da percorrere è sempre
quella legale, attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.
La decisione della Cassazione serve da monito:
la
ragione di un diritto non giustifica mai l’arbitrio di un’azione privata.
È
possibile farsi giustizia da soli se si è convinti di avere un diritto su una
cosa?
No.
La
sentenza chiarisce che chiunque, pur avendo un diritto da far valere, deve
rivolgersi al giudice.
Agire
autonomamente per ripristinare il proprio presunto diritto integra il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il
reato di esercizio arbitrario sussiste anche se si dimostra che il diritto
vantato è legittimo?
Sì.
Ai
fini della configurabilità del reato è irrilevante che il diritto che si
intende tutelare esista concretamente. L’elemento che conta è la modalità
antigiuridica con cui si agisce, sostituendo l’intervento del giudice con
un’azione privata.
Perché
il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il
ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha
ritenuto manifestamente infondato.
I motivi presentati erano visti come un
tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta
alla Corte di Cassazione, e reiteravano questioni già correttamente risolte nei
gradi di giudizio precedenti.
La
giustizia e il giustiziere.
Il
nuovo ruolo della vittima in Italia.
Uffingtonpost.it
- Vittorio Coletti – (22 Luglio 2026) – Redazione – ci dice:
Sull’onda
dell’emozione le si consente di concorrere alla condanna (ponte Morandi) e ora
si vuole autorizzarla ad eseguire anche la pena (caso Roggero).
Due
fenomeni molto diversi ma contigui.
Colpe
della politica e della magistratura.
Per
quanto sia controintuitivo notarlo e quasi scandaloso dirlo c’è un nesso,
neppure troppo piccolo, tra la richiesta di mano completamente libera a titolo
di legittima difesa, scatenata dal caso Roggero, e l’introduzione di reati per
“tipo di vittima” come il femminicidio o l’allargamento compiaciuto dello
spazio giuridico dei parenti delle vittime, come è avvenuto nel processo del
Ponte Morandi, a cui sono stati di fatto ammessi come parte civile, dietro il
simbolo del soggetto collettivo di un comitato, anche quei parenti che già
avevano individualmente rinunciato a costituirsi in giudizio a fronte di un
congruo risarcimento.
Questo
nesso è dato dalla crescente centralità della vittima (o dei suoi parenti) nel
procedimento penale:
per un
verso (quello delle persone offese o dei loro congiunti), accreditata di
un’autorevolezza supplementare nell’affiancarsi alla pubblica accusa e
nell’orientare il giudizio verso la condanna degli imputati, specialmente di
quelli più simbolicamente potenti;
per
l’altro (quello della legittima difesa allargata), delegando ad essa
addirittura la determinazione e l’esecuzione della pena.
In entrambi i casi si riconosce alla vittima
un potere, diretto o indiretto, per cui essa può non tanto aspirare alla
giustizia, quanto pretendere la condanna e la pena severa degli imputati, come
dimostra il fatto che, nel linguaggio comune, giustizia e condanna senza sconti
fanno tutt’uno, mentre l’assoluzione o una pena leggera sono subito denunciate
come mancanza di giustizia.
Sono
due facce di quello che i migliori penalisti denunciano allarmati da anni: il
cosiddetto vittimo-centrismo.
Naturalmente
sono due facce ben diverse e di ben diverso grado di compatibilità con il
diritto penale moderno e democratico, perché un conto è consentire alla vittima
di concorrere alla condanna e un conto è autorizzarla ad eseguire anche la
pena.
Ma la
differenza non deve impedire di vedere la contiguità dei due fenomeni, che si
riassume in un preoccupante aumento della privatizzazione della giustizia.
La
giustizia penale più alta nasce, si sa, come appropriazione da parte dello
Stato della pulsione alla reazione e alla vendetta del privato che ha subìto un
torto, un danno, un lutto, una violenza.
La
collettività espropria il singolo della sua comprensibile voglia di condanna e
punizione, la esamina freddamente, e, solo se la ritiene fondata in base alla
legge, la fa propria attraverso la magistratura, che stabilisce anche la
gravità della colpa imputata e la quantità della pena da comminare.
Per
quanto in misura diversa, l’autorizzazione a una legittima difesa alla Roggero
e il peso speciale nei processi di certe vittime (oggi è ben più grave uccidere
la moglie della suocera…) o dei loro parenti (che ormai intervengono
pesantemente persino sul dosaggio di aggravanti e attenuanti) sono due aspetti
della negazione di questo basilare principio giuridico, che trasferisce alla
comunità l’istinto primario di farsi giustizia da soli, e il segno di una
preoccupante involuzione del diritto verso una rinnovata privatizzazione della
giustizia penale, più sofisticata, ma non meno inquietante di quella dei secoli
bui.
Ripeto
a scanso di equivoci:
sono due aspetti di ben differente
accettabilità e civiltà umana e giuridica; ma sono comunque fenomeni contigui.
La
magistratura sottolinea molto la differenza tra di essi e combatte severamente,
anche nella quantificazione della pena (come è successo con i quasi 15 anni al
gioielliere pistolero), l’eccesso di legittima difesa, mentre approva e quasi
si compiace del protagonismo anche mediatico delle vittime o dei loro parenti,
come è successo in grandi processi recenti per reati colposi (si pensi a quello
per la strage di Viareggio celebrato con le gigantografie delle vittime esposte
dai parenti tutti i giorni del processo a far da pressione morale sui giudici).
Si capisce il perché di questo diverso trattamento, che, se è
sicuramente dovuto soprattutto al rifiuto del degrado di civiltà giuridica di
un’autodifesa che diventasse sempre legittima, non nasconde però la tendenza
molto popolare della magistratura odierna alla mitezza con i piccoli (lo spazio
privilegiato concesso alle vittime che non hanno reagito come l’indulgenza
diffusa verso imputati di microcriminalità) e alla severità con i grandi (la
pena alta alle vittime che hanno reagito come agli imputati eccellenti, magari
di reati solo colposi); tendenza soltanto apparentemente lodevole ed
evangelica, in realtà equivoca se non pericolosa, perché il giudice dovrebbe
essere giusto ed equanime con tutti gli accusati, e non a seconda della loro
reazione all’evento criminoso o della loro condizione sociale.
È vero
che anche una grande indulgenza verso gli eccessi di legittima difesa potrebbe
assicurare molta popolarità ai magistrati (poniamo che avessero assolto
Roggero), sia pure presso una tifoseria politicamente opposta a quella che li
loda per la loro premura speciale verso le vittime e loro congiunti, ma gliela
darebbe, oltre che tossica, anche suicida per il diritto penale e la loro
stessa funzione, ed è quindi apprezzabile che resistano alla sirena della
condanna e della pena in proprio.
Ma non
sarebbe male neppure una maggior misura sull’altro fronte, contro il rischio di
una diversa, ma anch’essa sbagliata e pericolosa privatizzazione del diritto
penale, verso la quale invece molti nostri PM e giudici sono assai meno
attenti, quando non addirittura apertamente favorevoli.
Giustizia.
La
nuova proposta della Lega
sulla legittima difesa ha
un sacco di problemi.
Pagellapolitica.it – (21 luglio 2026) -
Federico Gonzato – Redazione – ci dice:
Secondo
gli esperti, il disegno di legge va contro i principi costituzionali e internazionali,
legittimando di fatto la vendetta personale.
Il
ministro delle infrastrutture Matteo Salvini esce dopo la visita a Mario
Roggero nel carcere di Bollate a Milano, 18 luglio 2026.
(ANSA/MOURAD
BALTI TOUATI).
«Un
raro pezzo di analfabetismo giuridico», «un ritorno al paleolitico», «una
legittimazione alla vendetta».
Così diversi esperti contattati da Pagella
Politica hanno commentato il disegno di legge annunciato il 20 luglio dal
senatore della Lega Claudio Borghi per ampliare la legittima difesa.
Il testo allarga il perimetro della legittima
difesa ai casi di aggressione a mano armata a casa o al lavoro, giustificando
qualsiasi reazione da parte della persona offesa.
Il disegno di legge fa seguito a quanto
proposto nei giorni scorsi dal segretario del partito Matteo Salvini.
Riferendosi
al caso di Mario Roggero, Salvini ha detto che il Parlamento dovrà ragionare su
una nuova riforma della legge sulla legittima difesa, per ampliarne «il perimetro all’esterno delle case
in caso di rapina con aggressione a mano armata».
Mario
Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato
definitivamente dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione.
Roggero nell’aprile 2021 uccise due rapinatori
e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio, mentre i rapinatori erano in
fuga.
Secondo
Borghi, se la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa diventasse
legge, qualsiasi cittadino potrebbe reagire liberamente a un’aggressione armata
in casa o al lavoro, senza il rischio di essere punito per la propria reazione.
In più, secondo il senatore della Lega
l’approvazione della proposta consentirebbe a Roggero di uscire dal carcere
senza che sia necessaria la grazia da parte del presidente della Repubblica,
per effetto dell’articolo 2 del Codice Penale, che prevede la cessazione degli
effetti di una condanna per un reato che è stato cancellato.
Ma
cosa prevede la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa?
E davvero potrebbe evitare altri casi Roggero
nel caso venisse approvata dal Parlamento?
In breve: secondo gli esperti, la proposta di
legge ha diversi problemi e va contro i principi costituzionali e
internazionali, legittimando la vendetta personale.
Cosa
prevede ora la legittima difesa.
Chiariamo
innanzitutto che cosa si intende per “legittima difesa”.
La
legittima difesa è “causa di giustificazione” del reato:
quando
sussiste, un fatto che di norma sarebbe un reato – come l’uccisione di una
persona – diventa lecito.
A
disciplinarla è l’articolo 52 del codice penale che, tra le condizioni, ammette
la difesa solo se la reazione è «proporzionata all’offesa».
Per
esempio, se qualcuno ci spintona alla fermata dell’autobus e rispondiamo
spingendolo via a nostra volta, la difesa è proporzionata all’offesa.
Se
invece a quella spinta reagiamo aggredendolo con un coltello la difesa non è
più proporzionata.
Come
abbiamo spiegato in un altro approfondimento, negli anni la portata e
l’ampiezza del concetto di legittima difesa è stata modificata due volte, in
entrambi i casi dal centrodestra su spinta della Lega.
Il primo intervento risale al 2006, durante il
terzo governo Berlusconi, quando è stata introdotta la cosiddetta “legittima
difesa domiciliare”.
In
pratica è stato previsto che, in alcuni casi, la reazione di chi usa un’arma
legalmente detenuta contro un’intrusione in casa o nel luogo di lavoro è sempre
considerata proporzionata.
Questo
accade se la persona usa l’arma per proteggere sé stessa, gli altri o i propri
beni.
Prima del 2006, invece, il giudice doveva
sempre valutare la proporzione tra offesa e difesa caso per caso, sulla base
dello svolgimento dei fatti.
Il
secondo intervento risale al 2019, con la Lega al governo insieme al Movimento
5 Stelle.
In
quel caso, la riforma ha rafforzato la presunzione introdotta nel 2006,
stabilendo che, nei casi previsti, la proporzione tra offesa e difesa «sussiste
sempre», aggiungendo che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel
luogo di lavoro agisce «sempre» in stato di legittima difesa.
Inoltre ha stabilito che chi, per difendere sé
stesso o altri in casa o nel luogo di lavoro, supera per errore i limiti
consentiti non è punibile se ha agito in uno «stato di grave turbamento,
derivante dalla situazione di pericolo in atto».
L’aspetto
della legittima difesa che non è mai stato modificato in questi anni riguarda
invece l’attualità del pericolo a cui una persona reagisce. Al di là della
proporzionalità o meno della reazione, l’articolo 52 del codice penale
riconosce la legittima difesa solo quando serve a respingere il «pericolo
attuale di un’offesa ingiusta».
In altre parole, se il pericolo è attuale,
ossia in corso, la legittima difesa è riconosciuta, mentre non lo è se il
pericolo è finito e in quel caso la reazione non può essere più considerata
come una difesa.
Questo
requisito è presente nel codice dal 1930, dalla versione originaria del testo,
e nessuna delle due riforme volute dalla Lega lo ha modificato. È proprio per
questo passaggio della legge sulla legittima difesa che Roggero è stato
condannato, visto che quando il gioielliere aveva sparato il pericolo era già
finito e non era più “attuale” per l’appunto:
i
rapinatori stavano fuggendo e non minacciavano più nessuno.
Che
cosa propone la Lega.
Veniamo
ora al nuovo disegno di legge della Lega, il cui testo non è ancora
pubblicamente disponibile ma è stato visionato da Pagella Politica.
Il
testo non modifica quanto già previsto dalla legge sulla legittima difesa, ma
aggiunge un caso in cui la reazione della persona aggredita dovrebbe essere
considerata sempre come legittima difesa.
In particolare, il disegno di legge introduce
un altro comma all’articolo 52 del codice penale.
Il
comma in questione recita:
«In
caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del
proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi
reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce
l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi
usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva
della condotta».
In
altre parole, se il testo diventasse legge, una persona che viene aggredita con
un’arma a casa o nel proprio luogo potrebbe difendersi in qualsiasi modo,
indipendentemente da come reagisce e dalla persistenza o meno del pericolo.
Come confermato dagli esperti a Pagella
Politica, questa estensione della legittima difesa proposta dalla Lega è un
chiaro esempio di come la politica cerchi di piegare il codice penale alle
esigenze del momento.
«Assecondando
una tendenza ormai invalsa nella legislazione degli ultimi anni, la proposta
costruisce le fattispecie, in chiave emergenziale mediatica, su uno specifico
caso di cronaca», ha detto a Pagella Politica “Maria Novella Masullo”,
professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Foggia.
L’estensione
della legittima difesa così come descritta nel disegno di legge dalla Lega
sembra infatti volta a coprire casi come quello di Mario Roggero.
Secondo
“Masullo”, l’effetto della proposta della Lega sarebbe «quello di azzerare
qualunque discrezionalità del giudice nella verifica dei presupposti necessari
per il riconoscimento della causa di giustificazione», ossia della legittima
difesa.
Insomma,
in caso di aggressione a mano armata, il giudice dovrebbe sempre considerare la
reazione della persona offesa come legittima difesa, a prescindere che sia
proporzionata o meno, e che la reazione sia messa in atto nel momento del
pericolo oppure dopo, ad aggressione già conclusa.
Problemi
di costituzionalità.
Secondo
Masullo il disegno di legge della Lega per estendere la legittima difesa
presenta diversi problemi di costituzionalità.
«La proposta da un lato sembrerebbe mettere in
discussione il principio di proporzionalità tra i beni in conflitto, cui è
riconosciuto fondamento costituzionale, e dall’altro sembrerebbe determinare
una presunzione assoluta di legittimità della reazione, come tale censurabile
sotto il profilo della ragionevolezza da parte dei giudici costituzionali», ha
spiegato Masullo.
In
altre parole, in caso di ricorso, la Corte Costituzionale potrebbe giudicare
l’estensione della legittima difesa come sproporzionata e come un tentativo di
legittimare la vendetta personale.
Un’opinione
simile è stata espressa a Pagella Politica dall’avvocato “Rinaldo Romanelli,”
segretario dell’Unione delle Camere Penali, l’associazione che rappresenta gli
avvocati penalisti italiani.
«È una proposta surreale, un raro pezzo di
analfabetismo giuridico. Oltre a eliminare qualsiasi proporzione nella
reazione, questa norma andrebbe ad ammettere come legittima difesa anche azioni
che vanno oltre la stessa azione difensiva e la persistenza del pericolo, per
come è scritto il testo», ha spiegato Romanelli.
In effetti, nel testo proposta dalla Lega si
legge che, nel caso di aggressione a mano armata, sarebbe ammessa come
legittima difesa qualsiasi reazione «indipendentemente dalla proporzionalità
dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente
difensiva della condotta».
Secondo
Romanelli, un testo del genere, anche se diventasse legge, verrebbe bocciato
dalla Corte Costituzionale.
«Questa
proposta mette in discussione il diritto alla vita, riconosciuto dall’articolo
2 della nostra Costituzione, che vale per tutte le persone. Un rapinatore non
perde il diritto alla vita perché sta commettendo una rapina o perché ha
commesso una rapina.
Con
questa norma invece si dà sostanzialmente autorizzazione al cittadino a farsi
giustizia da sé, perché viene eliminato qualsiasi limite di proporzione alla
risposta.
Questa
proposta di legge è un ritorno al paleolitico, alle caverne», ha aggiunto
l’avvocato penalista.
Romanelli
ha poi specificato come la proposta andrebbe contro i principi della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «che prevede espressamente come il
diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione della pena
capitale pronunciata da un tribunale, se in quello Stato è in vigore».
“Gian
Luigi Gatta”, professore di Diritto penale all’Università di Milano, ha
spiegato a Pagella Politica che nella legittima difesa deve sempre vigere il
principio secondo cui l’uso della forza letale, cioè l’uccisione di una
persona, deve rispettare un limite di necessarietà.
«L’uccisione di una persona, anche quando ci
si sta difendendo da un’aggressione, deve essere l’ultima delle ipotesi di
reazione.
Se in
una situazione posso difendermi a mani nude devo difendermi a mani nude, non
posso estrarre una pistola e sparare deliberatamente uccidendo una persona», ha
spiegato Gatta.
Liberazione
automatica?
Gli
esperti hanno poi diversi dubbi sulla possibilità che l’approvazione della
proposta possa determinare l’automatica scarcerazione di Roggero, come
sostenuto da Borghi.
In
questo caso, la norma da tenere in considerazioni è il secondo comma
dell’articolo 2 del codice penale, quello a cui ha fatto riferimento Borghi. La
norma in questione stabilisce che se una legge successiva stabilisce che un
fatto non costituisce più reato, nessuno può essere punito per quel fatto, e se
c’è già stata una condanna, cessano l’esecuzione e gli effetti penali della
condanna.
Secondo Masullo, nel caso di Roggero non sarà
automatica la sua scarcerazione se la proposta della Lega dovesse essere
approvata.
I giudici dovranno infatti stabilire se
l’estensione della legittima difesa così come pensata dalla Lega possa
applicarsi a tutti gli effetti al caso del gioielliere.
Su questo punto, Masullo ha sottolineato come
il disegno di legge della Lega non vada propriamente a eliminare un reato, come
nel caso previsto dall’articolo 2 del codice penale, ma estenda semplicemente
una causa di giustificazione. In queste ipotesi, ricorda Masullo, la
giurisprudenza ritiene che la nuova disciplina può trovare applicazione solo
quando dalla sentenza di condanna si evincano elementi certi sulla sua
applicabilità al caso giudicato in via definitiva.
«Sono
contento che la Lega abbia tutte queste sicurezze sull’automatismo.
Loro
fanno sicuramente riferimento al fatto che nella successione delle leggi penali
prevale la fattispecie incriminatrice più favorevole alla persona colpevole.
Detto questo, per assurdo, se la legge venisse approvata, potrebbe anche essere
che Roggero venga scarcerato, ma è comunque qualcosa di abominevole pensare di
piegare il diritto penale per scarcerare una persona e autorizzare di fatto la
vendetta personale», ha spiegato Romanelli.
Secondo
“Gatta”, l’ipotesi che Roggero possa essere scarcerato sulla base della
proposta della Lega non tiene conto dei possibili rilievi del presidente della
Repubblica sulla proposta stessa e l’eventuale giudizio della Corte
Costituzionale.
«Si
tratta di una lettura troppo astratta, perché il capo dello Stato potrebbe
sollevare rilievi su un testo del genere prima ancora che possa essere
approvato, senza contare che anche dopo un’approvazione del Parlamento la
proposta potrebbe essere bocciata dai giudici costituzionali», ha concluso “Gatta”.
L’intervento.
Piacenza
Oltre: «Legittima difesa sì,
giustizia
fai da te no».
Ilpiacenza.it
– (15 -07 – 2026) - Sandro Spezia, Samuele Raggi, Caterina Pagani e Gianluca
Ceccarelli – Redazione – ci dicono:
L’associazione
politica:
«La sicurezza richiede risposte concrete. Comprendere
l’esasperazione dei cittadini non significa legittimare inseguimenti,
aggressioni o l’uso privato della forza»
Piacenza
Oltre, l’associazione politica presieduta da Samuele Raggi, rappresentata in
Giunta dall’assessore Gianluca Ceccarelli e in Consiglio comunale da Sandro
Spezia e Caterina Pagani, interviene sul tema sicurezza dopo la presa di posizione
di Andrea Fossati, capogruppo Pd.
«Le
due vicende che in questi giorni stanno alimentando il dibattito pubblico, il
caso del gioielliere Mario Roggero e l’aggressione avvenuta a San Benedetto del
Tronto, impongono una riflessione seria sul confine tra legittima difesa,
sicurezza e giustizia privata.
Il caso Roggero risale al 28 aprile 2021, ma è
tornato di stretta attualità perché il 15 luglio la Corte di Cassazione dovrà
pronunciarsi sul ricorso contro la condanna a 14 anni e 9 mesi stabilita in
appello.
Nel merito, il punto affrontato dai giudici
non è stato il diritto di difendersi durante una rapina.
Secondo
la ricostruzione processuale, dopo l’uscita dei rapinatori dal negozio vi fu un
inseguimento all’esterno e furono esplosi diversi colpi d’arma da fuoco sulla
pubblica via, mentre i rapinatori tentavano di allontanarsi.
È sulla cessazione del pericolo attuale e sul
successivo inseguimento che è stata esclusa la legittima difesa.
Sparare in un parcheggio o in una strada
aperta al pubblico comporta inoltre un rischio che va oltre le persone
direttamente coinvolte:
se in
quel momento fossero transitati dei passanti, anche cittadini completamente
estranei ai fatti avrebbero potuto essere messi in pericolo.
Lo
Stato di diritto deve tutelare chi subisce un’aggressione, ma anche
l’incolumità dell’intera comunità.
Negli
stessi giorni, a San Benedetto del Tronto, un uomo che stava bloccando la
circolazione è stato affrontato e aggredito fisicamente da un cittadino,
militante di Futuro Nazionale, che ha poi diffuso il video sui social.
Anche in questo caso, indipendentemente dalle
appartenenze politiche personali, emerge un problema culturale:
l’idea che il singolo possa sostituirsi alle
forze dell’ordine e decidere autonomamente quando intervenire con la violenza.
Sono
fatti differenti, che non devono essere sovrapposti sul piano giudiziario, ma
che pongono la stessa domanda:
vogliamo
una società nella quale le istituzioni garantiscono la sicurezza oppure una
società nella quale ciascuno decide da sé quando colpire, inseguire o punire?
La
legittima difesa è un diritto fondamentale.
Chi si
trova davanti a un’aggressione concreta e attuale deve poter proteggere sé
stesso, la propria famiglia e le altre persone presenti. Nessuno deve essere
lasciato inerme davanti a un pericolo reale.
Allo stesso tempo, non possiamo confondere la
difesa con la vendetta, né la protezione della propria incolumità con la
possibilità di trasformarsi in giudice e giustiziere.
Quando il pericolo è terminato,
l’inseguimento, la punizione o l’aggressione non appartengono più alla
legittima difesa, ma alla giustizia privata.
Comprendiamo
bene l’esasperazione e lo sconcerto di tanti cittadini.
Chi
assiste quotidianamente a furti, violenze, degrado, occupazioni o comportamenti
pericolosi può sentirsi solo, vulnerabile e persino abbandonato.
Sono
sentimenti reali, che non devono essere liquidati con sufficienza. Proprio per
questo il tema della sicurezza ha bisogno di risposte concrete e credibili.
Ma
comprendere la paura e l’esasperazione non significa giustificare il ricorso
personale alla violenza.
Al contrario, significa chiedere con ancora
maggiore forza che lo Stato svolga pienamente il proprio ruolo.
Lo Stato di diritto esiste perché nessun
cittadino debba affidarsi alla forza personale per ottenere sicurezza o
giustizia.
Le forze dell’ordine intervengono, la
magistratura accerta i fatti e la legge stabilisce responsabilità e sanzioni.
Senza
questa distinzione, la valutazione soggettiva del singolo finirebbe per
sostituire le regole comuni.
Se
ciascuno fosse autorizzato a stabilire autonomamente chi rappresenta una
minaccia, quale forza usare e quale punizione infliggere, non avremmo maggiore
sicurezza.
Avremmo
una società più violenta, più imprevedibile e più pericolosa anche per le
persone innocenti.
La
sicurezza non si costruisce trasformando i cittadini in sceriffi.
Si
costruisce con un maggiore presidio del territorio, organici adeguati alle
forze dell’ordine, prevenzione, rapidità degli interventi, riqualificazione
delle aree degradate, tempi certi della giustizia e pene realmente eseguite.
La
destra che oggi governa il Paese ha fatto della sicurezza e della legittima
difesa uno dei propri principali temi politici.
Tuttavia,
dopo anni di slogan, è necessario misurarsi con i risultati.
I
cittadini non chiedono propaganda, ma più controlli, maggiore presenza dello
Stato e risposte efficaci alle situazioni che generano paura e insicurezza.
Se l’attuale maggioranza ritiene che la
disciplina della legittima difesa non sia adeguata, dispone dei numeri
parlamentari per modificarla e deve assumersi la responsabilità politica delle
proprie scelte.
Non si
può invocare continuamente un cambiamento della legge e, nello stesso tempo,
contestare i giudici perché applicano le norme oggi vigenti.
“Piacenza
Oltre” ritiene che sicurezza e legalità non siano valori contrapposti.
Uno
Stato forte protegge chi è aggredito, interviene rapidamente contro chi
commette reati e garantisce certezza della pena.
Ma
impedisce anche che la paura, la rabbia e il senso di abbandono si trasformino
nella convinzione che sia legittimo farsi giustizia da soli.
Legittima difesa sì, dunque.
Risposte
vere alla domanda di sicurezza, certamente.
Ma nessuna indulgenza verso una cultura del
Far West, nella quale la forza privata prende il posto delle istituzioni.
Perché
una società nella quale ciascuno si fa giustizia da solo non è più sicura:
è
semplicemente una società nella quale lo Stato ha smesso di svolgere il proprio
ruolo».
Il
caso Roggero non è legittima difesa.
La
sentenza dei giudici è giusta e corretta.
Valigiablu.it – (16 Luglio 2026) -Francesco
Gatti – Avvocato – Redazione – ci dice:
Il
caso Roggero non è legittima difesa. La sentenza dei giudici è giusta e
corretta.
(Francesco
Gatti -Avvocato del Foro di Perugia).
Mario
Roggero, il gioielliere settantaduenne di Gallo di Grinzane, in provincia di
Cuneo, imputato per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un
terzo uomo dopo un assalto al suo negozio, sta per entrare in carcere.
La
Prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha reso definitiva la
condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione rigettando il ricorso presentato
contro la precedente sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino.
Intorno al caso si è scatenata una polemica
furiosa, con politici e opinionisti che parlano di una sentenza “ingiusta” e di
sanzione pesante verso un uomo che si è solo difeso e argomentano che si
sarebbe dovuta applicare la legittima difesa.
Ma i fatti, e la legge, raccontano una storia
diversa.
La decisione dei giudici piemontesi e dei
magistrati è giusta e corretta, e un gran lavoro hanno svolto i difensori
dell’imputato, capaci di contenere in misura rilevante, una pena che - si vedrà
- Roggero non necessariamente sconterà per intero in carcere.
In
questo articolo:
Cos'è
successo.
Perché
non è legittima difesa.
Perché
non si possono usare le armi come negli Stati Uniti?
"Ma
era esasperato dopo tante rapine."
Perché
allora "solo" 14 anni e 9 mesi?
Mario
Roggero andrà in carcere?
Sarà graziato?
Cos'è
successo.
Il
caso è tristemente noto: alla fine di aprile 2021 tre rapinatori mascherati,
armati di coltello e di una pistola giocattolo, cui era stato occultato il
tappo rosso, assaltano la gioielleria di Roggero minacciando lui, la moglie e
la figlia.
I tre scappano dal retro del negozio e, mentre
stavano salendo su un’auto utilitaria (uno era già a bordo, al posto di guida,
e due stavano salendo), Roggero li insegue sparando numerosi colpi di pistola:
due
rapinatori vengono uccisi sul colpo, il terzo resta gravemente ferito. L’intera
scena viene ripresa dalle telecamere di servizio e da quelle della vicina
filiale delle Poste Italiane.
Roggero
viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto
illegale di armi (la pistola che usava era regolarmente detenuta, ma non poteva
portarla per strada).
In primo grado la Corte d'Assise di Asti lo
condanna a 17 anni;
in
appello la pena è scesa a 14 anni e 9 mesi, accogliendo l’appello solo in punto
di trattamento sanzionatorio.
La
sentenza è reperibile qui.
Perché
non è legittima difesa.
L’istituto
della legittima difesa è presente nel nostro ordinamento dalla metà del 1800 ed
è attualmente disciplinato dall’art. 52 c.p. del Codice Rocco del 1930.
In
breve, la legge stabilisce che non è punibile chi commette un reato (anche
grave) perché costretto dalla necessità di difendere sé stesso o gli altri da
un pericolo immediato e ingiusto, a patto che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
Infatti
secondo l’articolo di legge,
“Non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di
un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Anche
se questa legge ha subito due importanti modifiche nel 2006 e nel 2019, che ne
hanno ampliato i limiti, i suoi requisiti fondamentali non sono cambiati.
Se un
giudice accerta che si è trattato di vera legittima difesa, l'azione non è più
considerata un reato e la persona viene assolta.
C’è
davvero bisogno di una riforma della legittima difesa?
Tuttavia,
farsi giustizia da soli è un'eccezione che lo Stato concede solo a condizioni
severissime.
Devono
essere presenti, contemporaneamente, tre elementi:
1) Il
pericolo deve essere attuale: la minaccia deve essere concreta e immediata (sta
succedendo in quel preciso istante).
2) La
reazione deve essere necessaria: non c'era altro modo per salvarsi (ad esempio,
non era possibile scappare o barricarsi). La reazione deve essere l'unica
strada percorribile.
3)
Deve esserci proporzione tra offesa e difesa: non si può difendere un bene
materiale (come i soldi o un oggetto) uccidendo o ferendo gravemente qualcuno.
La proporzione si valuta confrontando il valore dei beni in gioco (es. vita
contro vita, o vita contro patrimonio) e i mezzi usati (es. un'arma vera contro
una finta).
A ben
vedere, nel caso Roggero, come ha correttamente osservato la Corte di Assise di
Appello di Torino, mancavano tutti e tre i requisiti della legittima difesa:
1) Il
pericolo non era attuale. La rapina si era conclusa e i tre rapinatori erano
usciti dal negozio e stavano salendo sull’auto per scappare;
2) Era
ampiamente discutibile la proporzione tra offesa e difesa: come è evidente, i
rapinatori stavano rubando dei gioielli (un danno economico), mentre la
reazione del gioielliere ha causato la morte di due persone e il ferimento
grave di una terza (la vita umana ha un valore giuridico immensamente superiore
al denaro).
Inoltre,
c'è stato uno squilibrio nei mezzi: i rapinatori avevano un coltello e una
pistola finta, mentre Roggero ha usato un'arma vera;
3) La
reazione non era necessaria: se Roggero avesse davvero temuto per l’incolumità
sua e dei suoi familiari, avrebbe potuto agevolmente chiudersi dentro il
negozio (che aveva porte e vetri blindati) e chiamare le forze dell'ordine,
invece di inseguire i ladri in strada per cercare lo scontro.
I
video delle telecamere di sorveglianza hanno confermato chiaramente questa
dinamica.
Per
questo motivo, i giudici hanno concluso che non si è trattato di legittima
difesa perché mancavano con certezza i requisiti 1 e 3: la rapina era terminata
e non c'era più alcun bisogno di sparare per difendersi.
La
loro decisione è quindi perfettamente in linea con i principi giuridici vigenti
nel nostro ordinamento.
Perché
non si possono usare le armi come negli Stati Uniti?
Nel
dibattito suscitato dal caso, c’è stato chi ha invocato il sistema americano
per l’uso delle armi e la difesa personale.
Tuttavia, la realtà giuridica italiana è
completamente diversa da quella statunitense per due motivi fondamentali:
1) In Italia l’uso legittimo delle armi è
un’esclusiva dello Stato ed è consentito solo alle forze dell'ordine (Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito) nell'esercizio delle loro funzioni e
non indiscriminatamente a tutti i cittadini (che, dunque, non possono decidere
autonomamente di usare un'arma per farsi giustizia);
2) Non
abbiamo una legge costituzionale come il “Secondo Emendamento” (in vigore dal
1791 quando non esistevano ancora forze di polizia pubbliche in grado di
proteggere la popolazione) che tutela “il diritto dei cittadini di detenere e
portare armi perché necessario alla sicurezza dello Stato” e consente ai
cittadini USA di girare armati (salve alcune disposizioni speciali in certi
Stati o Contee).
"Ma
era esasperato dopo tante rapine."
Molti
sostengono che si sarebbe dovuta comprendere l'esasperazione di Roggero,
considerando la grave violenza e le minacce subite da lui e dalla sua famiglia
quel giorno.
Tuttavia, il nostro Codice Penale è
chiarissimo anche su questo punto e non è mai cambiato dal 1930.
L'articolo 90 stabilisce infatti che gli stati
emotivi o passionali (come la rabbia, la paura, la foga o l'esasperazione) non
cancellano e non riducono la responsabilità di un reato.
In
parole povere: essere sotto shock o infuriati non è una scusa valida per la
legge.
L'unico
caso in cui una forte emozione potrebbe evitare la condanna è se questa avesse
provocato una totale incapacità di intendere e di volere (una temporanea
follia, che va dimostrata con rigorose perizie psichiatriche).
Ma non
è questo il caso di Roggero: la sua azione in quel momento è stata lucida,
volontaria e intenzionale.
Perché
allora "solo" 14 anni e 9 mesi?
In
Italia, la legge stabilisce che la pena minima per l’omicidio volontario (art.
575 c.p.) non è inferiore ai 21 anni di carcere.
Mario
Roggero, che ha ucciso due persone, ne ha ferita gravemente una terza e portava
con sé un'arma abusiva, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9
mesi. Questa pena è stata decisa con un processo ordinario; se Roggero avesse
optato per il “rito abbreviato” (un processo più rapido che prevede sconti
automatici), la condanna sarebbe stata ridotta di un ulteriore terzo.
A
conti fatti, si tratta di una sanzione relativamente mite se si pensa alla
gravità della situazione (due morti e un ferito grave).
Questo
risultato è stato possibile grazie all'ottimo lavoro dei suoi avvocati
difensori e a un approccio garantista dei giudici.
I
giudici hanno concesso a Roggero diversi sconti di pena (le cosiddette
attenuanti):
le attenuanti generiche e l'attenuante della
provocazione (perché il tutto è nato dalla rapina subita).
Questi sconti gli sono stati concessi
nonostante Roggero non abbia mai mostrato un reale pentimento, un elemento che
di solito i giudici considerano molto importante quando decidono la gravità
della condanna. Inoltre, sono minimi gli aumenti per la somma dei vari reati
(il secondo omicidio, il tentato omicidio e il porto abusivo d'arma).
Nelle
stesse circostanze, chiunque altro avesse commesso gli stessi identici reati
sarebbe stato condannato a 30 anni di carcere.
Se
Roggero ha ricevuto una pena così ridotta, è solo perché i giudici hanno tenuto
conto del contesto eccezionale e drammatico in cui si sono svolti i fatti.
Mario
Roggero andrà in carcere? Sarà graziato?
Il
gioielliere andrà sicuramente in carcere.
Costituendosi spontaneamente, avrà la
possibilità di scegliere in quale struttura presentarsi e, di conseguenza,
quale Tribunale di Sorveglianza seguirà il suo percorso da detenuto (un po'
come fece l’ex amministratore di FS Mauro Moretti, che decise di presentarsi al
carcere di Orvieto).
Molti
in questo periodo stanno parlando della grazia. Bisogna precisare che la grazia
prevede un percorso burocratico molto lungo e complesso, e l'ultima parola
spetta unicamente al Presidente della Repubblica.
Chi sta ventilando questa strada lo sta
facendo più che altro per motivi politici e ideologici.
Tanto
è vero che in un incontro con il ministro della Giustizia Nordio, il Presidente
Mattarella ha ricordato che “la grazia spetta solo al Presidente della
Repubblica”, citando al ministro durante il colloquio le parole di Luigi
Einaudi:
“È
dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie
ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore
immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli
attribuisce”.
La
strada più concreta e probabile per Roggero è un'altra: dopo aver trascorso un
primo periodo in cella (circa 4-8 mesi) per le valutazioni dei medici e degli
educatori, potrebbero essergli concessi i domiciliari a casa o in una struttura
di cura.
La
legge italiana (l'articolo 47-ter sull’ordinamento penitenziario), infatti,
permette a tutti i detenuti che hanno più di 70 anni di scontare la condanna a
domicilio.
Infine, potrebbero esserci ulteriori sconti di
pena, previsti tra i benefici di legge, come la “liberazione anticipata”, che
toglie tre mesi di reclusione per ogni anno di pena scontata comportandosi
bene.
Il
Venezuela oggi ci mette davanti
a un
dilemma scomodo:
da che
parte stare?
Ilfattoquotidiano.it
– Diego Batti stessa – (11 dicembre 2025) – Redazione – ci dice:
Al
netto delle nostre analisi da esperti della domenica, dovremmo cominciare da
una domanda semplice: cosa dicono i venezuelani e le venezuelane?
Il
Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo: da che parte stare?
Il
Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo, uno di quelli in cui
nessuno vorrebbe trovarsi.
Da una
parte c’è un regime criminale, denunciato da anni per violazioni sistematiche
dei diritti umani, con carceri piene di prigionieri politici, dissidenti e
perfino ostaggi internazionali, come il nostro connazionale Alberto Trentini.
Un
potere autoritario che non riconosce il risultato delle elezioni quando le
perde, come abbiamo visto nel 2024, e che ha provocato il più grande esodo
migratorio della storia recente dell’America Latina.
Una
cupola senza scrupoli, guidata da Nicolás Maduro, ha di fatto sequestrato un
Paese ricchissimo di risorse, ma soprattutto ha sequestrato un popolo che, per
la propria storia e la propria cultura, non si sarebbe mai immaginato in
esilio.
Oggi
milioni di venezuelani vivono lontani da casa, spesso in condizioni precarie,
spesso con un passaporto scaduto e un futuro sospeso.
Dall’altra
parte, a fare da contraltare, c’è una potenza imperialista guidata da un
presidente lunatico e vendicativo, che ha appoggiato senza esitazione il
massacro del popolo palestinese, armando la mano di Benjamin Netanyahu.
Un
Trump misogino, egolatra, che usa i dazi come arma politica, che calpesta il
diritto internazionale e si arroga il potere di decidere chi debba vivere o
morire nel Mar dei Caraibi in nome della “lotta alla droga”.
In
mezzo, come se non bastasse, ecco il Premio Nobel per la Pace a María Corina
Machado (arrivata rocambolescamente ad Oslo) che, insieme a quello a Obama, è
uno dei più divisivi degli ultimi decenni:
per
molti venezuelani è un simbolo di resistenza contro Maduro, per altri
l’ennesima espressione di un’opposizione liberale, bianca, di élite,
perfettamente compatibile con le agende di Washington.
E
allora, da che parte stare?
Dobbiamo
davvero augurarci una invasione in stile” boots on the ground” – improbabile,
ma non impensabile – degli Stati Uniti per rovesciare una dittatura
sanguinaria?
Oppure
dobbiamo schierarci per riflesso automatico con chi si proclama
anti-imperialista davanti alle telecamere e grida “gringo go home”, anche
quando nei fatti ha trasformato il proprio Paese in una prigione a cielo
aperto?
(Elicotteri
militari e fucili spianati: così i soldati Usa hanno sequestrato la petroliera
al largo del Venezuela.)
Il
sangue versato per le ingerenze Usa in America Latina e nei Caraibi non è acqua
passata:
è memoria viva, è il ricordo dei golpe, dei
desaparecidos, delle torture, delle riforme strutturali imposte col ricatto del
debito.
È la cicatrice delle dittature che ancora oggi
segna i corpi e le biografie di milioni di persone.
Ma se
ci fermiamo qui, restiamo prigionieri di un antimperialismo di riflesso che
spesso assolve, o minimizza, i crimini dei regimi che si dichiarano “nemici
degli Stati Uniti”.
C’è
poi una dimensione che fatichiamo ad ammettere: il nostro privilegio.
Da
Milano, Roma, Madrid o Parigi è facile romanticizzare le rivoluzioni altrui.
Lo abbiamo fatto con Cuba, lo abbiamo fatto
con il Nicaragua: bandiere, poster, slogan, magliette.
Ma chi
vive l’esilio, chi fa la fila per un permesso di soggiorno, chi cerca lavoro
con un documento scaduto, chi porta addosso le conseguenze psichiche e fisiche
della repressione raramente ha il lusso di perdersi nelle nostre categorie
ideologiche.
A
Madrid, le esiliate e gli esiliati dal Nicaragua – fra cui figure come “Gioconda
Belli” – raccontano cosa significhi vivere sotto Ortega e Murillo:
criticare
la dittatura non li trasforma automaticamente in fan di Trump. Allo stesso
modo, criticare Maduro non significa consegnarsi mani e piedi al progetto
imperiale statunitense.
La
realtà, ancora una volta, è più complessa delle nostre tifoserie geopolitiche.
Lo
stesso vale per il Venezuela.
Al
netto delle nostre analisi da esperti della domenica, dovremmo cominciare da
una domanda semplice:
cosa
dicono i venezuelani e le venezuelane?
Se oggi fermassimo per strada, a Roma, Lima,
Bogotá o Buenos Aires, una persona venezuelana in esilio e le chiedessimo cosa
pensa di quello che sta succedendo, la risposta più probabile sarebbe che gli
Stati Uniti ci stanno mettendo troppo ad intervenire.
Possiamo
non condividere, possiamo discutere, possiamo ricordare tutte le volte in cui
l’intervento “salvifico” di Washington si è trasformato in tragedia.
Ma non
possiamo continuare a parlare sopra le voci di chi ha perso casa, lavoro,
cittadinanza, futuro.
Questo
post non offre soluzioni nette e definitive.
Vuole
essere, più modestamente, una riflessione aperta.
Un
invito a disinnescare il riflesso condizionato che ci porta a scegliere sempre
e comunque “il nemico del mio nemico”, anche quando è disposto a sacrificare il
proprio popolo sull’altare del potere.
Un invito a mettere al centro le persone in
fuga, i loro racconti, le loro ferite, prima dei nostri schemi ideologici.
Perché
se c’è una cosa che il Venezuela ci sta insegnando è che si può essere, allo
stesso tempo, contro Maduro e contro Trump; contro la tortura e contro le
invasioni; contro i narco-generali e contro i droni teleguidati dal Nord.
Forse,
oggi più che mai, la vera scelta non è tra “regime sanguinario” e “impero”, ma
tra la nostra comodità di spettatori e la responsabilità di ascoltare chi, da
anni, non ha più il privilegio di voltarsi dall’altra parte.
“Rivoluzione
dei Garofani unica al mondo: noi militari riportammo la democrazia, senza
violenza”: parla Vasco LORENZO, uno dei leader del golpe che liberò il
Portogallo.
“25
aprile? Che magnifica coincidenza.”
Ilfattoquotidiano.it
- Stefano Boldrini – (25 aprile 2024) – Redazione – ci dice:
25
APRILE 1974-25 APRILE 2024.
Ilfattoquotidiano.it ha intervistato uno dei
Capitani che organizzarono il rovesciamento del salazarismo fascista del 25
aprile 1974.
"Ci
vollero 8 mesi di lavoro.
Nel
programma politico il primo punto era la fine delle guerre.
Cosa
resta?
L'impulso
di libertà in una fase storica in cui in Europa circola il fantasma di nuove
dittature."
“Rivoluzione
dei Garofani unica al mondo: noi militari riportammo la democrazia, senza
violenza”: parla Vasco LORENZO, uno dei leader del golpe che liberò il
Portogallo.
“25
aprile? Che magnifica coincidenza”
Una
voce della storia.
Vasco
Lorenzo è uno dei Capitani che ispirarono la Rivoluzione dei Garofani del 25
aprile 1974, in cui fu abbattuto il salazarismo e il Portogallo ritrovò la
libertà dopo 48 anni di dittatura.
LORENZO è l’unico sopravvissuto dei leader di
quella rivolta:
Otello Saraiva de Carvalho è scomparso nel
2021, Ernesto Melo Antunes nel 1999, Vitor Alves nel 2011.
“Vede
quegli oggetti con la bandiera italiana?
Sono
un regalo ricevuto come simbolo del vostro 25 aprile”.
LORENZO
ha 81 anni ed è stato uno dei fondatori della Associata 25 de Abril di cui,
chiusa la carriera militare come colonnello, è il presidente. La sua stanza, al
secondo piano, si affaccia in una Lisbona illuminata dal sole.
Il 25 aprile 1974, Vasco LORENZO era recluso
nelle Azzorre, a Sao Miguel, dove era stato confinato dopo l’arresto avvenuto
45 giorni prima per la sua attività di coordinamento dei militari in rivolta.
Possiamo
immaginare il suo rammarico.
Non
essere quel giorno a Lisbona è la maggior frustrazione della mia vita.
Raggiunsi
la capitale solo alle 2 del mattino del 29 aprile. Anche nelle Azzorre la
rivoluzione era stata pacifica, ma ci volle del tempo per organizzare il
rientro.
Il 25
aprile portoghese è uno dei rarissimi casi in cui i militari hanno guidato una
rivoluzione illuminata.
Noi
militari di ultima generazione, provenienti dalla media borghesia, avevamo
capito l’assurdità delle guerre coloniali.
Avevamo
visto sul campo, in Africa, le atrocità del conflitto.
Una
generazione di portoghesi era stata mandata al massacro.
L’Africa
si stava giustamente decolonizzando e l’unico paese che non voleva rinunciare
ai possedimenti d’oltremare era il Portogallo.
Il
salazarismo aveva portato il paese all’isolamento internazionale. Avevamo anche
ben chiara la situazione socio-economica del nostro paese.
Il
Portogallo era prigioniero dell’oscurantismo, con un alto indice di povertà e
di analfabetismo.
Come
si arrivò al 25 aprile?
Il
punto di partenza fu il confronto sulle guerre coloniali.
Le
guerre non sono le soluzioni dei problemi:
per
risolvere le questioni servono la politica e una democrazia in grado di
assumere decisioni importanti.
La
preparazione del 25 aprile richiese otto mesi di lavoro.
Elaborammo
un programma politico, in cui il punto di partenza fu la fine delle guerre, ma
pensammo anche al dopo, ai primi passi della nuova repubblica.
Il nostro 25 aprile è stato un caso unico
nella storia:
i militari che abbattono la dittatura per
ripristinare la democrazia.
In Cile, nel settembre 1973, il golpe del
generale Pinochet aveva rimosso il governo di Salvador Allende, mentre in
Spagna i militari sostenevano il franchismo e in Grecia c’era il regime dei
colonnelli.
Il 25
aprile portoghese fu una rivoluzione non violenta: quattro morti e cinque
feriti, bilancio della breve sparatoria provocata dalla Piade, la polizia di
sicurezza salazarista.
Avevamo
organizzato il movimento rivoluzionario con estrema cura, aprendo le porte agli
altri militari. Il consenso al progetto dei Capitani aumentò di giorno in
giorno in quei mesi.
Anche
chi all’inizio cercò di resistere, passò subito dalla nostra parte. Tutto
questo consentì di condurre un’operazione senza incidenti, tranne il
deprecabile episodio che portò alla morte di quattro persone.
Il suo
ruolo?
Ero il
responsabile operativo.
La
maggior difficoltà dopo il 25 aprile?
Il
pericolo maggiore fu il rischio di un controgolpe.
Avevamo elaborato un programma di
decolonizzazione rapida e di ritorno alla democrazia, ma l’undici marzo 1975 ci
fu un tentativo, guidato dal generale Spinola, di cancellare il 25 aprile.
Riuscimmo a superare la crisi senza
spargimenti di sangue.
Il
ruolo dei politici nel 25 aprile?
Il 25
aprile è stato un progetto condotto dal movimento dei Capitani e delle forze
armate.
I politici sono entrati sulla scena dopo e il
partito socialista, guidato da Mario Soares, è stato il vincitore del 25
aprile, ma la rivoluzione fu organizzata e realizzata dai militari.
Perché
la canzone Grandola, Vila Morena per dare il segnale del via alla rivoluzione?
Avevamo
deciso di trasmettere via radio due canzoni per dare il via alle operazioni.
La
prima, E deposi do Adesso, fu diffusa il 24 aprile, poco prima della
mezzanotte. L
a
seconda, Grandola, Vila Morena, nei primi minuti del 25, fu il semaforo verde
definitivo.
Andò
in onda su Radio Rinascenza.
Grandola,
Vila Morena era stata proibita dal regime. Quella canzone popolare, con un
ritmo quasi militare, era perfetta per dare il via alla rivoluzione.
I
garofani sui fucili sono un’immagine entrata nella storia.
Un
gesto spontaneo, nato per caso.
Un
militare chiese a una donna, Celeste Caeiro, lavoratrice in un ristorante, una
sigaretta.
Celeste non fumava, ma disse “posso darti
l’unica cosa che possiedo”. Aveva in mano i garofani che avrebbero dovuto
essere utilizzati per celebrare una festa in un ristorante, annullata perché
era in corso la rivoluzione.
Porse
un garofano al soldato e poi distribuì gli altri ai militari che incontrò.
Come
fu l’impatto con Lisbona all’alba del 29 aprile, al rientro dal confino delle
Azzorre?
C’era
un’atmosfera di allegria, ma soprattutto una bellissima aria di libertà. Una
sensazione meravigliosa.
Perché
fu scelta la data del 25 aprile?
Volevamo
compiere la rivoluzione anticipando di qualche giorno il primo maggio.
L’opzione
fu un giorno tra martedì 23 e giovedì 25 aprile. Scegliemmo il 25 e fu una
magnifica coincidenza con il 25 aprile italiano, un’altra festa di libertà.
Il
quotidiano Pubblico ha pubblicato il 18 aprile l’esito di un sondaggio
controverso:
l’87% dei portoghesi considera la democrazia
“la forma politica preferibile a qualsiasi altro regime politico”, ma il 47%
sosterrebbe “un leader forte, senza elezioni”.
S’ingannano,
ma è vero che a volte l’insicurezza si sovrappone alla libertà.
Il Sabbatianismo fa ancora parte della cultura
di questo paese.
Il Sabbatianismo,
legato alla morte del re Sebastiano I° nella battaglia di Alcazarquivir nel
1578, è quel sentimento che auspica il ritorno di re Sebastiano e degli
splendori del passato.
Quando
le cose non si funzionano, si pensa all’uomo della provvidenza, ma penso che
questa non sia una questione solo portoghese.
Io
valuto però in positivo l’ottantasette per cento dei nostri cittadini che
difendono la democrazia.
Oggi
il malcontento in Portogallo è cavalcato da un movimento populista di estrema
destra come Cheta.
Anche
qui, di fronte ai numeri delle persone che hanno votato Cheta, guardo in
positivo ai sei milioni di portoghesi che hanno espresso altre preferenze.
La
cosa più importante è che la maggioranza continui a credere nei valori della
libertà e della democrazia.
I politici devono rispondere ai bisogni della
gente comportandosi in modo responsabile, penso per esempio alla difesa del
servizio sanitario nazionale.
La distruzione insensata del settore pubblico
a favore del privato crea situazioni che spaccano un paese.
La
libertà è una cosa seria, altrimenti diventa libertinaggio.
Che
cosa è il 25 aprile portoghese 50 anni dopo?
È un
importante impulso di libertà in una fase storica in cui in Europa circola il
fantasma di nuove dittature.
La
giustizia sociale e la democrazia sono valori cardine della nostra civiltà.
Abbiamo
avuto alti e bassi in questo mezzo secolo, ma valori profondi come giustizia
sociale e libertà sono oggi un patrimonio della società portoghese.
Buonismo
e cattivismo (a ridosso degli scrutini).
Insegnareonline.com
– (03 -06 – 2026) - Lorella Camporesi – Cittadinanza – Redazione – ci dice:
Qualche
giorno fa il “Ministro dell’Istruzione e del Merito”, in un’intervista,
sosteneva che i docenti aggrediti dagli studenti dovessero assolutamente
denunciare e che questo non fosse “cattivismo”.
In un
tempo in cui il peso delle parole appare stranamente variabile, per cui in
qualche caso ci sembrano pesantissime - specie quando sono dirette a noi o ai
nostri figli - e in altri leggerissime - quando siamo noi o in nostri figli a
pronunciarle - può essere necessario recuperare una forma di igiene
linguistica.
"Igiene",
come è noto, è un termine che deriva dal greco: deriva dall’aggettivo femminile
hygieinḗ il quale sottintende téchnē,
ovvero "arte".
La dea
di tale arte è Igea, signora della pulizia e della salute.
Per
cominciare ad applicare una salutare forma di pulizia alle parole che circolano
a scuola e intorno ad essa, possiamo partire da questi due brutti vocaboli che
sono entrati da un po’ nel linguaggio dapprima politico, ma ora anche
scolastico: "buonismo" e "cattivismo".
Il
primo, che ha fatto capolino nel dibattito pubblico negli anni Novanta,
descriverebbe l'atteggiamento di chi ostenta una benevolenza, una tolleranza e
una bontà superiori alla norma, ed è utilizzato con una sfumatura dispregiativa
per indicare una falsa apertura che cela o ipocrisia o inconcludente debolezza;
il
secondo lo ha seguito a ruota, per rappresentare la posizione contraria e
opposta.
Dobbiamo
onestamente riconoscere che, linguisticamente parlando, si tratta di due
termini veramente cacofonici, ma una riflessione più interessante si può fare
dal punto di vista semantico:
forse chi le usa con leggerezza non ci fa caso, ma si
tratta di parole che attengono alla sfera morale, poiché è in ambito etico e
morale che possiamo definire qualcuno o qualcosa "buono" o
"cattivo".
Quindi
“buonismo” connoterebbe un ripetuto, teorizzato e consolidato atteggiamento
morale di colui/colei che si pone davanti alle situazioni con un atteggiamento
di tolleranza e bontà superiore alla norma.
En
passant, considerato che i secoli passati spesso hanno disegnato in questo modo
le figure dei santi e degli eroi (dall’invito a “porgere l’altra guancia” fino
a Massimiliano Kolbe, a Teresa di Calcutta e così via) appare quanto meno
curioso che tale concetto possa venire utilizzato in senso tanto spregiativo.
Ma la
questione semantica ci pone un altro serio problema, per così dire
epistemologico:
se il termine viene utilizzato a scuola, per
definire le scelte pedagogiche di qualche docente (che, ad esempio, decida di
non mettere una nota o di non aderire alla decisione di sospendere uno
studente), si sconfina in un ambito che non attiene alla morale, bensì alla
teoria e pratica professionale.
Quando
un docente prende decisioni che riguardano l’educazione e l’istruzione degli
studenti, può e deve prenderle secondo il criterio professionale della validità
e dell’efficacia:
non si
tratta di essere troppo/poco buoni, bensì di essere capaci di scegliere le
strategie didattiche, relazionali e comunicative più efficaci al raggiungimento
dell’obiettivo, che sono l’apprendimento e la crescita umana dello studente.
La
questione quindi si colloca su un piano diverso, che è quello della competenza
e della professionalità del docente, della sua capacità di valutare le azioni
da compiere e le loro conseguenze, finalizzandole al proprio compito di
educatore.
Parlare
di "buonismo" o "cattivismo" in relazione alle scelte dei
docenti, di conseguenza, appare del tutto fuori luogo perché sposta il discorso
sul piano sbagliato e trasforma le doverose competenze professionali, che sono
uno strumento complesso di lavoro, che va acquisito, curato e coltivato nel
corso di tutta la propria carriera, in un semplice atteggiamento personale di
carattere morale.
Vale a
dire: il docente non è un professionista, è soltanto un buon (o cattivo) uomo
(o donna).
Per
cogliere meglio il senso di questo spostamento semantico, proviamo ad
applicarlo ad un altro ambito professionale:
un
medico che, avendo fatto una diagnosi, prescrive al paziente una cura, potrebbe
mai essere definito “buonista” o “cattivista” in base alla cura prescritta (le
pastiglie sono "buone" e le iniezioni "cattive", forse)?
Qual è l’intento del medico, se non quello di guarire il paziente?
Un
docente che, di fronte ad un comportamento scorretto di uno studente, decide la
modalità di intervento che gli sembra, in base alle proprie competenze
professionali, la più efficace, non è forse nella stessa posizione del medico
di cui sopra?
Allora
cominciamo a liberarci di termini che troppo spesso ho sentito aleggiare negli
scrutini: poiché il voto non è un giudizio morale sullo studente, ma una
valutazione sul percorso (di cui, sia detto per inciso, i docenti sono
corresponsabili), lasciamo a politici e ai giornalisti i brutti neologismi e
torniamo a concentrarci sulla professionalità del nostro lavoro.
E
tanti saluti da Igea Marina, ridente località in provincia di Rimini.
Omicidio
del capotreno, il buonismo
di
sinistra oggi presenta un conto salato.
Iltempo.it
- Roberto Arditti – (07 gennaio 2026) – Redazione – ci dice:
Ci
sono stagioni politiche che non producono semplici errori.
Producono
morti.
L’Italia di oggi è il frutto avvelenato di
decenni di incuria irresponsabile, di retorica pro-immigrazione elevata a dogma
morale, di una narrazione che ha dipinto l’accoglienza indiscriminata come una
virtù assoluta e la sicurezza come una colpa.
Un trionfo culturale e politico del buonismo
di sinistra che oggi presenta il conto, salatissimo.
Decenni
di norme sbagliate, di pratiche amministrative inconcludenti, di decisioni
giudiziarie che hanno sistematicamente spostato l’asse dalla tutela delle
vittime alla “comprensione” verso i carnefici.
Decenni
di delegittimazione delle forze di polizia, costrette a agire sapendo che il
pericolo non arriva solo dalla strada, ma anche dal sistema pronto a colpire
loro al primo errore e a giustificare i “cattivi” per principio.
È
l’Italia che adora Caino e diffida di Abele.
Anzi,
diciamola tutta, è quell’Italia che proprio lo detesta Abele.
A dimostrare che le cose stanno proprio così,
drammaticamente così, bastano due casi di cronaca di questi giorni.
Il
primo è Milano. Il presunto assassino della giovane Aurora Livori si chiama
Emilio Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano di 57 anni. Non un’ombra,
non un invisibile.
Un
uomo già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per rapina e violenza
sessuale, con una storia giudiziaria che attraversa gli ultimi anni come una
linea rossa di allarmi ignorati.
Irregolare
sul territorio italiano dal 2019, Valdez Velazco era stato espulso una prima
volta, poi rientrato illegalmente.
Nel
2024 un secondo decreto di espulsione viene disposto per pericolosità sociale.
Ma
resta in Italia. Perché?
Documenti
scaduti, mancanza di posti nei Cpr, cavilli, rinvii.
Il risultato è che un soggetto giudicato
pericoloso dallo Stato ha continuato a circolare libero.
Fino
all’epilogo tragico.
È capitato alla povera Aurora, come in una
roulette russa.
Ma era
certo che sarebbe finita così.
Il
secondo caso è Bologna.
Qui il
presunto assassino del controllore ferroviario Alessandro Ambrosio è Jelenic
Marin, 36 anni, cittadino croato, senza fissa dimora. Anche in questo caso non
siamo davanti all’imprevedibile.
Marin
è descritto come già noto negli ambienti ferroviari, segnalato per aggressioni,
comportamenti violenti, porto di coltelli, presenza abituale nelle stazioni.
Un
profilo che chiunque lavora sul territorio riconosce immediatamente come a
rischio.
Nessun provvedimento risolutivo, nessuna reale
neutralizzazione del pericolo.
Finché
un incrocio banale diventa una condanna a morte.
Ecco
il punto che la retorica buonista rifiuta di affrontare: si sapeva.
Si sapeva che questi soggetti erano
pericolosi.
Si
sapeva che erano recidivi. Si sapeva che erano fuori controllo.
Eppure sono stati lasciati liberi, tollerati,
gestiti con l’idea che «non si può fare altrimenti».
Questa
non è integrazione. È resa.
Ed è una resa che si consuma sempre sulla pelle degli
stessi: donne, lavoratori, servitori dello Stato.
Finché
l’Italia non avrà il coraggio di dire che la sicurezza viene prima della
narrazione ideologica, continueremo a piangere morti annunciati. E a chiamarli,
ipocritamente, fatalità.
Questa
crisi non è casuale.
È il prodotto di politiche di sinistra che
hanno aperto le porte senza controlli, promuovendo un’immigrazione di massa
senza veri piani di integrazione.
Organizzazioni
non governative, spesso sostenute da fondi pubblici e ideologie progressiste,
hanno facilitato arrivi irregolari, mentre i partiti di sinistra hanno bloccato
ogni tentativo di riforma per rendere le espulsioni più veloci e efficaci.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti:
città
sempre più insicure, cittadini terrorizzati dalla criminalità, e tragedie come
queste che potevano essere evitate con un po’ di buon senso.
Non
possiamo più tollerare questo scempio.
Dobbiamo esigere un cambio radicale e
immediato: rafforzare le frontiere con controlli rigorosi, aumentare il numero
dei Cpr e migliorarne la gestione, riformare il sistema giudiziario per dare
priorità assoluta alla sicurezza pubblica.
Capotreno ucciso a Bologna: presunto omicida
un 36enne croato.
E
ancora: vogliamo dirlo che ci servono almeno 25.000 nuovi posti nelle carceri,
sfatando uno tabù intoccabile sin qui?
Meloni,
Piantedosi, Nordio.
Sappiamo
che avete dedicato molto lavoro a questi temi.
Ma sappiamo anche che la situazione è lontana
anni luce dall’essere a posto.
Il
tempo del buonismo irresponsabile è finito; è l’ora della responsabilità e
della fermezza.
Mario
Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan.
Quotidiano.net
– Agnese Pini – (19 luglio 2026) – Redazione – ci dice:
La domanda
che avvelena il confronto è se il gioielliere sia un eroe o un assassino. Ma la
sentenza esclude entrambe le cose e ridà allo Stato il monopolio della forza.
Mario
Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate.
Per
approfondire:
Articolo:
Mario
Roggero, le parti civili: “Nessun risarcimento, pronti a pignorare”. Il
procuratore generale: “Per il parere sulla grazia importante il pentimento”
Articolo:
Mario
Roggero in carcere a Bollate, la visita di Matteo Salvini: “Lavoreremo perché
resti il meno possibile qui”
Articolo:
Il giudice
Maresca: “La legge è rispettata, a mancare è il lato umano. Al gioielliere
Roggero una pena da killer professionista”
Articolo:
Caso Roggero, Celli (Anm): “No al Far West. Roggero ha già avuto le attenuanti.”
Mario Roggero
tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan.
E dunque
Mario Roggero è un eroe, o è un assassino?
È questa la domanda, tanto paradossale quanto
rivelatrice, che da giorni infiamma i social e avvelena il confronto politico.
Da una
parte il commerciante trasformato nel simbolo del cittadino coraggioso, che si
ribella a un sopruso facendo da solo ciò che lo Stato non sa fare per lui;
dall’altra l’uomo rabbioso, dall’arma facile,
che si trasforma alla fine in un killer.
Sono
entrambe immagini inadatte a spiegare ciò che è realmente accaduto.
La condanna definitiva a quattordici anni e
nove mesi pronunciata dalla Cassazione non dice né l’una né l’altra cosa.
Dice
qualcosa di molto più circoscritto e, proprio per questo, molto più importante:
individua
il momento esatto in cui la legittima difesa termina e ricomincia il monopolio
della forza che appartiene allo Stato.
Le
sentenze non hanno mai negato il diritto di reagire del gioielliere aggredito.
Le
sentenze non hanno mai negato che Roggero avesse il diritto di reagire alla
rapina nella sua gioielleria.
Hanno
accertato, piuttosto, che quando esplose gli ultimi colpi i due rapinatori –
armati di una pistola giocattolo e di un coltello – stavano già fuggendo nel
parcheggio e che, per usare le parole dei giudici, l’azione aggressiva era
ormai «totalmente conclusa».
Tutto
il resto – le invettive, gli slogan, i sit-in, le dichiarazioni dei partiti –
si è sovrapposto a questo dato elementare senza riuscire a scalfirlo.
Legittima
difesa, come funziona la legge nei Paesi europei e cosa dice la ‘Castle
Doctrine’ americana sulla forza letale.
Il
processo Roggero non è un processo alla legittima difesa: è un processo sul suo
limite.
Quel
limite è antico quanto l’idea stessa di diritto.
Il
Digesto lo riassume nella celebre formula “via vi repellere licet: è lecito
respingere la forza con la forza.
Ma già
i giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata soltanto finché
perdura l’offesa.
Cicerone, nella Pro Milone, poteva evocare
quella legge «non scritta, ma nata con noi» che autorizza ciascuno a salvarsi;
presupponeva però un’aggressione ancora in atto, non un nemico che si
allontana.
Resta
la pietà. Ma pietà e rabbia non possono diventare il criterio per misurare la
responsabilità.
Per
questa ragione il confine tracciato dai giudici italiani non ha nulla di
eccentrico.
Tutti
gli ordinamenti liberali consentono forme più o meno ampie di autotutela, ma
nessuno riconosce un diritto alla rappresaglia.
Cambiano le formule - la reasonable force del
diritto inglese, la castle doctrine americana - e cambiano gli equilibri tra
libertà individuale e sicurezza pubblica; non cambia il principio secondo cui
la liceità della difesa dipende dall’attualità del pericolo.
Anche
la giurisprudenza italiana, al di là della polemica politica, si è mossa con
notevole coerenza.
Nel
2015, a Ponte di Nanto, nel Vicentino, il benzinaio Graziano Stacchio
intervenne mentre era ancora in corso l’assalto a una gioielleria e uccise uno
dei rapinatori: non fu neppure rinviato a giudizio.
Tre anni dopo, ad Arezzo, il gommista Fredy
Pacini sparò al ladro introdottosi di notte nella sua officina, dove ormai
dormiva per timore delle continue intrusioni: il procedimento fu archiviato.
Di
segno opposto fu invece la vicenda di Angelo Peveri, imprenditore piacentino
che nel 2011 sparò a un ladro di gasolio ormai immobilizzato e inoffensivo.
La
Cassazione escluse la legittima difesa perché quella reazione non mirava più a
neutralizzare un pericolo, ma a infliggere una punizione. Roggero si colloca dentro questa
linea interpretativa; non rappresenta una svolta, ma la sua applicazione più
recente.
Il
ministro delle infrastrutture Matteo Salvini con i giovani della Lega dopo la
visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate.
La
discussione pubblica continua invece a oscillare fra due caricature, entrambe
rassicuranti.
Roggero
diventa, a seconda delle convenienze, il simbolo dell’Italia che non si arrende
ai delinquenti oppure l’emblema di una giustizia privata che minaccia la
convivenza civile.
Il diritto, per sua natura, diffida dei
simboli.
Giudica fatti, non bandiere.
Beccaria
lo aveva compreso con lucidità:
quando
le decisioni si lasciano trascinare dal sentimento collettivo, la pena smette
di essere giustizia e rischia di trasformarsi in vendetta.
La grazia è un istituto costituzionale
legittimo, e il Quirinale valuterà se ricorrano i presupposti per concederla.
Farne
oggi uno strumento di mobilitazione politica significa però spostare la
discussione dal terreno del diritto a quello dell’emozione.
Approfondisci:
“Ora
il gioielliere è un brand politico-mediatico: così ha costruito l’immagine
dell’uomo indifeso”
Già i
giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata finché dura l’offesa.
Resta
la pietà, che nessuna sentenza può cancellare, per un uomo di settantadue anni
entrato in carcere.
Ma il diritto esiste proprio per impedire che
la pietà così come la rabbia diventino il criterio con cui si misura la
responsabilità.
Il
confine tra difesa e vendetta è, inevitabilmente, sottile e fragile.
Ma
resta uno dei confini sui quali si regge lo Stato di diritto. Se lo si
cancella, non si rafforza la libertà dei cittadini, si finisce per affidare
alla forza ciò che la civiltà giuridica ha affidato, da secoli, alla legge.
Caso
Roggero, condanna definitiva:
la
politica non ha colmato
il
vuoto di legge.
Ilquotidianodellazio.it
– (20 -07 – 2026) – Redazione – Roberto Spaziani – ci dice:
Roggero
condannato a 14 anni e 9 mesi. Tre anni dopo l’articolo di Roberto Spaziani,
resta aperto il nodo della legittima difesa.
Redazione.
Caso
Roggero, condanna definitiva: la politica non ha colmato il vuoto di legge.
La
condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi inflitta a Mario Roggero riporta al
centro del dibattito una domanda sollevata già nel 2023 su Il Quotidiano del
Lazio:
fino a dove può spingersi un cittadino aggredito per difendere sé stesso, la
propria famiglia e il proprio lavoro?
La Cassazione ha confermato la pena per il
gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di avere ucciso due rapinatori e
ferito un terzo dopo l’assalto del 28 aprile 2021.
A
distanza di cinque anni dai fatti, il confronto politico sulle regole resta
sostanzialmente fermo.
La
condanna di Mario Roggero riapre il nodo della legittima difesa
La
vicenda giudiziaria ha seguito un percorso preciso. Roggero era stato
condannato in primo grado a 17 anni. In appello la pena era scesa a 14 anni e 9
mesi, poi confermati in via definitiva dalla prima sezione penale della
Cassazione il 15 luglio 2026.
Per i
giudici, nel momento in cui Roggero sparò, la rapina si era ormai conclusa e
gli aggressori si stavano allontanando.
Mancava
quindi il requisito del “pericolo attuale” richiesto per riconoscere la
legittima difesa.
La
reazione armata avvenuta all’esterno della gioielleria e durante la fuga dei
rapinatori è stata valutata come distinta dall’aggressione subita poco prima
nel negozio.
La
sentenza applica le norme vigenti e non può essere ridotta a uno scontro
emotivo fra magistratura e cittadini.
Il caso, però, pone un problema politico che
la decisione giudiziaria non aveva il compito di risolvere:
capire
se la legge attuale riesca a considerare pienamente la condizione psicologica
di chi, dopo una rapina violenta, agisce ancora sotto l’effetto della paura,
della concitazione e del timore che gli aggressori possano tornare.
L’articolo
di Roberto Spaziani aveva anticipato il dibattito.
Nel
dicembre 2023 Roberto Spaziani firmò sul Quotidiano del Lazio un articolo dal
titolo diretto:
“17 anni al gioielliere aggredito, ma lo Stato
come difende il cittadino?”.
Il testo non si limitava a contestare la severità
della pena.
Individuava tre questioni precise:
i
confini temporali della legittima difesa, il risarcimento riconosciuto ai
familiari dei rapinatori e l’assenza di una risposta politica capace di
trasformare il disagio pubblico in una proposta normativa.
Quella
riflessione arrivava due anni dopo il saggio “Le pene per i delitti”,
pubblicato nel 2021 da Alessandro, Lorenzo e Roberto Spaziani.
Già
allora gli autori affrontavano il rapporto fra sicurezza, responsabilità
penale, tutela delle vittime e proporzione della pena, avanzando suggerimenti
destinati a rimanere attuali.
Rileggere
oggi l’articolo del 2023 produce un effetto preciso:
sembra scritto dopo la pronuncia della
Cassazione.
Il
passaggio sul “vuoto legislativo” torna a interrogare il Parlamento proprio
perché, nel corso di questi anni, il caso Roggero è stato richiamato molte
volte nel dibattito pubblico senza generare una revisione organica delle norme.
I
risarcimenti e il patrimonio del gioielliere.
Uno
dei temi che ha provocato le reazioni più forti riguarda le conseguenze
economiche della sentenza.
Nel
procedimento sono state stabilite provvisionali per complessivi 780 mila euro a
favore delle parti civili.
Roggero aveva già versato 300 mila euro
durante l’udienza preliminare, mentre sui suoi beni sono state avviate
procedure di pignoramento e vendita.
Il
risarcimento non rappresenta un riconoscimento giuridico della condotta dei
rapinatori.
Deriva
dalla responsabilità civile collegata ai reati per i quali Roggero è stato
condannato.
Questo passaggio tecnico, tuttavia, viene
percepito da molti cittadini come una seconda pena per chi aveva appena subito
un assalto nella propria attività.
Era
proprio questo il paradosso indicato da Spaziani nel 2023.
La
difficoltà consiste nel conciliare il diritto dei familiari delle persone
uccise con la posizione iniziale di chi, prima di diventare imputato, era stato
vittima di una rapina violenta.
La risposta non può essere lasciata alle sole
sentenze.
Servono
norme comprensibili, proporzionate e capaci di distinguere situazioni molto
diverse.
Vannacci
porta in piazza una questione sollevata tre anni prima.
Nel
2026 Roberto Vannacci ha trasformato il caso Roggero in una campagna politica,
presentandosi con la scritta “Siamo tutti Mario Roggero” e chiedendo di
ampliare la tutela per chi reagisce durante la fuga degli aggressori.
Il
generale aveva già manifestato il proprio sostegno al gioielliere nel dicembre
2023, dichiarando che le norme sulla difesa dovevano essere cambiate.
La
mobilitazione intercetta un sentimento diffuso e riprende molti degli
interrogativi formulati da Roberto Spaziani.
Parlare
di copia in senso stretto rischierebbe di spostare l’attenzione dal contenuto
alla polemica personale.
È però evidente che il terreno politico
occupato oggi da Vannacci era stato descritto con largo anticipo sulle pagine
del Quotidiano del Lazio.
La
differenza riguarda gli strumenti.
Spaziani
aveva affidato alla scrittura giornalistica e all’analisi giuridica una
richiesta di intervento.
Vannacci
utilizza slogan, manifestazioni e iniziative politiche.
Il
problema di fondo rimane lo stesso:
stabilire quale tutela debba ricevere chi
reagisce dopo avere vissuto una violenza improvvisa e ritiene di trovarsi
ancora in pericolo.
Le
proposte per cambiare le regole sulla difesa.
Il
dibattito potrebbe ripartire da tre questioni concrete. La prima riguarda una
presunzione più ampia di legittima difesa all’interno della casa o
dell’attività commerciale, considerando la rapidità degli eventi e
l’impossibilità per la vittima di misurare ogni reazione con lucidità.
La
seconda interessa i risarcimenti.
Un
divieto assoluto sarebbe difficile da conciliare con i principi generali della
responsabilità civile, ma il legislatore potrebbe prevedere criteri specifici
per i fatti avvenuti dopo una rapina, valutando il comportamento delle parti,
il trauma subito e l’origine dell’intera sequenza.
Il
terzo tema è la condizione psicologica della persona aggredita.
Paura, disorientamento, disturbo
post-traumatico e timore di ritorsioni dovrebbero ricevere un peso maggiore
nella ricostruzione della capacità di controllo.
Non
per giustificare qualsiasi reazione, ma per valutare il comportamento nella
situazione reale in cui è maturato, evitando di attribuire alla vittima una
lucidità incompatibile con quei momenti.
Tre
anni di discussioni senza una risposta del Parlamento.
Il
caso Roggero divide perché coinvolge diritti diversi: la protezione della vita,
il divieto di farsi giustizia da soli, la sicurezza di commercianti e famiglie,
la proporzione della pena e la responsabilità dello Stato. Ridurlo alla
contrapposizione fra favorevoli e contrari al gioielliere impedisce di
affrontare la parte più utile del problema.
La
Cassazione ha deciso sulla base delle leggi esistenti. Spetta alla politica
stabilire se quelle leggi siano ancora adeguate oppure richiedano correzioni.
Da questo punto di vista, l’allarme lanciato da Roberto Spaziani nel 2023 non
ha ricevuto una risposta concreta.
Sono
trascorsi tre anni da quell’articolo e cinque dalla pubblicazione del saggio
“Le pene per i delitti”.
Nel
frattempo Roggero è entrato in carcere, il suo patrimonio è stato raggiunto
dalle richieste risarcitorie e la discussione pubblica è tornata esattamente
alle domande iniziali.
Riprendere
quelle proposte non sarebbe un esercizio nostalgico.
Significherebbe riconoscere che il giornalismo
aveva individuato in anticipo una frattura destinata ad allargarsi.
Se il Parlamento continuerà a rinviare, il
prossimo caso produrrà le stesse reazioni, le stesse promesse e lo stesso senso
di abbandono.
Con
una differenza: nessuno potrà sostenere che il problema non fosse stato
segnalato per tempo.
(Roberto
Spaziani).
Politica
internazionale.
Musk rilancia
il caso a livello mondiale.
"Sentenza folle, toghe da condannare."
Ilgiornale.it
– (21 luglio 2026) - Stefano Zurlo – Redazione – ci dice:
L'intervento
dell'imprenditore su "X".
Salvini:
"Non sono stato io a chiamarlo."
Musk
rilancia il caso a livello mondiale. "Sentenza folle, toghe da
condannare."
Da
Grinzane Cavour agli Usa.
La
vicenda Roggero fa il giro del mondo e diventa un fatto planetario. Elon Musk,
l'uomo più ricco sul mappamondo scrive su “X” un post sfrontato che però la
dice lunga sul suo interesse per questa drammatica storia:
"È una follia. In questo caso - aggiunge
il “patron di Tesla” e “Space X” che non deve avere una grande conoscenza del
nostro sistema giuridico - sono il giudice e il pubblico ministero a meritare
questa condanna". Figurarsi.
Non è
la prima volta che Musk irrompe nella vita politica del nostro Paese, con
giudizi taglienti e misurando spesso una perfetta sintonia con il vicepremier
Matteo Salvini.
Nel 2024 aveva definito "assurdo" il
“processo Open Arms” al leader leghista e a proposito, dei giudici che avevano
attaccato con i loro provvedimenti i centri per i migranti creati in Albania ex
Stato altrettanto tranchant: "Se ne devono andare".
Musk è
un imprenditore geniale e ha conquistato posizioni importantissime nel campo
automobilistico e pure nella corsa allo spazio, ma lo spazio dell'industria non
gli basta.
Gioca anche da libero battitore, con i tratti
del provocatore, e per un certo periodo è stato un super consulente del
presidente Trump che gli aveva affidato il “Doge”, insomma lo aveva nominato
suo proconsole nella battaglia senza requie per fare dimagrire la pubblica
amministrazione e ridurre la spesa.
È
finita nel modo più classico, almeno conoscendo Trump:
all'inizio
della scorsa estate i due hanno rotto, il presidente lo ha cacciato e l'idillio
fra i numeri 1 è finito.
Del
resto, o l'uno o l'altro.
Musk
guarda con attenzione alle vicende italiane e non è andato per il sottile
nemmeno con l'”ong Sea Watch”, al centro di polemiche per i salvataggi in mare.
Anche
in quell'occasione le sue parole sono state inequivocabili: "È
un'organizzazione criminale".
(Fakir,
macché imprenditore. Il curriculum criminale del nuovo idolo della sinistra.)
(“I
soldati russi sopravvivono 20-30 minuti”: la rivelazione della Cia sulla guerra
dei droni.)
Ad
aprile 2025, il vulcanico Musk si collega con il congresso della Lega a
Firenze: attacca le politiche "suicide" dell'Europa
sull'immigrazione, ma auspica anche una “partnership USA- Ue” in controtendenza
rispetto alle intemerate del Presidente.
Di più
ancora, perché in quel video intervento davanti alla nomenklatura leghista
vagheggia una collaborazione virtuosa fra le due sponde dell'Atlantico, "a
dazi zero".
Tutto
l'opposto delle strategie della Casa Bianca.
Insomma, Musk è una potenza ma anche un libero
battitore e un incursore che certo non si cura del “politically corretto”.
A
gennaio dell'anno scorso, a Palazzo Chigi si materializza pure suo fratello “Kimbal”
che incontra il ministro della cultura Alessandro Giuli e brevemente la premier
Giorgia Meloni.
Ora
torna sulla storia del, gioielliere che a Grinzane Cavour, in provincia di
Cuneo, aveva ucciso due dei tre rapinatori entrati nella sua gioielleria.
"Io - afferma Salvini - non ho il numero di telefono di Musk, né posso, né
voglio sollecitare sue reazioni sui casi di cronaca italiana, però la
distinzione fra chi si difende e chi offende, fra chi è aggredito e chi
aggredisce, evidentemente arriva anche al di là dell'oceano".
Insomma,
Salvini e Musk remano nella stessa direzione, ma non tutto il Palazzo prende
bene l'ingresso a gamba tesa del miliardario di origine sudafricana.
"Musk - afferma “Debora Serracchiani”,
responsabile giustizia del Pd - finisca di intromettersi negli affari interni
del nostro Paese e d'Europa. Con Trump si preoccupi piuttosto di una guerra
disastrosa che non sanno finire e danneggia il mondo".
Ancora
più duro “Carlo Calenda”:
"Musk è un fascista che vuole eliminare
ogni limite a Internet e ai social e una persona profondamente malata e
sostanzialmente si deve fare i cazzi suoi".
Replica ruvida a un intervento scomposto.
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