Perché una persona arriva a farsi giustizia da sé.

 

Perché una persona arriva a farsi giustizia da sé.

 

 

 

 

Farsi giustizia da soli è reato: cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e come è punito.

Lexplain.it – (29 Marzo 2024) – Virginia Sacco – dottoressa in giurisprudenza – Redazione -ci dice:

 

Il legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), detto anche “ragion fattasi”, con lo scopo di poter tutelare l’instaurazione di un processo e, quindi, il ricorso all’attività giurisdizionale al fine di evitare tutte quelle condotte violente di autotutela che solo apparentemente sembrano legali.

 

Farsi arbitrariamente giustizia da sé, ovvero credendo di agire a tutela di un proprio diritto pur potendo ricorrere al giudice, è un reato.

 

Il legislatore, infatti, considera reato il fatto che il singolo cittadino scelga di non rivolgersi a un giudice per un preteso diritto, ma scegliendo di farsi giustizia da solo ricorrendo a comportamenti violenti e minacciosi.

La legge distingue questo tipo di comportamento a seconda del fatto che l’autore del reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso le persone (art. 393 c.p.).

Entrambi i reati sono procedibili a querela della persona offesa e la pena prevista è la multa fino a 516 euro, nel caso di violenza sulle cose, oppure con la reclusione in carcere fino a 1 anno, nel caso di violenza sulle persone.

Sommario.

1-Cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone.

2-Fonti normative: artt. 392 e 393 c.p.

2.1 -Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

2.2 - Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

3 -Elementi costitutivi del reato.

3.1- Il preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.

3.2- La violenza o la minaccia.

3.3- Il dolo.

4 -Il tentativo.

5- La procedibilità.

6-La pena.

7-L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato depenalizzato?

8 - La differenza con la legittima difesa.

9- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

 

1 - Cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone.

 

Cos’è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone

Il legislatore punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, detto anche ragion fattasi, con lo scopo di poter tutelare l’instaurazione di un processo e, quindi, il ricorso all’attività giurisdizionale al fine di evitare tutte quelle condotte violente di autotutela che solo apparentemente sembrano legali.

Per poter ritenere sussistente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l’autore sia convinto dell’esistenza di un proprio diritto e che questo possa essere tutelato dalla legge.

L’autore, che ben più opportunamente dovrebbe rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere giustizia, in via arbitraria attribuisce indebitamente a sé i poteri e le facoltà spettanti a un giudice.

 

La legge distingue due ipotesi di reato, a seconda che la violenza sia rivolta sulle cose o sulle persone e rispettivamente disciplinati all’art. 392 e 393 c.p.

 

Fonti normative: artt. 392 e 393 c.p.

Il Codice Penale distingue due ipotesi di reato, ovvero a seconda che la violenza sia rivolta sulle cose o sulle persone.

 

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è disciplinato all’art. 392 c.p.:

 

 

“Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico”.

Invece, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è oggetto dell’art. 393 c.p.:

 

“Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi”.

 

Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Spieghiamo il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, di cui all’art. 392 c.p., con alcuni esempi utili.

 

Tizio, locatore dell’immobile, a seguito del rifiuto del conduttore Caio di corrispondere i canoni pattuiti, decide di introdursi nell’immobile e smontare gli infissi interni ed esterni, invece di agire in giudizio e chiedere il rilascio.

 

Medio, per motivi di lavoro, è cliente abituale della Casa Vacanze Sogni Felici di cui Sempronio è proprietario. Medio, infatti, occupa e utilizza di fatto l’immobile con il consenso del proprietario, pur non essendo formalmente titolare di un contratto di locazione. L’accordo tra i due è che, nei periodi in cui Medio torna presso la sua città d’origine, nella Casa Vacanze si succedono più locatari. La situazione va avanti così per diversi anni, tanto che Sempronio affida a Medio le chiavi dell’immobile, con la richiesta di avvertirlo del suo arrivo e della sua partenza. I periodi di permanenza di Medio diventano sempre più frequenti e prolungati nei mesi.

Approfittando dell’assenza di Medio recatosi al supermercato, Sempronio, deciso a esercitare il preteso diritto di restituzione dell’immobile e il pagamento dei canoni dovutigli, provvede cambiare la serratura e apporre un lucchetto alla porta d’ingresso.

 

 

Un esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Ecco degli esempi che possono spiegare semplicemente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ex art. 393 c.p.

 

Filano e Caio hanno da tempo burrascosi rapporti condominiali, lamentando reciprocamente di non rispettare le aree di parcheggio ripartite secondo quanto indicato nel regolamento condominiale. In orario notturno, l’automobile di Caio viene danneggiata e, convinto della responsabilità di Filano, si reca da questi minacciandolo e intimandogli di rendergli la somma di denaro necessaria alla riparazione.

 

Tizio, in difficoltà economiche, decide di contattare l’amico Caio per chiedergli un prestito che, prontamente, provvede a elargire concordando un termine per la restituzione. Scaduto infruttuosamente il termine e non avendo Tizio restituito la somma di denaro come pattuito, Caio si precipita presso la sua abitazione, minacciandolo con un’arma per indurlo a onorare l’accordo.

 

Elementi costitutivi del reato.

La disciplina riservata all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è distinta, come visto, in due diverse norme.

Gli articoli 392 e 393 c.p. differenziano la condotta del soggetto agente a seconda delle sue modalità di esercizio:

con violenza sulle cose;

con violenza o minaccia alle persone.

 

Sia nell’uno che nell’altro caso, si tratta di un reato comune poiché chiunque può esserne autore e perché sia titolare di un diritto o creda di esserlo che, pur potendo ricorrere a un giudice, decida di farsi giustizia da sé.

 

Il preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.

Presupposto del reato di ragion fattasi è la sussistenza di un preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice.

Elemento essenziale del carattere oggettivo del diritto è che l’autore sia mosso dalla pretesa di far valere un diritto, proprio o di altri.

E’ necessario che il diritto vantato sia giudizialmente realizzabile e che dunque possa formare oggetto di una contestazione giudiziaria.

 

La violenza o la minaccia.

Il reato, inoltre, deve connotarsi per il ricorso alla violenza oppure alla minaccia fatta dall’autore del reato.

Per violenza deve intendersi qualunque impiego di energia fisica adoperata nei confronti della vittima o della cosa per annullarne la capacità di autodeterminazione, così come per modificare o trasformare la destinazione dell’oggetto.

Quanto alla minaccia, si sostanzia nella prospettazione di un male futuro o di un danno ingiusto e tale da ingenerare nella persona a cui si rivolge un timore capace di modificare la sua volontà.

 

Il dolo.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, assieme a quello specifico e rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.

Il dolo non deve però essere confuso con la buona fede.

La buona fede, non solo è inconciliabile con il dolo, ma è addirittura un presupposto necessario per il reato medesimo.

 

Il tentativo.

È configurabile il reato tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ove la violenza o la minaccia non sia in grado di portare alla realizzazione del risultato.

 

La procedibilità.

Entrambe le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) sono procedibili a querela della persona offesa.

La vittima del reato dovrà quindi esprimere alle Autorità la propria volontà di voler perseguire il colpevole, presentando personalmente (oppure a mezzo dell’avvocato).

La querela deve essere proposta entro 3 mesi dal fatto-reato.

 

Come presentare una querela: quando si può fare, termini, remissione.

(Virginia Sacco).

 

La pena.

La pena prevista per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) è punito con la multa fino a 516 euro.

Nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) è invece punito con la reclusione fino a 1 anno.

Nel caso in cui, oltre alla minaccia o violenza alle persone, vi fosse anche quella impressa sulle cose, alla pena si aggiunge la multa fino a 206 euro.

Infine, se la violenza o la minaccia alle persone è commessa ricorrendo ad armi, la pena è aumentata.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato depenalizzato?

No, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è stato depenalizzato.

 

La legge distingue questo tipo di delitto a seconda del fatto che l’autore del reato agisca con una condotta violenta sulle cose (art. 392 c.p.) o verso le persone (art. 393 c.p.).

La differenza con la legittima difesa.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni deve essere tenuto ben distinto dal caso diverso previsto dalla legittima difesa (art. 52 c.p.).

La legittima difesa è una causa di esclusione del reato poiché non è punibili la persona che abbia commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere sé o altri da un pericolo o da un danno ingiusto, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.

 

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

La differenza tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione deve essere rintracciata sulla scorta della diversa forza intimidatoria esercitata sulla persona offesa e che deve essere così persistente e violenta da essere incompatibile con l’intento di far valere un diritto.

 

Inoltre, ulteriore discrimine, è dato dal dolo che solo nel caso della ragion fattasi può essere la convinzione di star realizzando una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, ma che potrebbe formare oggetto di un giudizio.

(Virginia Sacco - Dottoressa in Giurisprudenza).

(lexplain.it/farsi-giustizia-da-soli-e-reato-cose-lesercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni-e-come-e-punito/).

(lexplain.it/).

 

 

 

Esercizio arbitrario delle

proprie ragioni e estorsione.

 

Studiolegalegulino.it – studio a Verona dal 1986 – Redazione – ci dice:

Quante volte sentiamo persone dire di non avere più fiducia nella giustizia soprattutto per la lungaggine dei processi o per l’esito “ingiusto” degli stessi, tanto da valutare l’ipotesi di farsi giustizia da sé ricorrendo alle “maniere forti”.

 

A prescindere dalla ragione, è doveroso rivolgersi all’Autorità giudiziaria per risolvere una controversia: la giustizia “fai da te” è pericolosa ma soprattutto è un reato.

Il farsi giustizia da sé, infatti, può portare a delle gravi conseguenze facilmente evitabili rivolgendosi ad un legale che saprà consigliarvi e fare valere le vostre pretese nelle competenti sedi giudiziarie.

 

Viceversa il rischio è quello di venire accusati di estorsione o di aver esercitato in modo arbitrario le proprie ragioni.

 

Indice dei contenuti.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La violenza sulle cose.

La violenza o minaccia alle persone.

Il reato di estorsione.

 

Differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

La sentenza 29451/20 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina.

Differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato da due distinti articoli che ne differenziano la condotta posta in essere che può essere esercitata:

 

Con violenza sulle cose art 392 c.p..

Con violenza o minaccia alle persone art 393 c.p.

Per entrambe le fattispecie criminose l’autore dell’illecito può essere:

chiunque sia titolare di un diritto.

Chi crede di esserlo.

E pur potendo ricorrere al giudice, decide di farsi ragione da sé arbitrariamente.

 

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – che verrà approfondito nel seguito dell’articolo – può rispondere di questo reato anche la persona diversa che agisce per far valere una pretesa vantata da altri e nell’interesse del titolare della stessa a patto che la condotta posta in essere sia finalizzata a tutelare un diritto altrui.

 

Ad esempio casi tipici sono quello del custode o dell’amministratore o un coniuge che agiscono per far valere una pretesa di cui un altro soggetto è titolare. 

 

Altro elemento fondamentale per la commissione di questo reato è che vi sia un conflitto tra due parti, una delle quali vanti una pretesa che sebbene possa essere tutelata innanzi all’Autorità Giudiziaria, viene invece risolta arbitrariamente mediante violenza.

 

La violenza sulle cose.

La violenza sulle cose, richiesta dall’art 392 c.p., consiste essenzialmente nel loro danneggiamento, distruzione o nel mutamento della loro destinazione.

 

È prevista poi una specifica condotta violenta disciplinata dal comma 3 dell’art 392 c.p. che ha per oggetto 2 beni specifici specificatamente indicati quali:

 

un programma informatico che può essere alterato, danneggiato, modificato, parzialmente o interamente cancellato;

un sistema informatico o telematico il cui funzionamento può essere impedito o turbato.

Tale reato viene punito con la sola pena della multa fino ad un massimo di 516 euro

 

Esempi classici di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose sono:

 

la demolizione parziale del muro di confine eretto dal vicino, nella convinzione che stia ledendo il diritto di proprietà;

nel caso di un contratto di locazione giunto al termine, nel momento in cui l’inquilino non lasci l’immobile, il proprietario sostituisca la serratura della porta di ingresso.

La violenza o minaccia alle persone.

L’art 393 c.p. configura, invece, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle persone e la pena prevista è quella della reclusione fino ad un anno. Entrambe le condotte sia se esercitate con violenza sulle cose sia con violenza e minaccia alle persone sono sempre a querela di parte.

 

Se alla minaccia viene associata anche la violenza sulla cosa, viene aggiunta la multa fino ad euro 206.

Pena che aumenta ulteriormente se la minaccia o la violenza sono commesse con l’uso delle armi.

Per minaccia si intende qualsiasi tipo di condotta che incuta del timore e quanto alla violenza, è bene ricordare, non deve essere sproporzionata alla pretesa.

Con la precisazione che detto reato non va tuttavia confuso con la legittima difesa disciplinata dall’art. 52 del c.p. e già oggetto di approfondimento in altro articolo.

 

Un chiaro esempio di esercizio arbitrario con violenza sulle persone è quello dell’automobilista che usi violenza o minaccia nei confronti di un pedone che sta stazionando su un parcheggio nell’attesa del sopraggiungere di una vettura.

 

Il reato di estorsione.

L’estorsione, a differenza dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è un reato molto più grave.

Innanzitutto rientra tra i delitti contro il patrimonio ed è disciplinato dall’art 629 c.p.

È commesso da chi con violenza e minaccia costringe taluno a fare o omettere di fare qualcosa per procurare a sé un ingiusto profitto a scapito dell’altrui danno.

 

È un reato comune ossia può essere commesso da chiunque ma se il fatto estorsivo è commesso da un pubblico ufficiale, costui risponde del delitto di concussione (art 317 c.p.).

 

Anche in questa fattispecie, la violenza e la minaccia possono essere perpetrate nei confronti del titolare dell’interesse patrimoniale tutelato dalla norma ma anche su persona diversa (ad esempio nel caso di minacce fatte al figlio per costringere il padre a fare determinate azioni).

 

Si dice in diritto che questo è un reato a condotta vincolata, ovvero la condotta richiesta deve essere necessariamente quella della violenza e della minaccia diretta a creare uno stato di soggezione e costrizione psichica sulla vittima tali da ottenere un profitto (ingiusto) con l’altrui danno.

 

Per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro che può avere per oggetto sia un bene patrimoniale sia non patrimoniale (per esempio, l’incolumità, la reputazione etc.) e può essere commessa sia direttamente sia mediante intermediari, per posta, al telefono.

L’esempio tipico del reato di estorsione è l’incendio ai negozi per ottenere “il pizzo” dai commercianti o il posteggiatore abusivo che pretenda un compenso per la custodia dell’auto.

Severe sono le pene per il reato di estorsione:

reclusione da 5 a 10 anni;

multa da 1000 euro a 4000 euro.

La pena aumenta (da 7 a 20 anni di reclusione) se la condotta è commessa:

da persona che fa parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso;

all’interno di una abitazione o all’interno di un mezzo di trasporto pubblico;

nei confronti di persone che stiano usufruendo o abbiano appena usufruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici (bancomat);

Differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

Balza subito all’occhio come la prima grande differenza tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia sulle persone e quello di estorsione sia nel trattamento sanzionatorio tanto che solo per l’art 393 c.p. è possibile richiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova o una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto di cui all’art 131bis c.p.

 

Ulteriore differenza si rinviene nella procedibilità che per l’art 392 e 393 c.p. è sempre a querela della persona offesa, mentre il reato di estorsione è procedibile d’ufficio. Meritano invece un approfondimento a parte l’analisi dell’autore e il fine della condotta posta in essere in queste due fattispecie criminose per l’individuazione delle quali è stato necessario, a causa di un contrasto giurisprudenziale, l’intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 29451 del 2020.

 

La sentenza 29451/20 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

È bene sapere che le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono quando vi è un contrasto giurisprudenziale, ovvero quando su un determinato argomento siano state date interpretazioni diverse.

 

Nel caso specifico è stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire cosa distingue l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone dall’estorsione.

 

Prima di questa pronuncia vi era un orientamento secondo il quale il reato di cui all’art 393 c.p. e quello di cui all’art 629 c.p. si distinguevano per l’elemento psicologico: il primo richiedeva la convinzione di essere titolari di un diritto che si poteva esercitare davanti all’Autorità Giudiziaria, il secondo invece persegue un profitto nella piena consapevolezza di non averne diritto.

Inoltre quanto all’autore del fatto, questo primo orientamento riteneva che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni potesse essere commesso da chiunque, non solo quindi dal titolare della pretesa vantata ma anche da terze persone.

 

Di avviso opposto un altro orientamento che invece valorizzava il tipo di condotta posta in essere sostenendo che nell’art 393 c.p. la violenza o la minaccia non fossero mai fini a sé stesse ma orientate per far valere un preteso diritto e non potevano mai consistere in un agire sproporzionato, altrimenti si sarebbe trasformato in una condotta estorsiva.

 

Questo orientamento poneva l’accento proprio sul grado di intensità della violenza o della minaccia che dovevano essere per così dire “contenute.”

Secondo questo orientamento inoltre l’autore del fatto del reato di cui all’art 393 c.p. poteva essere solo colui che vantava una pretesa, il titolare del diritto e non il terzo che agiva per conto del titolare del diritto.

 

Ebbene le Sezioni Unite con questa recentissima sentenza hanno stabilito che:

 

i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo.

il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie

il concorso del terzo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità

In buona sostanza con questa pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che ciò che differenzia il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone dal reato di estorsione è l’elemento soggettivo ovvero ciò che il Giudice deve valutare è l’intenzione di chi agisce, il dolo.

 

Qualora si agisca per tutelare una pretesa giuridicamente tutelabile si risponderà dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, qualora invece si voglia ottenere una prestazione ingiusta con un proprio profitto si risponderà del diverso e più grave reato di estorsione.

Il grado di intensità della violenza e della minaccia verranno tenute in considerazione solo per valutare l’elemento soggettivo, ma non saranno più l’elemento che distinguerà queste due fattispecie di reato, con la precisazione però che, nel caso di elevata e sproporzionata violenza, si risponderà sempre del reato di estorsione.

Quanto all’autore del fatto, si è stabilito che anche una persona terza potrà rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma solo se agirà nell’interesse altrui, qualora invece dovesse agire per fini egoistici e per un interesse proprio risponderà del reato di estorsione.

 

Differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina.

Il tema della differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e della rapina è stato trattato più volte nelle aule di Tribunale in quanto entrambi i reati possono concretizzarsi in una condotta posta in essere con il fine di ottenere un bene che si trova nella disponibilità materiale della vittima.

La differenza sta, anche in questo caso, nell’intenzione di chi agisce.

Come si è avuto modo di argomentare, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’agente è convinto di esercitare un proprio diritto mentre nella rapina vi è la consapevolezza di volersi procurare un ingiusto profitto in danno altrui.

 

 

 

Il caso Roggero, la legittima difesa

e la gerarchia dei valori nella Costituzione.

Giustiziainsieme.it - Maurizio Barione – (21 luglio 2026) – Redazione – ci dice:

 

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Mario Roggero ha riaperto un dibattito destinato a riproporsi ogni volta che un cittadino reagisce a un’aggressione:

 fino a che punto è consentito difendere sé stessi e il proprio patrimonio?

È una domanda legittima, perché nasce dal bisogno di sicurezza, che ogni ordinamento democratico ha il dovere di garantire.

 Ma è anche una domanda che non può ricevere una risposta affidata esclusivamente all’emotività suscitata dal singolo caso di cronaca.

 La risposta va cercata nella Costituzione e nei principi che essa pone a fondamento della Repubblica.

 

La scelta compiuta dall’Assemblea costituente fu tutt’altro che casuale.

 Dopo gli orrori del fascismo e della Seconda guerra mondiale, culture politiche profondamente diverse – cattolica, liberale e socialista – trovarono un terreno comune nella centralità della persona umana. Personalità come Piero Calamandrei, Aldo Moro, Giorgio La Pira e Meuccio Ruini condivisero l’idea che la nuova Repubblica dovesse essere costruita sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, quale limite al potere dello Stato e fondamento della convivenza democratica.

 

Emblematica è l’affermazione di Aldo Moro nel dibattito costituente secondo cui la persona umana costituisce “un più” rispetto allo Stato.

In questa espressione è racchiuso il significato dell’articolo 2 della Costituzione:

lo Stato non attribuisce i diritti fondamentali, ma li riconosce e li garantisce perché appartengono alla persona in quanto tale.

 

Da questa impostazione discende una precisa gerarchia dei valori costituzionali.

La proprietà privata è certamente riconosciuta e garantita dall’articolo 42 della Costituzione, ma la sua tutela si inserisce in un sistema nel quale i diritti inviolabili della persona occupano una posizione assiologicamente preminente.

Non significa negare l’importanza del patrimonio né sottovalutare il danno subito da chi è vittima di un reato;

significa riconoscere che, nell’ordinamento costituzionale italiano, la vita, la dignità e l’incolumità personale rappresentano beni giuridici di rango superiore.

È in questa prospettiva che deve essere letta la disciplina della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del Codice penale.

 Essa non attribuisce al cittadino un generale diritto di farsi giustizia da sé, ma consente una reazione soltanto quando ricorrono presupposti rigorosi:

 un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa.

 La legittima difesa costituisce un’eccezione al principio secondo cui l’uso della forza appartiene allo Stato, ed è per questo che il legislatore ne delimita attentamente i confini.

 

Particolare rilievo assume il requisito dell’attualità del pericolo.

Quando l’aggressore interrompe l’azione criminosa e si dà alla fuga, il problema giuridico consiste nell’accertare se la minaccia all’incolumità sia realmente cessata.

 Se l’offesa è terminata e non permane un pericolo concreto e immediato, viene normalmente meno uno dei presupposti essenziali della legittima difesa.

La reazione non può trasformarsi in una forma di punizione privata, poiché l’accertamento delle responsabilità penali e l’esercizio della forza spettano, in uno Stato di diritto, esclusivamente alle istituzioni.

 

Questo principio non nasce da un astratto garantismo né da una sottovalutazione della criminalità.

Al contrario, è la conseguenza della scelta costituzionale di impedire che il ricorso alla violenza divenga uno strumento ordinario di soluzione dei conflitti.

 La sicurezza dei cittadini deve essere assicurata attraverso istituzioni efficienti, investigazioni efficaci, processi tempestivi e pene certe, non mediante la progressiva privatizzazione della funzione punitiva.

 

Il caso Roggero può suscitare opinioni differenti, e il confronto pubblico sulla disciplina della legittima difesa è del tutto legittimo.

 Ma una discussione seria dovrebbe partire da un dato imprescindibile: la Costituzione italiana non pone sullo stesso piano la tutela della vita e quella del patrimonio.

Se si ritiene che questo equilibrio debba essere modificato, è una posizione politica legittima, purché venga sostenuta apertamente e nel rispetto delle procedure costituzionali.

Ciò che non appare condivisibile è sostenere che l’ordinamento già consenta ciò che, alla luce dei suoi principi fondamentali, non consente.

 

È proprio nei momenti in cui la paura e l’indignazione sono più forti che emerge la funzione della Costituzione.

Le Costituzioni non sono state scritte per disciplinare i casi facili, ma per impedire che l’emozione del momento prevalga sui principi fondamentali.

 Dopo aver conosciuto gli effetti devastanti dell’arbitrio e della violenza, i Costituenti decisero che il fondamento della Repubblica dovesse essere la persona, non il patrimonio;

 il diritto, non la vendetta; la giurisdizione, non la giustizia privata.

 

Per questo motivo desta preoccupazione quando vicende giudiziarie complesse vengono trasformate in simboli di una contrapposizione politica, alimentando l’idea che la Costituzione costituisca un ostacolo alla sicurezza dei cittadini.

 È una narrazione che rischia di contrapporre artificiosamente diritti e sicurezza, come se fosse necessario sacrificare i primi per ottenere la seconda.

Ma la lezione dei Costituenti è esattamente opposta:

 una società è tanto più sicura quanto più rimane fedele ai principi dello Stato di diritto, anche quando essi impongono scelte difficili e impopolari.

 

La politica ha il diritto di proporre riforme e di criticare le decisioni dei giudici.

 Ciò che dovrebbe evitare è trasformare la paura in uno strumento di mobilitazione del consenso, perché una democrazia costituzionale non si rafforza alimentando l’emotività collettiva, ma offrendo risposte efficaci nel rispetto dei principi fondamentali.

La sicurezza è un diritto dei cittadini;

la Costituzione indica il modo in cui essa deve essere garantita, senza rinunciare alla tutela della dignità della persona che rappresenta il valore fondante della Repubblica.

 

 

 

Esercizio arbitrario: farsi

giustizia da sé è reato.

Lexced.com – (15 novembre 2025) – Carmine Paul Alexander Tedesco – Avvocato - Redazione – ci dice:

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni a carico di due persone che avevano rimosso una passerella per disabili, sostenendo che si trovasse sulla loro proprietà.

La Corte ha stabilito che, indipendentemente dalla titolarità del diritto, nessuno può farsi giustizia da sé, ma deve sempre rivolgersi a un giudice.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

 

Esercizio Arbitrario: La Cassazione Conferma che “Farsi Giustizia da Sé” è Reato.

Nel nostro ordinamento vige un principio fondamentale:

 nessuno può farsi giustizia da solo.

Anche quando si è convinti di essere nel giusto, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.

 La recente sentenza n. 19099/2024 della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo concetto, analizzando un caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La vicenda riguarda la rimozione di una passerella per disabili, un gesto compiuto dai proprietari di un’area che la ritenevano illegittimamente installata.

Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione.

 

Il Caso: La Rimozione della Passerella per Disabili.

I fatti traggono origine dalla decisione di due persone di rimuovere una passerella per disabili situata all’ingresso di uno stabile.

 Sostenendo che la struttura fosse stata collocata sulla loro proprietà privata, avevano deciso di agire autonomamente, rimuovendola e depositandola in un magazzino, rendendola di fatto inutilizzabile.

Per questa azione, sono stati condannati in primo e secondo grado per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto dall’art. 392 del Codice Penale.

 

I Motivi del Ricorso in Cassazione.

La difesa degli imputati ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi motivi, tra cui:

Vizi procedurali: Sostenevano un’irregolarità nella notifica del decreto di citazione a giudizio.

Prescrizione del reato: Affermavano che il reato fosse già estinto per il decorso del tempo.

Errata valutazione delle prove: Ritenevano che i giudici di merito non avessero considerato correttamente che la passerella era stata installata illecitamente sulla loro proprietà.

Insussistenza del reato: Argomentavano che il delitto non fosse configurabile, in quanto la loro azione mirava a contrastare un’attività illecita.

L’Analisi della Corte sull’Esercizio Arbitrario.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. Il punto centrale della decisione riguarda la natura stessa del reato di esercizio arbitrario.

I giudici hanno chiarito che, ai fini della configurabilità di questo reato, è del tutto irrilevante che il diritto che si intende far valere esista davvero.

Ciò che la norma punisce non è la pretesa in sé, ma il modo in cui si cerca di farla valere.

L’essenza del reato consiste proprio nel sostituire la tutela giurisdizionale, l’unica legittima, con un’azione privata e unilaterale.

 

Le Motivazioni.

La Suprema Corte ha spiegato che, nel momento in cui sorge una contestazione su un diritto, il cittadino ha l’obbligo di rivolgersi al giudice.

Agire autonomamente, come nel caso della rimozione della passerella, integra pienamente il reato previsto dall’art. 392 c.p.

 La violenza sulle cose (la rimozione e il danneggiamento implicito della rampa) è stata lo strumento per esercitare arbitrariamente una pretesa che avrebbe dovuto essere discussa in un’aula di tribunale.

La Corte ha inoltre respinto la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), evidenziando come la condotta avesse avuto conseguenze significative, impedendo l’accesso a persone con disabilità e ostacolando l’attività professionale che si svolgeva nell’edificio.

 

Le Conclusioni.

La sentenza conferma un caposaldo del nostro sistema giuridico: lo Stato detiene il monopolio dell’uso della forza e della risoluzione delle controversie.

Qualsiasi tentativo di ‘farsi giustizia da sé’ è illegale e costituisce reato. Anche di fronte a un’azione che si ritiene illecita, la via da percorrere è sempre quella legale, attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

 La decisione della Cassazione serve da monito:

la ragione di un diritto non giustifica mai l’arbitrio di un’azione privata.

 

È possibile farsi giustizia da soli se si è convinti di avere un diritto su una cosa?

No.

La sentenza chiarisce che chiunque, pur avendo un diritto da far valere, deve rivolgersi al giudice.

Agire autonomamente per ripristinare il proprio presunto diritto integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

 

Il reato di esercizio arbitrario sussiste anche se si dimostra che il diritto vantato è legittimo?

Sì.

Ai fini della configurabilità del reato è irrilevante che il diritto che si intende tutelare esista concretamente. L’elemento che conta è la modalità antigiuridica con cui si agisce, sostituendo l’intervento del giudice con un’azione privata.

 

Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato.

 I motivi presentati erano visti come un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, e reiteravano questioni già correttamente risolte nei gradi di giudizio precedenti.

 

 

 

La giustizia e il giustiziere.

Il nuovo ruolo della vittima in Italia.

 

Uffingtonpost.it - Vittorio Coletti – (22 Luglio 2026) – Redazione – ci dice:

 

Sull’onda dell’emozione le si consente di concorrere alla condanna (ponte Morandi) e ora si vuole autorizzarla ad eseguire anche la pena (caso Roggero).

Due fenomeni molto diversi ma contigui.

Colpe della politica e della magistratura.

 

Per quanto sia controintuitivo notarlo e quasi scandaloso dirlo c’è un nesso, neppure troppo piccolo, tra la richiesta di mano completamente libera a titolo di legittima difesa, scatenata dal caso Roggero, e l’introduzione di reati per “tipo di vittima” come il femminicidio o l’allargamento compiaciuto dello spazio giuridico dei parenti delle vittime, come è avvenuto nel processo del Ponte Morandi, a cui sono stati di fatto ammessi come parte civile, dietro il simbolo del soggetto collettivo di un comitato, anche quei parenti che già avevano individualmente rinunciato a costituirsi in giudizio a fronte di un congruo risarcimento.

 

Questo nesso è dato dalla crescente centralità della vittima (o dei suoi parenti) nel procedimento penale:

per un verso (quello delle persone offese o dei loro congiunti), accreditata di un’autorevolezza supplementare nell’affiancarsi alla pubblica accusa e nell’orientare il giudizio verso la condanna degli imputati, specialmente di quelli più simbolicamente potenti;

per l’altro (quello della legittima difesa allargata), delegando ad essa addirittura la determinazione e l’esecuzione della pena.

 In entrambi i casi si riconosce alla vittima un potere, diretto o indiretto, per cui essa può non tanto aspirare alla giustizia, quanto pretendere la condanna e la pena severa degli imputati, come dimostra il fatto che, nel linguaggio comune, giustizia e condanna senza sconti fanno tutt’uno, mentre l’assoluzione o una pena leggera sono subito denunciate come mancanza di giustizia.

 

Sono due facce di quello che i migliori penalisti denunciano allarmati da anni: il cosiddetto vittimo-centrismo.

Naturalmente sono due facce ben diverse e di ben diverso grado di compatibilità con il diritto penale moderno e democratico, perché un conto è consentire alla vittima di concorrere alla condanna e un conto è autorizzarla ad eseguire anche la pena.

Ma la differenza non deve impedire di vedere la contiguità dei due fenomeni, che si riassume in un preoccupante aumento della privatizzazione della giustizia.

La giustizia penale più alta nasce, si sa, come appropriazione da parte dello Stato della pulsione alla reazione e alla vendetta del privato che ha subìto un torto, un danno, un lutto, una violenza.

La collettività espropria il singolo della sua comprensibile voglia di condanna e punizione, la esamina freddamente, e, solo se la ritiene fondata in base alla legge, la fa propria attraverso la magistratura, che stabilisce anche la gravità della colpa imputata e la quantità della pena da comminare.

Per quanto in misura diversa, l’autorizzazione a una legittima difesa alla Roggero e il peso speciale nei processi di certe vittime (oggi è ben più grave uccidere la moglie della suocera…) o dei loro parenti (che ormai intervengono pesantemente persino sul dosaggio di aggravanti e attenuanti) sono due aspetti della negazione di questo basilare principio giuridico, che trasferisce alla comunità l’istinto primario di farsi giustizia da soli, e il segno di una preoccupante involuzione del diritto verso una rinnovata privatizzazione della giustizia penale, più sofisticata, ma non meno inquietante di quella dei secoli bui.

 

Ripeto a scanso di equivoci:

 sono due aspetti di ben differente accettabilità e civiltà umana e giuridica; ma sono comunque fenomeni contigui.

La magistratura sottolinea molto la differenza tra di essi e combatte severamente, anche nella quantificazione della pena (come è successo con i quasi 15 anni al gioielliere pistolero), l’eccesso di legittima difesa, mentre approva e quasi si compiace del protagonismo anche mediatico delle vittime o dei loro parenti, come è successo in grandi processi recenti per reati colposi (si pensi a quello per la strage di Viareggio celebrato con le gigantografie delle vittime esposte dai parenti tutti i giorni del processo a far da pressione morale sui giudici).

Si capisce il perché di questo diverso trattamento, che, se è sicuramente dovuto soprattutto al rifiuto del degrado di civiltà giuridica di un’autodifesa che diventasse sempre legittima, non nasconde però la tendenza molto popolare della magistratura odierna alla mitezza con i piccoli (lo spazio privilegiato concesso alle vittime che non hanno reagito come l’indulgenza diffusa verso imputati di microcriminalità) e alla severità con i grandi (la pena alta alle vittime che hanno reagito come agli imputati eccellenti, magari di reati solo colposi); tendenza soltanto apparentemente lodevole ed evangelica, in realtà equivoca se non pericolosa, perché il giudice dovrebbe essere giusto ed equanime con tutti gli accusati, e non a seconda della loro reazione all’evento criminoso o della loro condizione sociale.

 

È vero che anche una grande indulgenza verso gli eccessi di legittima difesa potrebbe assicurare molta popolarità ai magistrati (poniamo che avessero assolto Roggero), sia pure presso una tifoseria politicamente opposta a quella che li loda per la loro premura speciale verso le vittime e loro congiunti, ma gliela darebbe, oltre che tossica, anche suicida per il diritto penale e la loro stessa funzione, ed è quindi apprezzabile che resistano alla sirena della condanna e della pena in proprio.

Ma non sarebbe male neppure una maggior misura sull’altro fronte, contro il rischio di una diversa, ma anch’essa sbagliata e pericolosa privatizzazione del diritto penale, verso la quale invece molti nostri PM e giudici sono assai meno attenti, quando non addirittura apertamente favorevoli.

 

 

 

 

Giustizia.

La nuova proposta della Lega

 sulla legittima difesa ha

 un sacco di problemi.

 Pagellapolitica.it – (21 luglio 2026) - Federico Gonzato – Redazione – ci dice:

 

Secondo gli esperti, il disegno di legge va contro i principi costituzionali e internazionali, legittimando di fatto la vendetta personale.

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini esce dopo la visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate a Milano, 18 luglio 2026.

(ANSA/MOURAD BALTI TOUATI).

«Un raro pezzo di analfabetismo giuridico», «un ritorno al paleolitico», «una legittimazione alla vendetta».

 Così diversi esperti contattati da Pagella Politica hanno commentato il disegno di legge annunciato il 20 luglio dal senatore della Lega Claudio Borghi per ampliare la legittima difesa.

 Il testo allarga il perimetro della legittima difesa ai casi di aggressione a mano armata a casa o al lavoro, giustificando qualsiasi reazione da parte della persona offesa.

 Il disegno di legge fa seguito a quanto proposto nei giorni scorsi dal segretario del partito Matteo Salvini.

Riferendosi al caso di Mario Roggero, Salvini ha detto che il Parlamento dovrà ragionare su una nuova riforma della legge sulla legittima difesa, per ampliarne «il perimetro all’esterno delle case in caso di rapina con aggressione a mano armata».

 

Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione.

 Roggero nell’aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio, mentre i rapinatori erano in fuga.

Secondo Borghi, se la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa diventasse legge, qualsiasi cittadino potrebbe reagire liberamente a un’aggressione armata in casa o al lavoro, senza il rischio di essere punito per la propria reazione.

 In più, secondo il senatore della Lega l’approvazione della proposta consentirebbe a Roggero di uscire dal carcere senza che sia necessaria la grazia da parte del presidente della Repubblica, per effetto dell’articolo 2 del Codice Penale, che prevede la cessazione degli effetti di una condanna per un reato che è stato cancellato.

 

Ma cosa prevede la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa?

 E davvero potrebbe evitare altri casi Roggero nel caso venisse approvata dal Parlamento?

 In breve: secondo gli esperti, la proposta di legge ha diversi problemi e va contro i principi costituzionali e internazionali, legittimando la vendetta personale.

Cosa prevede ora la legittima difesa.

Chiariamo innanzitutto che cosa si intende per “legittima difesa”.

La legittima difesa è “causa di giustificazione” del reato:

quando sussiste, un fatto che di norma sarebbe un reato – come l’uccisione di una persona – diventa lecito.

A disciplinarla è l’articolo 52 del codice penale che, tra le condizioni, ammette la difesa solo se la reazione è «proporzionata all’offesa».

Per esempio, se qualcuno ci spintona alla fermata dell’autobus e rispondiamo spingendolo via a nostra volta, la difesa è proporzionata all’offesa.

Se invece a quella spinta reagiamo aggredendolo con un coltello la difesa non è più proporzionata.

 

Come abbiamo spiegato in un altro approfondimento, negli anni la portata e l’ampiezza del concetto di legittima difesa è stata modificata due volte, in entrambi i casi dal centrodestra su spinta della Lega.

 Il primo intervento risale al 2006, durante il terzo governo Berlusconi, quando è stata introdotta la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”.

In pratica è stato previsto che, in alcuni casi, la reazione di chi usa un’arma legalmente detenuta contro un’intrusione in casa o nel luogo di lavoro è sempre considerata proporzionata.

Questo accade se la persona usa l’arma per proteggere sé stessa, gli altri o i propri beni.

 Prima del 2006, invece, il giudice doveva sempre valutare la proporzione tra offesa e difesa caso per caso, sulla base dello svolgimento dei fatti.

 

Il secondo intervento risale al 2019, con la Lega al governo insieme al Movimento 5 Stelle.

In quel caso, la riforma ha rafforzato la presunzione introdotta nel 2006, stabilendo che, nei casi previsti, la proporzione tra offesa e difesa «sussiste sempre», aggiungendo che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel luogo di lavoro agisce «sempre» in stato di legittima difesa.

 Inoltre ha stabilito che chi, per difendere sé stesso o altri in casa o nel luogo di lavoro, supera per errore i limiti consentiti non è punibile se ha agito in uno «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

 

L’aspetto della legittima difesa che non è mai stato modificato in questi anni riguarda invece l’attualità del pericolo a cui una persona reagisce. Al di là della proporzionalità o meno della reazione, l’articolo 52 del codice penale riconosce la legittima difesa solo quando serve a respingere il «pericolo attuale di un’offesa ingiusta».

 In altre parole, se il pericolo è attuale, ossia in corso, la legittima difesa è riconosciuta, mentre non lo è se il pericolo è finito e in quel caso la reazione non può essere più considerata come una difesa.

Questo requisito è presente nel codice dal 1930, dalla versione originaria del testo, e nessuna delle due riforme volute dalla Lega lo ha modificato. È proprio per questo passaggio della legge sulla legittima difesa che Roggero è stato condannato, visto che quando il gioielliere aveva sparato il pericolo era già finito e non era più “attuale” per l’appunto:

i rapinatori stavano fuggendo e non minacciavano più nessuno.

Che cosa propone la Lega.

Veniamo ora al nuovo disegno di legge della Lega, il cui testo non è ancora pubblicamente disponibile ma è stato visionato da Pagella Politica.

Il testo non modifica quanto già previsto dalla legge sulla legittima difesa, ma aggiunge un caso in cui la reazione della persona aggredita dovrebbe essere considerata sempre come legittima difesa.

 In particolare, il disegno di legge introduce un altro comma all’articolo 52 del codice penale.

Il comma in questione recita:

«In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».

 

In altre parole, se il testo diventasse legge, una persona che viene aggredita con un’arma a casa o nel proprio luogo potrebbe difendersi in qualsiasi modo, indipendentemente da come reagisce e dalla persistenza o meno del pericolo.

 Come confermato dagli esperti a Pagella Politica, questa estensione della legittima difesa proposta dalla Lega è un chiaro esempio di come la politica cerchi di piegare il codice penale alle esigenze del momento.

«Assecondando una tendenza ormai invalsa nella legislazione degli ultimi anni, la proposta costruisce le fattispecie, in chiave emergenziale mediatica, su uno specifico caso di cronaca», ha detto a Pagella Politica “Maria Novella Masullo”, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Foggia.

L’estensione della legittima difesa così come descritta nel disegno di legge dalla Lega sembra infatti volta a coprire casi come quello di Mario Roggero.

 

Secondo “Masullo”, l’effetto della proposta della Lega sarebbe «quello di azzerare qualunque discrezionalità del giudice nella verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento della causa di giustificazione», ossia della legittima difesa.

Insomma, in caso di aggressione a mano armata, il giudice dovrebbe sempre considerare la reazione della persona offesa come legittima difesa, a prescindere che sia proporzionata o meno, e che la reazione sia messa in atto nel momento del pericolo oppure dopo, ad aggressione già conclusa.

Problemi di costituzionalità.

Secondo Masullo il disegno di legge della Lega per estendere la legittima difesa presenta diversi problemi di costituzionalità.

 «La proposta da un lato sembrerebbe mettere in discussione il principio di proporzionalità tra i beni in conflitto, cui è riconosciuto fondamento costituzionale, e dall’altro sembrerebbe determinare una presunzione assoluta di legittimità della reazione, come tale censurabile sotto il profilo della ragionevolezza da parte dei giudici costituzionali», ha spiegato Masullo.

In altre parole, in caso di ricorso, la Corte Costituzionale potrebbe giudicare l’estensione della legittima difesa come sproporzionata e come un tentativo di legittimare la vendetta personale.

 

Un’opinione simile è stata espressa a Pagella Politica dall’avvocato “Rinaldo Romanelli,” segretario dell’Unione delle Camere Penali, l’associazione che rappresenta gli avvocati penalisti italiani.

 «È una proposta surreale, un raro pezzo di analfabetismo giuridico. Oltre a eliminare qualsiasi proporzione nella reazione, questa norma andrebbe ad ammettere come legittima difesa anche azioni che vanno oltre la stessa azione difensiva e la persistenza del pericolo, per come è scritto il testo», ha spiegato Romanelli.

 In effetti, nel testo proposta dalla Lega si legge che, nel caso di aggressione a mano armata, sarebbe ammessa come legittima difesa qualsiasi reazione «indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».

Secondo Romanelli, un testo del genere, anche se diventasse legge, verrebbe bocciato dalla Corte Costituzionale.

«Questa proposta mette in discussione il diritto alla vita, riconosciuto dall’articolo 2 della nostra Costituzione, che vale per tutte le persone. Un rapinatore non perde il diritto alla vita perché sta commettendo una rapina o perché ha commesso una rapina.

Con questa norma invece si dà sostanzialmente autorizzazione al cittadino a farsi giustizia da sé, perché viene eliminato qualsiasi limite di proporzione alla risposta.

Questa proposta di legge è un ritorno al paleolitico, alle caverne», ha aggiunto l’avvocato penalista.

Romanelli ha poi specificato come la proposta andrebbe contro i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «che prevede espressamente come il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione della pena capitale pronunciata da un tribunale, se in quello Stato è in vigore».

 

“Gian Luigi Gatta”, professore di Diritto penale all’Università di Milano, ha spiegato a Pagella Politica che nella legittima difesa deve sempre vigere il principio secondo cui l’uso della forza letale, cioè l’uccisione di una persona, deve rispettare un limite di necessarietà.

 «L’uccisione di una persona, anche quando ci si sta difendendo da un’aggressione, deve essere l’ultima delle ipotesi di reazione.

Se in una situazione posso difendermi a mani nude devo difendermi a mani nude, non posso estrarre una pistola e sparare deliberatamente uccidendo una persona», ha spiegato Gatta.

Liberazione automatica?

Gli esperti hanno poi diversi dubbi sulla possibilità che l’approvazione della proposta possa determinare l’automatica scarcerazione di Roggero, come sostenuto da Borghi.

 

In questo caso, la norma da tenere in considerazioni è il secondo comma dell’articolo 2 del codice penale, quello a cui ha fatto riferimento Borghi. La norma in questione stabilisce che se una legge successiva stabilisce che un fatto non costituisce più reato, nessuno può essere punito per quel fatto, e se c’è già stata una condanna, cessano l’esecuzione e gli effetti penali della condanna.

 Secondo Masullo, nel caso di Roggero non sarà automatica la sua scarcerazione se la proposta della Lega dovesse essere approvata.

 I giudici dovranno infatti stabilire se l’estensione della legittima difesa così come pensata dalla Lega possa applicarsi a tutti gli effetti al caso del gioielliere.

 Su questo punto, Masullo ha sottolineato come il disegno di legge della Lega non vada propriamente a eliminare un reato, come nel caso previsto dall’articolo 2 del codice penale, ma estenda semplicemente una causa di giustificazione. In queste ipotesi, ricorda Masullo, la giurisprudenza ritiene che la nuova disciplina può trovare applicazione solo quando dalla sentenza di condanna si evincano elementi certi sulla sua applicabilità al caso giudicato in via definitiva.

 

«Sono contento che la Lega abbia tutte queste sicurezze sull’automatismo.

Loro fanno sicuramente riferimento al fatto che nella successione delle leggi penali prevale la fattispecie incriminatrice più favorevole alla persona colpevole. Detto questo, per assurdo, se la legge venisse approvata, potrebbe anche essere che Roggero venga scarcerato, ma è comunque qualcosa di abominevole pensare di piegare il diritto penale per scarcerare una persona e autorizzare di fatto la vendetta personale», ha spiegato Romanelli.

Secondo “Gatta”, l’ipotesi che Roggero possa essere scarcerato sulla base della proposta della Lega non tiene conto dei possibili rilievi del presidente della Repubblica sulla proposta stessa e l’eventuale giudizio della Corte Costituzionale.

«Si tratta di una lettura troppo astratta, perché il capo dello Stato potrebbe sollevare rilievi su un testo del genere prima ancora che possa essere approvato, senza contare che anche dopo un’approvazione del Parlamento la proposta potrebbe essere bocciata dai giudici costituzionali», ha concluso “Gatta”.

 

 

 

L’intervento.

Piacenza Oltre: «Legittima difesa sì,

giustizia fai da te no».

Ilpiacenza.it – (15 -07 – 2026) - Sandro Spezia, Samuele Raggi, Caterina Pagani e Gianluca Ceccarelli – Redazione – ci dicono:

 

L’associazione politica:

 «La sicurezza richiede risposte concrete. Comprendere l’esasperazione dei cittadini non significa legittimare inseguimenti, aggressioni o l’uso privato della forza»

 

Piacenza Oltre, l’associazione politica presieduta da Samuele Raggi, rappresentata in Giunta dall’assessore Gianluca Ceccarelli e in Consiglio comunale da Sandro Spezia e Caterina Pagani, interviene sul tema sicurezza dopo la presa di posizione di Andrea Fossati, capogruppo Pd.

 

«Le due vicende che in questi giorni stanno alimentando il dibattito pubblico, il caso del gioielliere Mario Roggero e l’aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto, impongono una riflessione seria sul confine tra legittima difesa, sicurezza e giustizia privata.

 Il caso Roggero risale al 28 aprile 2021, ma è tornato di stretta attualità perché il 15 luglio la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso contro la condanna a 14 anni e 9 mesi stabilita in appello.

 Nel merito, il punto affrontato dai giudici non è stato il diritto di difendersi durante una rapina.

Secondo la ricostruzione processuale, dopo l’uscita dei rapinatori dal negozio vi fu un inseguimento all’esterno e furono esplosi diversi colpi d’arma da fuoco sulla pubblica via, mentre i rapinatori tentavano di allontanarsi.

 È sulla cessazione del pericolo attuale e sul successivo inseguimento che è stata esclusa la legittima difesa.

 Sparare in un parcheggio o in una strada aperta al pubblico comporta inoltre un rischio che va oltre le persone direttamente coinvolte:

se in quel momento fossero transitati dei passanti, anche cittadini completamente estranei ai fatti avrebbero potuto essere messi in pericolo.

Lo Stato di diritto deve tutelare chi subisce un’aggressione, ma anche l’incolumità dell’intera comunità.

Negli stessi giorni, a San Benedetto del Tronto, un uomo che stava bloccando la circolazione è stato affrontato e aggredito fisicamente da un cittadino, militante di Futuro Nazionale, che ha poi diffuso il video sui social.

 Anche in questo caso, indipendentemente dalle appartenenze politiche personali, emerge un problema culturale:

 l’idea che il singolo possa sostituirsi alle forze dell’ordine e decidere autonomamente quando intervenire con la violenza.

 

Sono fatti differenti, che non devono essere sovrapposti sul piano giudiziario, ma che pongono la stessa domanda:

vogliamo una società nella quale le istituzioni garantiscono la sicurezza oppure una società nella quale ciascuno decide da sé quando colpire, inseguire o punire?

La legittima difesa è un diritto fondamentale.

Chi si trova davanti a un’aggressione concreta e attuale deve poter proteggere sé stesso, la propria famiglia e le altre persone presenti. Nessuno deve essere lasciato inerme davanti a un pericolo reale.

 Allo stesso tempo, non possiamo confondere la difesa con la vendetta, né la protezione della propria incolumità con la possibilità di trasformarsi in giudice e giustiziere.

 Quando il pericolo è terminato, l’inseguimento, la punizione o l’aggressione non appartengono più alla legittima difesa, ma alla giustizia privata.

Comprendiamo bene l’esasperazione e lo sconcerto di tanti cittadini.

Chi assiste quotidianamente a furti, violenze, degrado, occupazioni o comportamenti pericolosi può sentirsi solo, vulnerabile e persino abbandonato.

Sono sentimenti reali, che non devono essere liquidati con sufficienza. Proprio per questo il tema della sicurezza ha bisogno di risposte concrete e credibili.

Ma comprendere la paura e l’esasperazione non significa giustificare il ricorso personale alla violenza.

 Al contrario, significa chiedere con ancora maggiore forza che lo Stato svolga pienamente il proprio ruolo.

 Lo Stato di diritto esiste perché nessun cittadino debba affidarsi alla forza personale per ottenere sicurezza o giustizia.

 Le forze dell’ordine intervengono, la magistratura accerta i fatti e la legge stabilisce responsabilità e sanzioni.

Senza questa distinzione, la valutazione soggettiva del singolo finirebbe per sostituire le regole comuni.

 

Se ciascuno fosse autorizzato a stabilire autonomamente chi rappresenta una minaccia, quale forza usare e quale punizione infliggere, non avremmo maggiore sicurezza.

Avremmo una società più violenta, più imprevedibile e più pericolosa anche per le persone innocenti.

La sicurezza non si costruisce trasformando i cittadini in sceriffi.

Si costruisce con un maggiore presidio del territorio, organici adeguati alle forze dell’ordine, prevenzione, rapidità degli interventi, riqualificazione delle aree degradate, tempi certi della giustizia e pene realmente eseguite.

 

La destra che oggi governa il Paese ha fatto della sicurezza e della legittima difesa uno dei propri principali temi politici.

Tuttavia, dopo anni di slogan, è necessario misurarsi con i risultati.

I cittadini non chiedono propaganda, ma più controlli, maggiore presenza dello Stato e risposte efficaci alle situazioni che generano paura e insicurezza.

 Se l’attuale maggioranza ritiene che la disciplina della legittima difesa non sia adeguata, dispone dei numeri parlamentari per modificarla e deve assumersi la responsabilità politica delle proprie scelte.

Non si può invocare continuamente un cambiamento della legge e, nello stesso tempo, contestare i giudici perché applicano le norme oggi vigenti.

“Piacenza Oltre” ritiene che sicurezza e legalità non siano valori contrapposti.

Uno Stato forte protegge chi è aggredito, interviene rapidamente contro chi commette reati e garantisce certezza della pena.

Ma impedisce anche che la paura, la rabbia e il senso di abbandono si trasformino nella convinzione che sia legittimo farsi giustizia da soli.

 Legittima difesa sì, dunque.

Risposte vere alla domanda di sicurezza, certamente.

 Ma nessuna indulgenza verso una cultura del Far West, nella quale la forza privata prende il posto delle istituzioni.

Perché una società nella quale ciascuno si fa giustizia da solo non è più sicura:

è semplicemente una società nella quale lo Stato ha smesso di svolgere il proprio ruolo».

 

 

 

Il caso Roggero non è legittima difesa.

La sentenza dei giudici è giusta e corretta.

 Valigiablu.it – (16 Luglio 2026) -Francesco Gatti – Avvocato – Redazione – ci dice:

 

Il caso Roggero non è legittima difesa. La sentenza dei giudici è giusta e corretta.

(Francesco Gatti -Avvocato del Foro di Perugia).

 

Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, imputato per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio, sta per entrare in carcere.

La Prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione rigettando il ricorso presentato contro la precedente sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino.

 Intorno al caso si è scatenata una polemica furiosa, con politici e opinionisti che parlano di una sentenza “ingiusta” e di sanzione pesante verso un uomo che si è solo difeso e argomentano che si sarebbe dovuta applicare la legittima difesa.

 Ma i fatti, e la legge, raccontano una storia diversa.

 La decisione dei giudici piemontesi e dei magistrati è giusta e corretta, e un gran lavoro hanno svolto i difensori dell’imputato, capaci di contenere in misura rilevante, una pena che - si vedrà - Roggero non necessariamente sconterà per intero in carcere.

 

In questo articolo:

Cos'è successo.

Perché non è legittima difesa.

Perché non si possono usare le armi come negli Stati Uniti?

"Ma era esasperato dopo tante rapine."

Perché allora "solo" 14 anni e 9 mesi?

Mario Roggero andrà in carcere?

 Sarà graziato?

Cos'è successo.

 

Il caso è tristemente noto: alla fine di aprile 2021 tre rapinatori mascherati, armati di coltello e di una pistola giocattolo, cui era stato occultato il tappo rosso, assaltano la gioielleria di Roggero minacciando lui, la moglie e la figlia.

 I tre scappano dal retro del negozio e, mentre stavano salendo su un’auto utilitaria (uno era già a bordo, al posto di guida, e due stavano salendo), Roggero li insegue sparando numerosi colpi di pistola:

due rapinatori vengono uccisi sul colpo, il terzo resta gravemente ferito. L’intera scena viene ripresa dalle telecamere di servizio e da quelle della vicina filiale delle Poste Italiane.

 

Roggero viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di armi (la pistola che usava era regolarmente detenuta, ma non poteva portarla per strada).

 In primo grado la Corte d'Assise di Asti lo condanna a 17 anni;

in appello la pena è scesa a 14 anni e 9 mesi, accogliendo l’appello solo in punto di trattamento sanzionatorio.

La sentenza è reperibile qui.

 

Perché non è legittima difesa.

L’istituto della legittima difesa è presente nel nostro ordinamento dalla metà del 1800 ed è attualmente disciplinato dall’art. 52 c.p. del Codice Rocco del 1930.

In breve, la legge stabilisce che non è punibile chi commette un reato (anche grave) perché costretto dalla necessità di difendere sé stesso o gli altri da un pericolo immediato e ingiusto, a patto che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Infatti secondo l’articolo di legge,

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.

 

Anche se questa legge ha subito due importanti modifiche nel 2006 e nel 2019, che ne hanno ampliato i limiti, i suoi requisiti fondamentali non sono cambiati.

Se un giudice accerta che si è trattato di vera legittima difesa, l'azione non è più considerata un reato e la persona viene assolta.

 

C’è davvero bisogno di una riforma della legittima difesa?

Tuttavia, farsi giustizia da soli è un'eccezione che lo Stato concede solo a condizioni severissime.

Devono essere presenti, contemporaneamente, tre elementi:

1) Il pericolo deve essere attuale: la minaccia deve essere concreta e immediata (sta succedendo in quel preciso istante).

2) La reazione deve essere necessaria: non c'era altro modo per salvarsi (ad esempio, non era possibile scappare o barricarsi). La reazione deve essere l'unica strada percorribile.

3) Deve esserci proporzione tra offesa e difesa: non si può difendere un bene materiale (come i soldi o un oggetto) uccidendo o ferendo gravemente qualcuno. La proporzione si valuta confrontando il valore dei beni in gioco (es. vita contro vita, o vita contro patrimonio) e i mezzi usati (es. un'arma vera contro una finta).

A ben vedere, nel caso Roggero, come ha correttamente osservato la Corte di Assise di Appello di Torino, mancavano tutti e tre i requisiti della legittima difesa:

 

1) Il pericolo non era attuale. La rapina si era conclusa e i tre rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo sull’auto per scappare;

2) Era ampiamente discutibile la proporzione tra offesa e difesa: come è evidente, i rapinatori stavano rubando dei gioielli (un danno economico), mentre la reazione del gioielliere ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza (la vita umana ha un valore giuridico immensamente superiore al denaro).

Inoltre, c'è stato uno squilibrio nei mezzi: i rapinatori avevano un coltello e una pistola finta, mentre Roggero ha usato un'arma vera;

3) La reazione non era necessaria: se Roggero avesse davvero temuto per l’incolumità sua e dei suoi familiari, avrebbe potuto agevolmente chiudersi dentro il negozio (che aveva porte e vetri blindati) e chiamare le forze dell'ordine, invece di inseguire i ladri in strada per cercare lo scontro.

I video delle telecamere di sorveglianza hanno confermato chiaramente questa dinamica.

Per questo motivo, i giudici hanno concluso che non si è trattato di legittima difesa perché mancavano con certezza i requisiti 1 e 3: la rapina era terminata e non c'era più alcun bisogno di sparare per difendersi.

La loro decisione è quindi perfettamente in linea con i principi giuridici vigenti nel nostro ordinamento.

 

Perché non si possono usare le armi come negli Stati Uniti?

Nel dibattito suscitato dal caso, c’è stato chi ha invocato il sistema americano per l’uso delle armi e la difesa personale.

 Tuttavia, la realtà giuridica italiana è completamente diversa da quella statunitense per due motivi fondamentali:

 1) In Italia l’uso legittimo delle armi è un’esclusiva dello Stato ed è consentito solo alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito) nell'esercizio delle loro funzioni e non indiscriminatamente a tutti i cittadini (che, dunque, non possono decidere autonomamente di usare un'arma per farsi giustizia);

2) Non abbiamo una legge costituzionale come il “Secondo Emendamento” (in vigore dal 1791 quando non esistevano ancora forze di polizia pubbliche in grado di proteggere la popolazione) che tutela “il diritto dei cittadini di detenere e portare armi perché necessario alla sicurezza dello Stato” e consente ai cittadini USA di girare armati (salve alcune disposizioni speciali in certi Stati o Contee).

 

"Ma era esasperato dopo tante rapine."

Molti sostengono che si sarebbe dovuta comprendere l'esasperazione di Roggero, considerando la grave violenza e le minacce subite da lui e dalla sua famiglia quel giorno.

 Tuttavia, il nostro Codice Penale è chiarissimo anche su questo punto e non è mai cambiato dal 1930.

 L'articolo 90 stabilisce infatti che gli stati emotivi o passionali (come la rabbia, la paura, la foga o l'esasperazione) non cancellano e non riducono la responsabilità di un reato.

In parole povere: essere sotto shock o infuriati non è una scusa valida per la legge.

 

L'unico caso in cui una forte emozione potrebbe evitare la condanna è se questa avesse provocato una totale incapacità di intendere e di volere (una temporanea follia, che va dimostrata con rigorose perizie psichiatriche).

Ma non è questo il caso di Roggero: la sua azione in quel momento è stata lucida, volontaria e intenzionale.

 

Perché allora "solo" 14 anni e 9 mesi?

In Italia, la legge stabilisce che la pena minima per l’omicidio volontario (art. 575 c.p.) non è inferiore ai 21 anni di carcere.

Mario Roggero, che ha ucciso due persone, ne ha ferita gravemente una terza e portava con sé un'arma abusiva, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Questa pena è stata decisa con un processo ordinario; se Roggero avesse optato per il “rito abbreviato” (un processo più rapido che prevede sconti automatici), la condanna sarebbe stata ridotta di un ulteriore terzo.

A conti fatti, si tratta di una sanzione relativamente mite se si pensa alla gravità della situazione (due morti e un ferito grave).

Questo risultato è stato possibile grazie all'ottimo lavoro dei suoi avvocati difensori e a un approccio garantista dei giudici.

 

I giudici hanno concesso a Roggero diversi sconti di pena (le cosiddette attenuanti):

 le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione (perché il tutto è nato dalla rapina subita).

 Questi sconti gli sono stati concessi nonostante Roggero non abbia mai mostrato un reale pentimento, un elemento che di solito i giudici considerano molto importante quando decidono la gravità della condanna. Inoltre, sono minimi gli aumenti per la somma dei vari reati (il secondo omicidio, il tentato omicidio e il porto abusivo d'arma).

 

Nelle stesse circostanze, chiunque altro avesse commesso gli stessi identici reati sarebbe stato condannato a 30 anni di carcere.

Se Roggero ha ricevuto una pena così ridotta, è solo perché i giudici hanno tenuto conto del contesto eccezionale e drammatico in cui si sono svolti i fatti.

 

Mario Roggero andrà in carcere? Sarà graziato?

Il gioielliere andrà sicuramente in carcere.

 Costituendosi spontaneamente, avrà la possibilità di scegliere in quale struttura presentarsi e, di conseguenza, quale Tribunale di Sorveglianza seguirà il suo percorso da detenuto (un po' come fece l’ex amministratore di FS Mauro Moretti, che decise di presentarsi al carcere di Orvieto).

 

Molti in questo periodo stanno parlando della grazia. Bisogna precisare che la grazia prevede un percorso burocratico molto lungo e complesso, e l'ultima parola spetta unicamente al Presidente della Repubblica.

 Chi sta ventilando questa strada lo sta facendo più che altro per motivi politici e ideologici.

Tanto è vero che in un incontro con il ministro della Giustizia Nordio, il Presidente Mattarella ha ricordato che “la grazia spetta solo al Presidente della Repubblica”, citando al ministro durante il colloquio le parole di Luigi Einaudi:

“È dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.

 

La strada più concreta e probabile per Roggero è un'altra: dopo aver trascorso un primo periodo in cella (circa 4-8 mesi) per le valutazioni dei medici e degli educatori, potrebbero essergli concessi i domiciliari a casa o in una struttura di cura.

La legge italiana (l'articolo 47-ter sull’ordinamento penitenziario), infatti, permette a tutti i detenuti che hanno più di 70 anni di scontare la condanna a domicilio.

 Infine, potrebbero esserci ulteriori sconti di pena, previsti tra i benefici di legge, come la “liberazione anticipata”, che toglie tre mesi di reclusione per ogni anno di pena scontata comportandosi bene.

Il Venezuela oggi ci mette davanti

a un dilemma scomodo:

da che parte stare?

Ilfattoquotidiano.it – Diego Batti stessa – (11 dicembre 2025) – Redazione – ci dice:

 

Al netto delle nostre analisi da esperti della domenica, dovremmo cominciare da una domanda semplice: cosa dicono i venezuelani e le venezuelane?

Il Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo: da che parte stare?

Il Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo, uno di quelli in cui nessuno vorrebbe trovarsi.

Da una parte c’è un regime criminale, denunciato da anni per violazioni sistematiche dei diritti umani, con carceri piene di prigionieri politici, dissidenti e perfino ostaggi internazionali, come il nostro connazionale Alberto Trentini.

Un potere autoritario che non riconosce il risultato delle elezioni quando le perde, come abbiamo visto nel 2024, e che ha provocato il più grande esodo migratorio della storia recente dell’America Latina.

 

Una cupola senza scrupoli, guidata da Nicolás Maduro, ha di fatto sequestrato un Paese ricchissimo di risorse, ma soprattutto ha sequestrato un popolo che, per la propria storia e la propria cultura, non si sarebbe mai immaginato in esilio.

Oggi milioni di venezuelani vivono lontani da casa, spesso in condizioni precarie, spesso con un passaporto scaduto e un futuro sospeso.

Dall’altra parte, a fare da contraltare, c’è una potenza imperialista guidata da un presidente lunatico e vendicativo, che ha appoggiato senza esitazione il massacro del popolo palestinese, armando la mano di Benjamin Netanyahu.

Un Trump misogino, egolatra, che usa i dazi come arma politica, che calpesta il diritto internazionale e si arroga il potere di decidere chi debba vivere o morire nel Mar dei Caraibi in nome della “lotta alla droga”.

In mezzo, come se non bastasse, ecco il Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado (arrivata rocambolescamente ad Oslo) che, insieme a quello a Obama, è uno dei più divisivi degli ultimi decenni:

per molti venezuelani è un simbolo di resistenza contro Maduro, per altri l’ennesima espressione di un’opposizione liberale, bianca, di élite, perfettamente compatibile con le agende di Washington.

E allora, da che parte stare?

Dobbiamo davvero augurarci una invasione in stile” boots on the ground” – improbabile, ma non impensabile – degli Stati Uniti per rovesciare una dittatura sanguinaria?

Oppure dobbiamo schierarci per riflesso automatico con chi si proclama anti-imperialista davanti alle telecamere e grida “gringo go home”, anche quando nei fatti ha trasformato il proprio Paese in una prigione a cielo aperto?

(Elicotteri militari e fucili spianati: così i soldati Usa hanno sequestrato la petroliera al largo del Venezuela.)

Il sangue versato per le ingerenze Usa in America Latina e nei Caraibi non è acqua passata:

 è memoria viva, è il ricordo dei golpe, dei desaparecidos, delle torture, delle riforme strutturali imposte col ricatto del debito.

 È la cicatrice delle dittature che ancora oggi segna i corpi e le biografie di milioni di persone.

Ma se ci fermiamo qui, restiamo prigionieri di un antimperialismo di riflesso che spesso assolve, o minimizza, i crimini dei regimi che si dichiarano “nemici degli Stati Uniti”.

C’è poi una dimensione che fatichiamo ad ammettere: il nostro privilegio.

Da Milano, Roma, Madrid o Parigi è facile romanticizzare le rivoluzioni altrui.

 Lo abbiamo fatto con Cuba, lo abbiamo fatto con il Nicaragua: bandiere, poster, slogan, magliette.

Ma chi vive l’esilio, chi fa la fila per un permesso di soggiorno, chi cerca lavoro con un documento scaduto, chi porta addosso le conseguenze psichiche e fisiche della repressione raramente ha il lusso di perdersi nelle nostre categorie ideologiche.

A Madrid, le esiliate e gli esiliati dal Nicaragua – fra cui figure come “Gioconda Belli” – raccontano cosa significhi vivere sotto Ortega e Murillo:

criticare la dittatura non li trasforma automaticamente in fan di Trump. Allo stesso modo, criticare Maduro non significa consegnarsi mani e piedi al progetto imperiale statunitense.

La realtà, ancora una volta, è più complessa delle nostre tifoserie geopolitiche.

Lo stesso vale per il Venezuela.

Al netto delle nostre analisi da esperti della domenica, dovremmo cominciare da una domanda semplice:

cosa dicono i venezuelani e le venezuelane?

 Se oggi fermassimo per strada, a Roma, Lima, Bogotá o Buenos Aires, una persona venezuelana in esilio e le chiedessimo cosa pensa di quello che sta succedendo, la risposta più probabile sarebbe che gli Stati Uniti ci stanno mettendo troppo ad intervenire.

Possiamo non condividere, possiamo discutere, possiamo ricordare tutte le volte in cui l’intervento “salvifico” di Washington si è trasformato in tragedia.

Ma non possiamo continuare a parlare sopra le voci di chi ha perso casa, lavoro, cittadinanza, futuro.

 

Questo post non offre soluzioni nette e definitive.

Vuole essere, più modestamente, una riflessione aperta.

Un invito a disinnescare il riflesso condizionato che ci porta a scegliere sempre e comunque “il nemico del mio nemico”, anche quando è disposto a sacrificare il proprio popolo sull’altare del potere.

 Un invito a mettere al centro le persone in fuga, i loro racconti, le loro ferite, prima dei nostri schemi ideologici.

Perché se c’è una cosa che il Venezuela ci sta insegnando è che si può essere, allo stesso tempo, contro Maduro e contro Trump; contro la tortura e contro le invasioni; contro i narco-generali e contro i droni teleguidati dal Nord.

Forse, oggi più che mai, la vera scelta non è tra “regime sanguinario” e “impero”, ma tra la nostra comodità di spettatori e la responsabilità di ascoltare chi, da anni, non ha più il privilegio di voltarsi dall’altra parte.

 

 

 

“Rivoluzione dei Garofani unica al mondo: noi militari riportammo la democrazia, senza violenza”: parla Vasco LORENZO, uno dei leader del golpe che liberò il Portogallo.

“25 aprile? Che magnifica coincidenza.”

 

Ilfattoquotidiano.it - Stefano Boldrini – (25 aprile 2024) – Redazione – ci dice:

25 APRILE 1974-25 APRILE 2024.

 Ilfattoquotidiano.it ha intervistato uno dei Capitani che organizzarono il rovesciamento del salazarismo fascista del 25 aprile 1974.

"Ci vollero 8 mesi di lavoro.

Nel programma politico il primo punto era la fine delle guerre.

Cosa resta?

L'impulso di libertà in una fase storica in cui in Europa circola il fantasma di nuove dittature."

“Rivoluzione dei Garofani unica al mondo: noi militari riportammo la democrazia, senza violenza”: parla Vasco LORENZO, uno dei leader del golpe che liberò il Portogallo.

“25 aprile? Che magnifica coincidenza”

 

Una voce della storia.

Vasco Lorenzo è uno dei Capitani che ispirarono la Rivoluzione dei Garofani del 25 aprile 1974, in cui fu abbattuto il salazarismo e il Portogallo ritrovò la libertà dopo 48 anni di dittatura.

 LORENZO è l’unico sopravvissuto dei leader di quella rivolta:

 Otello Saraiva de Carvalho è scomparso nel 2021, Ernesto Melo Antunes nel 1999, Vitor Alves nel 2011.

“Vede quegli oggetti con la bandiera italiana?

Sono un regalo ricevuto come simbolo del vostro 25 aprile”.

LORENZO ha 81 anni ed è stato uno dei fondatori della Associata 25 de Abril di cui, chiusa la carriera militare come colonnello, è il presidente. La sua stanza, al secondo piano, si affaccia in una Lisbona illuminata dal sole.

 Il 25 aprile 1974, Vasco LORENZO era recluso nelle Azzorre, a Sao Miguel, dove era stato confinato dopo l’arresto avvenuto 45 giorni prima per la sua attività di coordinamento dei militari in rivolta.

Possiamo immaginare il suo rammarico.

Non essere quel giorno a Lisbona è la maggior frustrazione della mia vita.

Raggiunsi la capitale solo alle 2 del mattino del 29 aprile. Anche nelle Azzorre la rivoluzione era stata pacifica, ma ci volle del tempo per organizzare il rientro.

Il 25 aprile portoghese è uno dei rarissimi casi in cui i militari hanno guidato una rivoluzione illuminata.

Noi militari di ultima generazione, provenienti dalla media borghesia, avevamo capito l’assurdità delle guerre coloniali.

Avevamo visto sul campo, in Africa, le atrocità del conflitto.

Una generazione di portoghesi era stata mandata al massacro.

L’Africa si stava giustamente decolonizzando e l’unico paese che non voleva rinunciare ai possedimenti d’oltremare era il Portogallo.

Il salazarismo aveva portato il paese all’isolamento internazionale. Avevamo anche ben chiara la situazione socio-economica del nostro paese.

Il Portogallo era prigioniero dell’oscurantismo, con un alto indice di povertà e di analfabetismo.

Come si arrivò al 25 aprile?

Il punto di partenza fu il confronto sulle guerre coloniali.

Le guerre non sono le soluzioni dei problemi:

per risolvere le questioni servono la politica e una democrazia in grado di assumere decisioni importanti.

La preparazione del 25 aprile richiese otto mesi di lavoro.

Elaborammo un programma politico, in cui il punto di partenza fu la fine delle guerre, ma pensammo anche al dopo, ai primi passi della nuova repubblica.

 Il nostro 25 aprile è stato un caso unico nella storia:

 i militari che abbattono la dittatura per ripristinare la democrazia.

 In Cile, nel settembre 1973, il golpe del generale Pinochet aveva rimosso il governo di Salvador Allende, mentre in Spagna i militari sostenevano il franchismo e in Grecia c’era il regime dei colonnelli.

 

Il 25 aprile portoghese fu una rivoluzione non violenta: quattro morti e cinque feriti, bilancio della breve sparatoria provocata dalla Piade, la polizia di sicurezza salazarista.

Avevamo organizzato il movimento rivoluzionario con estrema cura, aprendo le porte agli altri militari. Il consenso al progetto dei Capitani aumentò di giorno in giorno in quei mesi.

Anche chi all’inizio cercò di resistere, passò subito dalla nostra parte. Tutto questo consentì di condurre un’operazione senza incidenti, tranne il deprecabile episodio che portò alla morte di quattro persone.

Il suo ruolo?

Ero il responsabile operativo.

La maggior difficoltà dopo il 25 aprile?

Il pericolo maggiore fu il rischio di un controgolpe.

 Avevamo elaborato un programma di decolonizzazione rapida e di ritorno alla democrazia, ma l’undici marzo 1975 ci fu un tentativo, guidato dal generale Spinola, di cancellare il 25 aprile.

 Riuscimmo a superare la crisi senza spargimenti di sangue.

Il ruolo dei politici nel 25 aprile?

Il 25 aprile è stato un progetto condotto dal movimento dei Capitani e delle forze armate.

 I politici sono entrati sulla scena dopo e il partito socialista, guidato da Mario Soares, è stato il vincitore del 25 aprile, ma la rivoluzione fu organizzata e realizzata dai militari.

 

Perché la canzone Grandola, Vila Morena per dare il segnale del via alla rivoluzione?

Avevamo deciso di trasmettere via radio due canzoni per dare il via alle operazioni.

La prima, E deposi do Adesso, fu diffusa il 24 aprile, poco prima della mezzanotte. L

a seconda, Grandola, Vila Morena, nei primi minuti del 25, fu il semaforo verde definitivo.

Andò in onda su Radio Rinascenza.

Grandola, Vila Morena era stata proibita dal regime. Quella canzone popolare, con un ritmo quasi militare, era perfetta per dare il via alla rivoluzione.

I garofani sui fucili sono un’immagine entrata nella storia.

Un gesto spontaneo, nato per caso.

Un militare chiese a una donna, Celeste Caeiro, lavoratrice in un ristorante, una sigaretta.

 Celeste non fumava, ma disse “posso darti l’unica cosa che possiedo”. Aveva in mano i garofani che avrebbero dovuto essere utilizzati per celebrare una festa in un ristorante, annullata perché era in corso la rivoluzione.

Porse un garofano al soldato e poi distribuì gli altri ai militari che incontrò.

Come fu l’impatto con Lisbona all’alba del 29 aprile, al rientro dal confino delle Azzorre?

C’era un’atmosfera di allegria, ma soprattutto una bellissima aria di libertà. Una sensazione meravigliosa.

Perché fu scelta la data del 25 aprile?

Volevamo compiere la rivoluzione anticipando di qualche giorno il primo maggio.

L’opzione fu un giorno tra martedì 23 e giovedì 25 aprile. Scegliemmo il 25 e fu una magnifica coincidenza con il 25 aprile italiano, un’altra festa di libertà.

 

Il quotidiano Pubblico ha pubblicato il 18 aprile l’esito di un sondaggio controverso:

 l’87% dei portoghesi considera la democrazia “la forma politica preferibile a qualsiasi altro regime politico”, ma il 47% sosterrebbe “un leader forte, senza elezioni”.

S’ingannano, ma è vero che a volte l’insicurezza si sovrappone alla libertà.

 Il Sabbatianismo fa ancora parte della cultura di questo paese.

Il Sabbatianismo, legato alla morte del re Sebastiano I° nella battaglia di Alcazarquivir nel 1578, è quel sentimento che auspica il ritorno di re Sebastiano e degli splendori del passato.

Quando le cose non si funzionano, si pensa all’uomo della provvidenza, ma penso che questa non sia una questione solo portoghese.

Io valuto però in positivo l’ottantasette per cento dei nostri cittadini che difendono la democrazia.

Oggi il malcontento in Portogallo è cavalcato da un movimento populista di estrema destra come Cheta.

Anche qui, di fronte ai numeri delle persone che hanno votato Cheta, guardo in positivo ai sei milioni di portoghesi che hanno espresso altre preferenze.

La cosa più importante è che la maggioranza continui a credere nei valori della libertà e della democrazia.

 I politici devono rispondere ai bisogni della gente comportandosi in modo responsabile, penso per esempio alla difesa del servizio sanitario nazionale.

 La distruzione insensata del settore pubblico a favore del privato crea situazioni che spaccano un paese.

La libertà è una cosa seria, altrimenti diventa libertinaggio.

 

Che cosa è il 25 aprile portoghese 50 anni dopo?

È un importante impulso di libertà in una fase storica in cui in Europa circola il fantasma di nuove dittature.

La giustizia sociale e la democrazia sono valori cardine della nostra civiltà.

Abbiamo avuto alti e bassi in questo mezzo secolo, ma valori profondi come giustizia sociale e libertà sono oggi un patrimonio della società portoghese.

 

 

Buonismo e cattivismo (a ridosso degli scrutini).

Insegnareonline.com – (03 -06 – 2026) - Lorella Camporesi – Cittadinanza – Redazione – ci dice:

 

Qualche giorno fa il “Ministro dell’Istruzione e del Merito”, in un’intervista, sosteneva che i docenti aggrediti dagli studenti dovessero assolutamente denunciare e che questo non fosse “cattivismo”.

In un tempo in cui il peso delle parole appare stranamente variabile, per cui in qualche caso ci sembrano pesantissime - specie quando sono dirette a noi o ai nostri figli - e in altri leggerissime - quando siamo noi o in nostri figli a pronunciarle - può essere necessario recuperare una forma di igiene linguistica.

"Igiene", come è noto, è un termine che deriva dal greco: deriva dall’aggettivo femminile hygieinḗ  il quale sottintende téchnē, ovvero "arte".

La dea di tale arte è Igea, signora della pulizia e della salute.

 

Per cominciare ad applicare una salutare forma di pulizia alle parole che circolano a scuola e intorno ad essa, possiamo partire da questi due brutti vocaboli che sono entrati da un po’ nel linguaggio dapprima politico, ma ora anche scolastico: "buonismo" e "cattivismo".

 

Il primo, che ha fatto capolino nel dibattito pubblico negli anni Novanta, descriverebbe l'atteggiamento di chi ostenta una benevolenza, una tolleranza e una bontà superiori alla norma, ed è utilizzato con una sfumatura dispregiativa per indicare una falsa apertura che cela o ipocrisia o inconcludente debolezza;

il secondo lo ha seguito a ruota, per rappresentare la posizione contraria e opposta.

 

Dobbiamo onestamente riconoscere che, linguisticamente parlando, si tratta di due termini veramente cacofonici, ma una riflessione più interessante si può fare dal punto di vista semantico:

 forse chi le usa con leggerezza non ci fa caso, ma si tratta di parole che attengono alla sfera morale, poiché è in ambito etico e morale che possiamo definire qualcuno o qualcosa "buono" o "cattivo".

 

Quindi “buonismo” connoterebbe un ripetuto, teorizzato e consolidato atteggiamento morale di colui/colei che si pone davanti alle situazioni con un atteggiamento di tolleranza e bontà superiore alla norma.

En passant, considerato che i secoli passati spesso hanno disegnato in questo modo le figure dei santi e degli eroi (dall’invito a “porgere l’altra guancia” fino a Massimiliano Kolbe, a Teresa di Calcutta e così via) appare quanto meno curioso che tale concetto possa venire utilizzato in senso tanto spregiativo.

 

Ma la questione semantica ci pone un altro serio problema, per così dire epistemologico:

 se il termine viene utilizzato a scuola, per definire le scelte pedagogiche di qualche docente (che, ad esempio, decida di non mettere una nota o di non aderire alla decisione di sospendere uno studente), si sconfina in un ambito che non attiene alla morale, bensì alla teoria e pratica professionale.

Quando un docente prende decisioni che riguardano l’educazione e l’istruzione degli studenti, può e deve prenderle secondo il criterio professionale della validità e dell’efficacia:

non si tratta di essere troppo/poco buoni, bensì di essere capaci di scegliere le strategie didattiche, relazionali e comunicative più efficaci al raggiungimento dell’obiettivo, che sono l’apprendimento e la crescita umana dello studente.

 

La questione quindi si colloca su un piano diverso, che è quello della competenza e della professionalità del docente, della sua capacità di valutare le azioni da compiere e le loro conseguenze, finalizzandole al proprio compito di educatore.

Parlare di "buonismo" o "cattivismo" in relazione alle scelte dei docenti, di conseguenza, appare del tutto fuori luogo perché sposta il discorso sul piano sbagliato e trasforma le doverose competenze professionali, che sono uno strumento complesso di lavoro, che va acquisito, curato e coltivato nel corso di tutta la propria carriera, in un semplice atteggiamento personale di carattere morale.

Vale a dire: il docente non è un professionista, è soltanto un buon (o cattivo) uomo (o donna).

 

Per cogliere meglio il senso di questo spostamento semantico, proviamo ad applicarlo ad un altro ambito professionale:

un medico che, avendo fatto una diagnosi, prescrive al paziente una cura, potrebbe mai essere definito “buonista” o “cattivista” in base alla cura prescritta (le pastiglie sono "buone" e le iniezioni "cattive", forse)? Qual è l’intento del medico, se non quello di guarire il paziente?

 

Un docente che, di fronte ad un comportamento scorretto di uno studente, decide la modalità di intervento che gli sembra, in base alle proprie competenze professionali, la più efficace, non è forse nella stessa posizione del medico di cui sopra?

 

Allora cominciamo a liberarci di termini che troppo spesso ho sentito aleggiare negli scrutini: poiché il voto non è un giudizio morale sullo studente, ma una valutazione sul percorso (di cui, sia detto per inciso, i docenti sono corresponsabili), lasciamo a politici e ai giornalisti i brutti neologismi e torniamo a concentrarci sulla professionalità del nostro lavoro.

E tanti saluti da Igea Marina, ridente località in provincia di Rimini.

 

Omicidio del capotreno, il buonismo

di sinistra oggi presenta un conto salato.

Iltempo.it - Roberto Arditti – (07 gennaio 2026) – Redazione – ci dice:

 

Ci sono stagioni politiche che non producono semplici errori.

Producono morti.

 L’Italia di oggi è il frutto avvelenato di decenni di incuria irresponsabile, di retorica pro-immigrazione elevata a dogma morale, di una narrazione che ha dipinto l’accoglienza indiscriminata come una virtù assoluta e la sicurezza come una colpa.

 Un trionfo culturale e politico del buonismo di sinistra che oggi presenta il conto, salatissimo.

Decenni di norme sbagliate, di pratiche amministrative inconcludenti, di decisioni giudiziarie che hanno sistematicamente spostato l’asse dalla tutela delle vittime alla “comprensione” verso i carnefici.

Decenni di delegittimazione delle forze di polizia, costrette a agire sapendo che il pericolo non arriva solo dalla strada, ma anche dal sistema pronto a colpire loro al primo errore e a giustificare i “cattivi” per principio.

 

È l’Italia che adora Caino e diffida di Abele.

Anzi, diciamola tutta, è quell’Italia che proprio lo detesta Abele.

 A dimostrare che le cose stanno proprio così, drammaticamente così, bastano due casi di cronaca di questi giorni.

 

Il primo è Milano. Il presunto assassino della giovane Aurora Livori si chiama Emilio Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano di 57 anni. Non un’ombra, non un invisibile.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per rapina e violenza sessuale, con una storia giudiziaria che attraversa gli ultimi anni come una linea rossa di allarmi ignorati.

Irregolare sul territorio italiano dal 2019, Valdez Velazco era stato espulso una prima volta, poi rientrato illegalmente.

Nel 2024 un secondo decreto di espulsione viene disposto per pericolosità sociale.

Ma resta in Italia. Perché?

Documenti scaduti, mancanza di posti nei Cpr, cavilli, rinvii.

 Il risultato è che un soggetto giudicato pericoloso dallo Stato ha continuato a circolare libero.

Fino all’epilogo tragico.

 È capitato alla povera Aurora, come in una roulette russa.

Ma era certo che sarebbe finita così.

 

Il secondo caso è Bologna.

Qui il presunto assassino del controllore ferroviario Alessandro Ambrosio è Jelenic Marin, 36 anni, cittadino croato, senza fissa dimora. Anche in questo caso non siamo davanti all’imprevedibile.

Marin è descritto come già noto negli ambienti ferroviari, segnalato per aggressioni, comportamenti violenti, porto di coltelli, presenza abituale nelle stazioni.

Un profilo che chiunque lavora sul territorio riconosce immediatamente come a rischio.

 Nessun provvedimento risolutivo, nessuna reale neutralizzazione del pericolo.

Finché un incrocio banale diventa una condanna a morte.

 

Ecco il punto che la retorica buonista rifiuta di affrontare: si sapeva.

 Si sapeva che questi soggetti erano pericolosi.

Si sapeva che erano recidivi. Si sapeva che erano fuori controllo.

 Eppure sono stati lasciati liberi, tollerati, gestiti con l’idea che «non si può fare altrimenti».

 

Questa non è integrazione. È resa.

 Ed è una resa che si consuma sempre sulla pelle degli stessi: donne, lavoratori, servitori dello Stato.

Finché l’Italia non avrà il coraggio di dire che la sicurezza viene prima della narrazione ideologica, continueremo a piangere morti annunciati. E a chiamarli, ipocritamente, fatalità.

 

Questa crisi non è casuale.

 È il prodotto di politiche di sinistra che hanno aperto le porte senza controlli, promuovendo un’immigrazione di massa senza veri piani di integrazione.

Organizzazioni non governative, spesso sostenute da fondi pubblici e ideologie progressiste, hanno facilitato arrivi irregolari, mentre i partiti di sinistra hanno bloccato ogni tentativo di riforma per rendere le espulsioni più veloci e efficaci.

 Il risultato è sotto gli occhi di tutti:

città sempre più insicure, cittadini terrorizzati dalla criminalità, e tragedie come queste che potevano essere evitate con un po’ di buon senso.

Non possiamo più tollerare questo scempio.

 Dobbiamo esigere un cambio radicale e immediato: rafforzare le frontiere con controlli rigorosi, aumentare il numero dei Cpr e migliorarne la gestione, riformare il sistema giudiziario per dare priorità assoluta alla sicurezza pubblica.

 

 Capotreno ucciso a Bologna: presunto omicida un 36enne croato.

E ancora: vogliamo dirlo che ci servono almeno 25.000 nuovi posti nelle carceri, sfatando uno tabù intoccabile sin qui?

Meloni, Piantedosi, Nordio.

Sappiamo che avete dedicato molto lavoro a questi temi.

 Ma sappiamo anche che la situazione è lontana anni luce dall’essere a posto.

Il tempo del buonismo irresponsabile è finito; è l’ora della responsabilità e della fermezza.

 

 

 

Mario Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan.

 

Quotidiano.net – Agnese Pini – (19 luglio 2026) – Redazione – ci dice:

La domanda che avvelena il confronto è se il gioielliere sia un eroe o un assassino. Ma la sentenza esclude entrambe le cose e ridà allo Stato il monopolio della forza.

Mario Roggero al suo arrivo nel carcere di Bollate.

Per approfondire:

Articolo: Mario Roggero, le parti civili: “Nessun risarcimento, pronti a pignorare”. Il procuratore generale: “Per il parere sulla grazia importante il pentimento”

Articolo: Mario Roggero in carcere a Bollate, la visita di Matteo Salvini: “Lavoreremo perché resti il meno possibile qui”

Articolo: Il giudice Maresca: “La legge è rispettata, a mancare è il lato umano. Al gioielliere Roggero una pena da killer professionista”

Articolo: Caso Roggero, Celli (Anm): “No al Far West. Roggero ha già avuto le attenuanti.”

Mario Roggero tra difesa e vendetta. Quando il diritto resiste agli slogan.

 

E dunque Mario Roggero è un eroe, o è un assassino?

 È questa la domanda, tanto paradossale quanto rivelatrice, che da giorni infiamma i social e avvelena il confronto politico.

Da una parte il commerciante trasformato nel simbolo del cittadino coraggioso, che si ribella a un sopruso facendo da solo ciò che lo Stato non sa fare per lui;

 dall’altra l’uomo rabbioso, dall’arma facile, che si trasforma alla fine in un killer.

Sono entrambe immagini inadatte a spiegare ciò che è realmente accaduto.

 La condanna definitiva a quattordici anni e nove mesi pronunciata dalla Cassazione non dice né l’una né l’altra cosa.

Dice qualcosa di molto più circoscritto e, proprio per questo, molto più importante:

individua il momento esatto in cui la legittima difesa termina e ricomincia il monopolio della forza che appartiene allo Stato.

 

Le sentenze non hanno mai negato il diritto di reagire del gioielliere aggredito.

 

Le sentenze non hanno mai negato che Roggero avesse il diritto di reagire alla rapina nella sua gioielleria.

Hanno accertato, piuttosto, che quando esplose gli ultimi colpi i due rapinatori – armati di una pistola giocattolo e di un coltello – stavano già fuggendo nel parcheggio e che, per usare le parole dei giudici, l’azione aggressiva era ormai «totalmente conclusa».

Tutto il resto – le invettive, gli slogan, i sit-in, le dichiarazioni dei partiti – si è sovrapposto a questo dato elementare senza riuscire a scalfirlo.

 

Legittima difesa, come funziona la legge nei Paesi europei e cosa dice la ‘Castle Doctrine’ americana sulla forza letale.

Il processo Roggero non è un processo alla legittima difesa: è un processo sul suo limite.

Quel limite è antico quanto l’idea stessa di diritto.

Il Digesto lo riassume nella celebre formula “via vi repellere licet: è lecito respingere la forza con la forza.

Ma già i giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata soltanto finché perdura l’offesa.

 Cicerone, nella Pro Milone, poteva evocare quella legge «non scritta, ma nata con noi» che autorizza ciascuno a salvarsi; presupponeva però un’aggressione ancora in atto, non un nemico che si allontana.

 

Resta la pietà. Ma pietà e rabbia non possono diventare il criterio per misurare la responsabilità.

 

Per questa ragione il confine tracciato dai giudici italiani non ha nulla di eccentrico.

Tutti gli ordinamenti liberali consentono forme più o meno ampie di autotutela, ma nessuno riconosce un diritto alla rappresaglia.

 Cambiano le formule - la reasonable force del diritto inglese, la castle doctrine americana - e cambiano gli equilibri tra libertà individuale e sicurezza pubblica; non cambia il principio secondo cui la liceità della difesa dipende dall’attualità del pericolo.

 

 

Anche la giurisprudenza italiana, al di là della polemica politica, si è mossa con notevole coerenza.

Nel 2015, a Ponte di Nanto, nel Vicentino, il benzinaio Graziano Stacchio intervenne mentre era ancora in corso l’assalto a una gioielleria e uccise uno dei rapinatori: non fu neppure rinviato a giudizio.

 Tre anni dopo, ad Arezzo, il gommista Fredy Pacini sparò al ladro introdottosi di notte nella sua officina, dove ormai dormiva per timore delle continue intrusioni: il procedimento fu archiviato.

Di segno opposto fu invece la vicenda di Angelo Peveri, imprenditore piacentino che nel 2011 sparò a un ladro di gasolio ormai immobilizzato e inoffensivo.

La Cassazione escluse la legittima difesa perché quella reazione non mirava più a neutralizzare un pericolo, ma a infliggere una punizione. Roggero si colloca dentro questa linea interpretativa; non rappresenta una svolta, ma la sua applicazione più recente.

 

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini con i giovani della Lega dopo la visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate.

La discussione pubblica continua invece a oscillare fra due caricature, entrambe rassicuranti.

Roggero diventa, a seconda delle convenienze, il simbolo dell’Italia che non si arrende ai delinquenti oppure l’emblema di una giustizia privata che minaccia la convivenza civile.

 Il diritto, per sua natura, diffida dei simboli.

 Giudica fatti, non bandiere.

Beccaria lo aveva compreso con lucidità:

quando le decisioni si lasciano trascinare dal sentimento collettivo, la pena smette di essere giustizia e rischia di trasformarsi in vendetta.

 La grazia è un istituto costituzionale legittimo, e il Quirinale valuterà se ricorrano i presupposti per concederla.

Farne oggi uno strumento di mobilitazione politica significa però spostare la discussione dal terreno del diritto a quello dell’emozione.

 

Approfondisci:

“Ora il gioielliere è un brand politico-mediatico: così ha costruito l’immagine dell’uomo indifeso”

Già i giuristi romani chiarivano che la reazione è giustificata finché dura l’offesa.

Resta la pietà, che nessuna sentenza può cancellare, per un uomo di settantadue anni entrato in carcere.

 Ma il diritto esiste proprio per impedire che la pietà così come la rabbia diventino il criterio con cui si misura la responsabilità.

Il confine tra difesa e vendetta è, inevitabilmente, sottile e fragile.

Ma resta uno dei confini sui quali si regge lo Stato di diritto. Se lo si cancella, non si rafforza la libertà dei cittadini, si finisce per affidare alla forza ciò che la civiltà giuridica ha affidato, da secoli, alla legge.

 

 

 

 

Caso Roggero, condanna definitiva:

la politica non ha colmato

il vuoto di legge.

Ilquotidianodellazio.it – (20 -07 – 2026) – Redazione – Roberto Spaziani – ci dice:

 

Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi. Tre anni dopo l’articolo di Roberto Spaziani, resta aperto il nodo della legittima difesa.

Redazione.

Caso Roggero, condanna definitiva: la politica non ha colmato il vuoto di legge.

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi inflitta a Mario Roggero riporta al centro del dibattito una domanda sollevata già nel 2023 su Il Quotidiano del Lazio: fino a dove può spingersi un cittadino aggredito per difendere sé stesso, la propria famiglia e il proprio lavoro?

 La Cassazione ha confermato la pena per il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto del 28 aprile 2021.

A distanza di cinque anni dai fatti, il confronto politico sulle regole resta sostanzialmente fermo.

 

La condanna di Mario Roggero riapre il nodo della legittima difesa

La vicenda giudiziaria ha seguito un percorso preciso. Roggero era stato condannato in primo grado a 17 anni. In appello la pena era scesa a 14 anni e 9 mesi, poi confermati in via definitiva dalla prima sezione penale della Cassazione il 15 luglio 2026.

 

Per i giudici, nel momento in cui Roggero sparò, la rapina si era ormai conclusa e gli aggressori si stavano allontanando.

Mancava quindi il requisito del “pericolo attuale” richiesto per riconoscere la legittima difesa.

La reazione armata avvenuta all’esterno della gioielleria e durante la fuga dei rapinatori è stata valutata come distinta dall’aggressione subita poco prima nel negozio.

 

La sentenza applica le norme vigenti e non può essere ridotta a uno scontro emotivo fra magistratura e cittadini.

 Il caso, però, pone un problema politico che la decisione giudiziaria non aveva il compito di risolvere:

capire se la legge attuale riesca a considerare pienamente la condizione psicologica di chi, dopo una rapina violenta, agisce ancora sotto l’effetto della paura, della concitazione e del timore che gli aggressori possano tornare.

 

L’articolo di Roberto Spaziani aveva anticipato il dibattito.

Nel dicembre 2023 Roberto Spaziani firmò sul Quotidiano del Lazio un articolo dal titolo diretto:

 “17 anni al gioielliere aggredito, ma lo Stato come difende il cittadino?”.

 Il testo non si limitava a contestare la severità della pena.

 Individuava tre questioni precise:

i confini temporali della legittima difesa, il risarcimento riconosciuto ai familiari dei rapinatori e l’assenza di una risposta politica capace di trasformare il disagio pubblico in una proposta normativa.

 

Quella riflessione arrivava due anni dopo il saggio “Le pene per i delitti”, pubblicato nel 2021 da Alessandro, Lorenzo e Roberto Spaziani.

Già allora gli autori affrontavano il rapporto fra sicurezza, responsabilità penale, tutela delle vittime e proporzione della pena, avanzando suggerimenti destinati a rimanere attuali.

Rileggere oggi l’articolo del 2023 produce un effetto preciso:

 sembra scritto dopo la pronuncia della Cassazione.

Il passaggio sul “vuoto legislativo” torna a interrogare il Parlamento proprio perché, nel corso di questi anni, il caso Roggero è stato richiamato molte volte nel dibattito pubblico senza generare una revisione organica delle norme.

 

I risarcimenti e il patrimonio del gioielliere.

Uno dei temi che ha provocato le reazioni più forti riguarda le conseguenze economiche della sentenza.

Nel procedimento sono state stabilite provvisionali per complessivi 780 mila euro a favore delle parti civili.

 Roggero aveva già versato 300 mila euro durante l’udienza preliminare, mentre sui suoi beni sono state avviate procedure di pignoramento e vendita.

 

Il risarcimento non rappresenta un riconoscimento giuridico della condotta dei rapinatori.

Deriva dalla responsabilità civile collegata ai reati per i quali Roggero è stato condannato.

 Questo passaggio tecnico, tuttavia, viene percepito da molti cittadini come una seconda pena per chi aveva appena subito un assalto nella propria attività.

 

Era proprio questo il paradosso indicato da Spaziani nel 2023.

La difficoltà consiste nel conciliare il diritto dei familiari delle persone uccise con la posizione iniziale di chi, prima di diventare imputato, era stato vittima di una rapina violenta.

 La risposta non può essere lasciata alle sole sentenze.

Servono norme comprensibili, proporzionate e capaci di distinguere situazioni molto diverse.

 

Vannacci porta in piazza una questione sollevata tre anni prima.

Nel 2026 Roberto Vannacci ha trasformato il caso Roggero in una campagna politica, presentandosi con la scritta “Siamo tutti Mario Roggero” e chiedendo di ampliare la tutela per chi reagisce durante la fuga degli aggressori.

Il generale aveva già manifestato il proprio sostegno al gioielliere nel dicembre 2023, dichiarando che le norme sulla difesa dovevano essere cambiate.

 

La mobilitazione intercetta un sentimento diffuso e riprende molti degli interrogativi formulati da Roberto Spaziani.

Parlare di copia in senso stretto rischierebbe di spostare l’attenzione dal contenuto alla polemica personale.

 È però evidente che il terreno politico occupato oggi da Vannacci era stato descritto con largo anticipo sulle pagine del Quotidiano del Lazio.

 

La differenza riguarda gli strumenti.

Spaziani aveva affidato alla scrittura giornalistica e all’analisi giuridica una richiesta di intervento.

Vannacci utilizza slogan, manifestazioni e iniziative politiche.

Il problema di fondo rimane lo stesso:

 stabilire quale tutela debba ricevere chi reagisce dopo avere vissuto una violenza improvvisa e ritiene di trovarsi ancora in pericolo.

 

Le proposte per cambiare le regole sulla difesa.

Il dibattito potrebbe ripartire da tre questioni concrete. La prima riguarda una presunzione più ampia di legittima difesa all’interno della casa o dell’attività commerciale, considerando la rapidità degli eventi e l’impossibilità per la vittima di misurare ogni reazione con lucidità.

 

La seconda interessa i risarcimenti.

Un divieto assoluto sarebbe difficile da conciliare con i principi generali della responsabilità civile, ma il legislatore potrebbe prevedere criteri specifici per i fatti avvenuti dopo una rapina, valutando il comportamento delle parti, il trauma subito e l’origine dell’intera sequenza.

 

Il terzo tema è la condizione psicologica della persona aggredita.

 Paura, disorientamento, disturbo post-traumatico e timore di ritorsioni dovrebbero ricevere un peso maggiore nella ricostruzione della capacità di controllo.

Non per giustificare qualsiasi reazione, ma per valutare il comportamento nella situazione reale in cui è maturato, evitando di attribuire alla vittima una lucidità incompatibile con quei momenti.

 

Tre anni di discussioni senza una risposta del Parlamento.

Il caso Roggero divide perché coinvolge diritti diversi: la protezione della vita, il divieto di farsi giustizia da soli, la sicurezza di commercianti e famiglie, la proporzione della pena e la responsabilità dello Stato. Ridurlo alla contrapposizione fra favorevoli e contrari al gioielliere impedisce di affrontare la parte più utile del problema.

 

La Cassazione ha deciso sulla base delle leggi esistenti. Spetta alla politica stabilire se quelle leggi siano ancora adeguate oppure richiedano correzioni. Da questo punto di vista, l’allarme lanciato da Roberto Spaziani nel 2023 non ha ricevuto una risposta concreta.

Sono trascorsi tre anni da quell’articolo e cinque dalla pubblicazione del saggio “Le pene per i delitti”.

Nel frattempo Roggero è entrato in carcere, il suo patrimonio è stato raggiunto dalle richieste risarcitorie e la discussione pubblica è tornata esattamente alle domande iniziali.

Riprendere quelle proposte non sarebbe un esercizio nostalgico.

 Significherebbe riconoscere che il giornalismo aveva individuato in anticipo una frattura destinata ad allargarsi.

 Se il Parlamento continuerà a rinviare, il prossimo caso produrrà le stesse reazioni, le stesse promesse e lo stesso senso di abbandono.

Con una differenza: nessuno potrà sostenere che il problema non fosse stato segnalato per tempo.

(Roberto Spaziani).

Politica internazionale.

Musk rilancia il caso a livello mondiale.

 "Sentenza folle, toghe da condannare."

Ilgiornale.it – (21 luglio 2026) - Stefano Zurlo – Redazione – ci dice:

 

L'intervento dell'imprenditore su "X".

Salvini: "Non sono stato io a chiamarlo."

Musk rilancia il caso a livello mondiale. "Sentenza folle, toghe da condannare."

Da Grinzane Cavour agli Usa.

La vicenda Roggero fa il giro del mondo e diventa un fatto planetario. Elon Musk, l'uomo più ricco sul mappamondo scrive su “X” un post sfrontato che però la dice lunga sul suo interesse per questa drammatica storia:

 "È una follia. In questo caso - aggiunge il “patron di Tesla” e “Space X” che non deve avere una grande conoscenza del nostro sistema giuridico - sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna". Figurarsi.

 

Non è la prima volta che Musk irrompe nella vita politica del nostro Paese, con giudizi taglienti e misurando spesso una perfetta sintonia con il vicepremier Matteo Salvini.

 Nel 2024 aveva definito "assurdo" il “processo Open Arms” al leader leghista e a proposito, dei giudici che avevano attaccato con i loro provvedimenti i centri per i migranti creati in Albania ex Stato altrettanto tranchant: "Se ne devono andare".

 

Musk è un imprenditore geniale e ha conquistato posizioni importantissime nel campo automobilistico e pure nella corsa allo spazio, ma lo spazio dell'industria non gli basta.

 Gioca anche da libero battitore, con i tratti del provocatore, e per un certo periodo è stato un super consulente del presidente Trump che gli aveva affidato il “Doge”, insomma lo aveva nominato suo proconsole nella battaglia senza requie per fare dimagrire la pubblica amministrazione e ridurre la spesa.

È finita nel modo più classico, almeno conoscendo Trump:

all'inizio della scorsa estate i due hanno rotto, il presidente lo ha cacciato e l'idillio fra i numeri 1 è finito.

Del resto, o l'uno o l'altro.

 

Musk guarda con attenzione alle vicende italiane e non è andato per il sottile nemmeno con l'”ong Sea Watch”, al centro di polemiche per i salvataggi in mare.

Anche in quell'occasione le sue parole sono state inequivocabili: "È un'organizzazione criminale".

(Fakir, macché imprenditore. Il curriculum criminale del nuovo idolo della sinistra.)

(“I soldati russi sopravvivono 20-30 minuti”: la rivelazione della Cia sulla guerra dei droni.)

 

Ad aprile 2025, il vulcanico Musk si collega con il congresso della Lega a Firenze: attacca le politiche "suicide" dell'Europa sull'immigrazione, ma auspica anche una “partnership USA- Ue” in controtendenza rispetto alle intemerate del Presidente.

Di più ancora, perché in quel video intervento davanti alla nomenklatura leghista vagheggia una collaborazione virtuosa fra le due sponde dell'Atlantico, "a dazi zero".

Tutto l'opposto delle strategie della Casa Bianca.

 Insomma, Musk è una potenza ma anche un libero battitore e un incursore che certo non si cura del “politically corretto”.

A gennaio dell'anno scorso, a Palazzo Chigi si materializza pure suo fratello “Kimbal” che incontra il ministro della cultura Alessandro Giuli e brevemente la premier Giorgia Meloni.

Ora torna sulla storia del, gioielliere che a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, aveva ucciso due dei tre rapinatori entrati nella sua gioielleria. "Io - afferma Salvini - non ho il numero di telefono di Musk, né posso, né voglio sollecitare sue reazioni sui casi di cronaca italiana, però la distinzione fra chi si difende e chi offende, fra chi è aggredito e chi aggredisce, evidentemente arriva anche al di là dell'oceano".

 

Insomma, Salvini e Musk remano nella stessa direzione, ma non tutto il Palazzo prende bene l'ingresso a gamba tesa del miliardario di origine sudafricana.

 "Musk - afferma “Debora Serracchiani”, responsabile giustizia del Pd - finisca di intromettersi negli affari interni del nostro Paese e d'Europa. Con Trump si preoccupi piuttosto di una guerra disastrosa che non sanno finire e danneggia il mondo".

 

Ancora più duro “Carlo Calenda”:

 "Musk è un fascista che vuole eliminare ogni limite a Internet e ai social e una persona profondamente malata e sostanzialmente si deve fare i cazzi suoi".

 Replica ruvida a un intervento scomposto.

 

 

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